1. Definizione di negozio giuridico
Al negozio giuridico sono state date diverse definizioni. Infatti, il nostro ordinamento non prevede una sua esplicita definizione. Spesso si tende a confondere il negozio giuridico con il contratto (che è anch’esso un negozio giuridico). Tuttavia, la definizione maggiormente accreditata prevede come negozio giuridico “una dichiarazione di volontà volta a generare degli effetti per il diritto e per la legge”. Tale dichiarazione di volontà, a sua volta, ruota intorno al cosiddetto concetto di autonomia negoziale.
2. Caratteri ed elementi del negozio giuridico
Affinchè si possa parlare di negozio giuridico, esso dovrà essere:
- Un atto giuridico: ovvero un atto umano compiuto con coscienza e volontà;
- Lecito: non contrario alle prescrizioni di legge del nostro ordinamento;
- Dichiarazione diretta di volontà nella realizzazione di un determinato atto giuridico.
Inoltre, un negozio giuridico deve essere dotato dei seguenti elementi:
Elementi essenziali | Che sono: – I soggetti; – La volontà; – La forma; – La causa. |
Elementi naturali | Consistono in quelli previsti dalla legge per i singoli tipi di negozi. Si pensi, ad esempio, alla garanzia per i vizi della cosa in un contratto di compravendita; la garanzia in questo caso costituisce un elemento naturalmente accessorio al negozio principale. |
Elementi accidentali | Consistono in quegli elementi che, pur non essendo obbligatori per legge, ai fini della conclusione di un determinato negozio, possono essere aggiunti liberamente dalle parti. |
3. Il concetto di autonomia negoziale
La possibilità di porre in essere negozi giuridici viene definita sommariamente autonomia negoziale.
Secondo il Prof. Pietro Rescigno, uno dei più noti giuristi italiani, il concetto di autonomia negoziale assume due significati:
- “Autonomia come vincolo”, ricavabile dall’art. 1372 c.c. Qui viene rispecchiato il significato letterale del termine nel senso di imposizione di norme derivanti dalla volontà degli interessi e indica, dunque, l’effetto costante e immancabile di ogni atto di autonomia: l’irrevocabilità dell’impegno. Il negozio, benchè abbia efficacia di legge tra le parti contraenti, risulta essere inefficace nei confronti di terzi.
- “Autonomia come libertà”, come deducibile, invece, dall’art. 1322 c.c. consiste nell’eventualità per i soggetti privati di determinare l’effetto del negozio attraverso la scelta del tipo contrattuale, del contenuto degli elementi accidentali del negozio, oppure di farsi sostituire nella conclusione del negozio.
4. Catalogazione dei negozi giuridici
I negozi giuridici, a seconda delle specifiche peculiarità, possono essere suddivisi in diverse categorie che si riassumono nella misura che segue:
In ragione del numero delle parti | – Unilaterali: poiché posti in essere da una sola parte; – Bilaterali o plurilaterali: poiché posti in essere da due o più parti. |
In ragione della natura del rapporto | – Negozi non patrimoniali: riguardano tendenzialmente rapporti come la filiazione e il matrimonio; – Negozi patrimoniali: riguardano rapporti di carattere economico. |
In ragione del corrispettivo | Negozi onerosi: previsione di un corrispettivo in ragione di una dazione; Negozi gratuiti: previsione di una dazione senza corrispettivo |
In ragione dell’evento morte | – Negozi a causa morte: in questo caso il negozio diviene valido solo al verificarsi dell’evento morte (il testamento); – Negozi inter vivos: tutti quei negozi che non necessitano della verificazione dell’evento morte. |
In ragione della manifestazione di volontà | – Negozi di dichiarazione: si tratta dell’ipotesi in cui la validità del negozio viene sancita dalla dichiarazione di un soggetto; – Negozi di attuazione: la validità del negozio non è subordinata ad una dichiarazione di volontà. Si pensi al caso dell’accettazione dell’eredità. |
5. Differenza tra negozio giuridico e contratto
Come accennato in precedenza, spesso il negozio giuridico viene confuso con il contratto, ma in realtà si tratta di due istituti che, sebbene simili, sono comunque differenti.
Per contratto si intende l’accordo raggiunto tra due o più parti al fine di costituire, modificare, o estinguere un rapporto giuridico avente natura patrimoniale. Nel caso del negozio giuridico, invece, la centralità dell’istituto si rinviene nella volontà del soggetto di porre in essere un atto che determinerà alcuni effetti che non necessariamente condurranno ad interessi di tipo patrimoniale. Si pensi ad esempio al matrimonio: si tratta di una dichiarazione di volontà tra due parti senza che vi sia un interesse direttamente economico, ma che comunque produce l’effetto giuridico della nascita della famiