Il possesso

A norma dell’art. 1140 del codice civile, il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
La manifestazione del possesso può avvenire direttamente o per mezzo di altra persona che materialmente detiene la cosa.

1. Nozione sul possesso per il codice civile

L’art. 1140, comma 1, c.c. indica che per “possesso” dovrà intendersi il potere su una determinata cosa che si manifesta nella pratica in un’attività che corrisponde all’esercizio del diritto di proprietà ovvero di qualsivoglia diritto reale.
Il concetto di proprietà e possesso possono coincidere con lo stesso soggetto, ma può anche accadere che i titolari dei relativi diritti ricadano su soggetti diversi.
Per il caso del possesso è sufficiente che il possessore-non proprietario abbia la materiale disponibilità del bene e la relativa intenzione di fruirne come titolare di un diritto reale di godimento minore o appunto come proprietario, al fine ottenere piena tutela dall’ordinamento verso chiunque minacci o turbi il suo potere.
Quindi, anche se il possesso corrispondente all’esercizio della proprietà costituisce la forma tipica di questo istituto, costituisce possesso anche l’esercizio in concreto di altro diritto reale su cosa altrui. Invero, si tratta del cosiddetto possesso dei diritti, che fa capo a colui che esercita sul bene un potere corrispondente ad un diritto reale di usufrutto, servitù, enfiteusi, ecc.
La precedente osservazione risulta di fondamentale importanza ai fini dell’usucapione, in quanto l’effettivo potere sulla cosa o il suo godimento parziale, a titolo diverso da quello di proprietà, porterà all’acquisto sul bene, non della proprietà, ma dell’usufrutto, dell’enfiteusi, ecc.

2. Vantaggi del possesso

Avere il possesso di una cosa attribuisce al possessore una moltitudine di vantaggi, che possono essere sintetizzati nel modo seguente:

  • Acquisibilità per usucapione: ovvero acquisizione del diritto di proprietà o di altro diritto reale per l’effetto di uso della cosa protratto nel tempo;
  • Legittimazione come convenuto nell’azione di rivendica: il possessore convenuto in rivendica si trova, circa l’ottenimento della prova, in posizione più vantaggiosa rispetto al proprietario; a differenza del proprietario non avrà, infatti, nulla da provare, potendosi limitare a esibire la semplice detenzione della cosa;
  • Tutela possessoria: dal semplice possesso scaturisce la legittimazione all’esercizio delle c.d. azioni possessorie, utili per il possessore ad ottenere pronta tutela nei confronti di chi lo privi o limiti del suo possesso;

3. Gli elementi del possesso

Costituiscono elementi del possesso:

  • Il corpus possessionis: si identifica con il comportamento che il soggetto assume nei confronti del bene, esercitando un’attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di altro diritto reale;
  • L’animus possidendi: che si manifesta nella volontà del possessore di esercitare sul bene i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale.

Da un punto di vista temporale e di durata, secondo l’art. 1142 c.c. si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio chi possiede attualmente e prova di aver posseduto anche in passato, mentre, ai sensi del successivo art. 1143 c.c. chi possiede attualmente in virtù di un titolo, si presume che possieda sin dalla data di formazione dello stesso.

4. Oggetto del possesso

Quel che può costituire oggetto di possesso consiste:

  • nelle cose materiali;
  • nelle onde elettromagnetiche;
  • nelle bande di radiofrequenza televisiva.

Di contro, non costituirà alcun effetto il possesso di beni:

  • appartenenti al demanio pubblico;
  • appartenenti ad enti ecclesiastici;
  • edifici di culto;
  • le pertinenze;
  • le universalità giuridiche.

5. La detenzione

La detenzione può definirsi come un mero potere di fatto sulla cosa non accompagnato dall’intenzione di esercitare un’attività corrispondente a un diritto reale. Secondo una interpretazione del TRABUCCHI, nella posizione del detentore rispetto alla cosa vi è la consapevolezza e il riconoscimento di una preminente posizione altrui e in qualche caso di una propria dipendenza da quella.

5.1 Elementi della detenzione

Costituiscono elementi della detenzione:

  • ll corpus: ovvero l’elemento materiale della detenzione;
  • l’animus deteniendi: consistente nella volontà di avere la cosa a propria disposizione per qualsivoglia fine senza, parimenti, esercitare alcun potere “da proprietario” o altro diritto reale;
  • Laudatio possessoris: riconoscimento che un altro soggetto ricopra il ruolo di possessore.

5.2 Detenzione qualifica e non qualificata

La detenzione, a seconda del casus specifico, potrà definirsi come qualificata o non qualificata.
La prima ipotesi sussiste nel caso in cui viene esercitata al fine di esercitare un proprio interesse (si pensi ad esempio al caso del locatario).
La detenzione non qualificata, invece, si rinviene quando viene esercitata in ragione di un rapporto da lavoratore dipendente o al fine di adempiere ad una obbligazione.

6. Le qualificazioni del possesso

Vi sono alcune circostanze di possesso che conferiscono al possessore maggiore tutela da un punto di vista giuridico. Oltre alla generica definizione del possesso, vi sono alcuni casi particolari che meritano una separata catalogazione. Si tratta dei seguenti casi:

  • Possesso ad usucapionem: che potrà essere a sua volta continuo, non interrotto, pacifico e pubblico;
  • Possesso di buona fede: eventualità prevista dall’art. 1147 c.c., che riguarda quel soggetto che possiede un bene, ignorando di ledere i diritti di un terzo;
  • Possesso di buona fede costituito da titolo: consiste nell’ipotesi in cui il possesso è frutto di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto.

7. Modi di acquisto del possesso

Il possesso di un bene potrà essere acquisito con l’occupazione o lo spoglio, con la costruzione di un potere di fatto per la prima ipotesi, senza che ciò comporti alcun pregiudizio verso terzi.
Come già accennato in precedenza, l’art. 1141 del codice civile indica che si presume possessore colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detentore.
Questo è quanto stabilito dal primo comma; nel prosieguo della norma viene altresì introdotto l’istituto della interversione come modo di acquisto del possesso, indicando che, in caso di detenzione, non è possibile acquistare il possesso fino a quanto il titolo non cambia per causa proveniente da un terzo o in ragione di una opposizione, manifesta o attraverso atti materiali, rivolta al possessore stesso.

7.1 Acquisto del possesso tramite consegna

Attraverso la consegna il possessore precedente immette nel potere un nuovo possessore, mettendo un determinato bene a disposizione di quest’ultimo senza che sia necessaria un’apprensione fisica e materiale della cosa, bastando semplicemente che questa venga messa a disposizione del nuovo possessore.
Nel caso di acquisto del possesso tramite consegna si suole parlare di:

Costituzione possessoriaA seguito di disfacimento della proprietà, il proprietario originario accetta comunque di custodire la cosa come detentore. Si pensi alla vendita del bene che comunque rimane in custodia del venditore fino a quando l’acquirente procede con il ritiro.  
Consegna “brevi manuPer questa modalità si pensi al proprietario che vende l’immobile a un soggetto che è già conduttore in virtù di precedente contatto di locazione.

7.2 Possesso a seguito di successione e accessione

L’art. 1146 c.c., al primo comma, disciplina l’ipotesi del possesso per successione. Ai sensi del predetto articolo, infatti, il possesso continua nell’erede con effetto dell’apertura della successione che indica il momento in cui retroagisce l’accettazione dell’eredità, escludendosi il chiamato che non ha accettato, in quanto ancora non erede.
Nel caso dell’erede a titolo universale il possesso prosegue nella sua persona senza che vi sia la necessità dell’impossessamento materiale della cosa, mentre il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo dante causa al fine di beneficiarne degli effetti.

8. Perdita del possesso

La perdita del possesso si verifica quando viene meno uno degli elementi del possesso, corpus o animus.
Con riferimento al corpus, ovvero al rapporto con la cosa, è opportuno evidenziare che il possesso:

  • Delle cose mobili – si perde se vengono smarrite, a meno che non siano state momentaneamente dimenticate;
  • Degli animali mansuefatti – viene meno quando gli animali perdono l’abitudine di ritornare nei luoghi dove sono abitualmente custoditi;
  • Degli immobili – resta per un anno, dopo che viene meno il rapporto materiale, anche con il solo animus.

9. Differenze tra possesso in buona fede e possesso in mala fede nella restituzione dei frutti

Il proprietario ha la facoltà di promuovere una azione legale finalizzata al riconoscimento del suo diritto e ottenere la restituzione del bene dal possessore. In caso di accoglimento della domanda giudiziale, il possessore dovrà restituire i relativi frutti.
Tuttavia, in relazione alla restituzione dei frutti, risulta di fondamentale importanza comprendere se il possessore abbia detenuto la cosa in buona fede o in malafede. In tal caso, infatti, per il possessore:

  • Di buona fede: è previsto l’acquisto dei frutti maturati in data precedente alla domanda di rivendica e già separati; è tenuto a restituire quelli percepiti dal momento della domanda, oltre a quelle che avrebbe potuto percepire da quel momento, se avesse utilizzato la diligenza del buon padre di famiglia.
  • Di mala fede: è tenuto alla restituzione di tutti i frutti sin dall’inizio della sua attività di possesso.

Per il caso della malafede, oltre alla restituzione di tutti i frutti, viene fatto salvo il diritto per il proprietario di chiedere anche un indennizzo a titolo di risarcimento del danno ex. art. 2043 c.c.
Agli stessi principi soggiacciono le ipotesi di danneggiamento o distruzione della cosa, risultando il possessore di buona fede responsabile nei limiti del suo eventuale arricchimento conseguente agli eventi verificatisi, mentre il possessore di mala fede dovrà pagare la maggior somma tra i danni e il suo arricchimento.
Inoltre, secondo l’art. 1153 c.c. colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo valido al trasferimento della proprietà. L’acquisto della proprietà e da considerarsi libero da qualsivoglia diritto altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente. Con le stesse modalità si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.
Infine l’art. 1158 c.c. chiarisce che la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquista in ragione del possesso continuativo per venti anni. Il successivo articolo 1159 c.c. disciplina le ipotesi della c.d “usucapione abbreviata”, secondo i quali il termine viene ridotto a dieci anni.
Si può concludere sul punto osservando che per il raggiungimento del c.d. possesso usucapionem è indispensabile che vi sia stato un comportamento continuo e ininterrotto per tutto il tempo previsto dalla legge. E in tale arco temporale il possessore ha adottato un comportamento che dimostri l’intenzione di esercitare gli stessi poteri uguali a quelli del proprietario e di altro titolare di diritto reale sulla cosa.

10. Diritto al rimborso delle spese sostenute dal possessore

Con riferimento alle spese sostenute, il possessore ha diritto al rimborso di alcune di queste. Per questo è opportuno distinguere le voci di spesa da lui sostenute, a seconda delle loro finalità, nelle categorie indicate nella seguente tabella:

Spese necessariePossono a loro volta essere suddivise nelle seguenti categorie:
Spese per la produzione dei frutti: in questo caso è tenuto comunque alla restituzione dei frutti, ma ha diritto allo stesso tempo al rimborso delle spese sostenute per il raggiungimento degli stessi;
Spese per le riparazioni ordinarie: in tale ipotesi il rimborso è dovuto solo se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti;
Spese straordinarie: vanno rimborsate a prescindere dalla buona o mala fede del possessore.  
Spese utiliConsistono nelle spese sostenute per giungere ad un miglioramento della cosa. Qualora i miglioramenti siano tangibili al momento della restituzione:
Saranno dovuti al possessore in buona fede in rapporto dell’aumento di valore che ne è derivato al bene per effetto dei miglioramenti apportati;
Saranno dovuti al possessore in male fede nella misura della minor somma tra lo speso ed il migliorato.  
Spese voluttarieConsistono in spese superflue e non saranno mai dovute al possessore.

Il possessore in buona fede, in tali ipotesi, è tutelato anche dal c.d. diritto di ritenzione indicato dall’art. 1452 c.c., ovvero al diritto di non restituire la cosa fino a quando non vengono soddisfatte le restituzioni alle quali ha diritto.

11. Acquisto immediato della proprietà di beni mobili

Secondo il disposto dell’art. 1153 c.c.Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà“. Viene quindi sancito, nel mercato mobiliare, il principio secondo il quale il possesso vale il titolo. Il possesso dell’acquirente equivale al principale elemento costitutivo per l’acquisto della proprietà del bene.
Dall’acquisto del bene mobile mediante possesso ne consegue che:

  • Il precedente proprietario del bene perde immediatamente il suo diritto e non può rivendicare il bene;
  • L’acquirente acquista il bene libero da ogni eventuale vincolo precedente.

12. Azioni a difesa del diritto di possesso

Quando si parla di tutela possessoria, ci si riferisce alle c.d. azioni possessorie che possono suddividersi in:

  • Azione di reintegrazione o di spoglio;
  • Azione di manutenzione.

Ognuna di queste azioni è finalizzata alla tutela del possesso da ogni tentativo di turbativa.

12.1 Azione di reintegrazione o di spoglio

L’azione di reintegrazione o di spoglio sono indicate dall’art. 1168 c.c. secondo il quale “il possessore, spogliato dal possesso, chiede, entro l’anno dal sofferto spoglio, di essere reintegrato in esso”.
Il presupposto per l’attivazione dell’azione di reintegra è l’aver subito uno spoglio violento o clandestino. Lo spoglio dovrà condurre ad una arbitraria privazione del possesso compiuta con consapevolezza da parte di un terzo soggetto.
I soggetti dotati di legittimazione attiva per la reintegra sono:

  • Il possessore;
  • Il detentore qualificato.

Il legittimato passivo si rinviene nell’autore materiale dello spoglio

12.2 Azione di manutenzione

L’art. 1170 c.c., invece, disciplina la cosiddetta azione di manutenzione. Infatti secondo il dispositivo del predetto articolo “Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un’universalità di mobili può, entro l’anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo”.
Tale tipo di tutela non può essere esperita per ogni genere di possesso, ma può essere avviata solo per il possesso di un bene immobile o di una universalità di beni mobili.

13. Le azioni di nunciazione

Ulteriore azione, affine all’azione possessoria vera e propria, è quella di “nunciazione”, disciplinata dagli artt. 1171 e 1172 c.c.
In questo caso si tratta di una azione di carattere cautelare che ha uno scopo conservativo. Il fine ultimo è quello di prevenire un danno o un pregiudizio che può derivare da una nuova opera o da una cosa altrui.

13.1 La denuncia di nuova opera

Attraverso questa azione, il proprietario, il titolare di un altro diritto di godimento, o il possessore denunziano un’opera da altri intrapresa e non terminata quando da questa possa derivare un danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto o possesso (art. 1171 c.c.).
In tal caso, qualora il giudice ne riscontri un effettivo pregiudizio circa il godimento del diritto di possesso, potrà vietare la continuazione dell’opera.

13.2 La denuncia di danno temuto

La denuncia di danno temuto può essere effettuata quando il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore temono che da un altro bene già esistente possa derivare un danno grave o prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto.

14. Ultime dalla Corte di Cassazione

“In un contratto ad effetti obbligatori, la “traditio” del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l’insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una “interversio possessionis”, mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso “uti dominus”, atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile “ad usucapionem”, previsto dall’art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ravvisando l’esistenza di un contratto di comodato, aveva escluso che l’utilizzo esclusivo del bene ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle sue condizioni, integrasse un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario, e successivamente dei suoi eredi, idoneo al mutamento del titolo).” Corte di Cassazione Civile, sez. II, ord. n. 29594 del 22 ottobre 2021

“In tema di accessione nel possesso, mentre il comma 1 dell’art. 1146 c.c. stabilisce la continuazione del possesso del “de cuius” in capo all’erede senza alcuna interruzione per effetto dell’apertura della successione, il comma 2 della cit. norma prevede, per il successore a titolo particolare (tanto “inter vivos” quanto “mortis causa”), la facoltà di unire il proprio possesso a quello del suo autore, con la conseguenza che tale successore non subentra “ipso facto” nel possesso della cosa per effetto dell’acquisto del diritto, occorrendo, all’uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, seppur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il suo dante causa, non essendo sufficiente, ai fini dell'”accessio possessionis”, il semplice diritto a possedere.” Corte di Cassazione Civile, sez. II, ord. n. 24175 del 8 settembre 2021

“Il coerede che, dopo la morte del “de cuius”, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un’inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”, risultando a tal fine insufficiente l’astensione degli altri partecipanti dall’uso della cosa comune. (Nella specie la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha escluso che possa costituire prova dell’usucapione di un appartamento la circostanza che il coerede, che già vi abitava con il padre, abbia continuato, dopo la morte di questi, ad essere l’unico ad averne la disponibilità).” Corte di Cassazione Civile, sez. II, ord. n. 9359 del 8 aprile 2021

“In tema di occupazione temporanea e d’urgenza di un terreno per la realizzazione di un’opera pubblica, la formale redazione del verbale di immissione in possesso conseguente al decreto di occupazione, a norma dell’art. 20 della legge n. 865 del 1971, fa presumere l’effettivo impossessamento dell’immobile da parte della P.A. beneficiaria dell’occupazione e, quanto al proprietario, la perdita delle facoltà di godimento e di disposizione del bene; la presunzione, che ha natura relativa, fa salva la prova contraria, cui è ammessa la P.A., della mancata effettiva presa di possesso dell’immobile, nonché la prova, da parte del proprietario del bene occupato, di aver subito nel periodo precedente l’immissione in possesso, per effetto della sola adozione del decreto di occupazione d’urgenza, cui consegue l’indisponibilità giuridica del bene, un pregiudizio risarcibile, se effettivo, come quello ad esempio derivante dall’impossibilità di vendere il bene in presenza di concrete possibilità.” Corte di Cassazione Civile, sez. I, ord. n. 9359 del 19 dicembre 2019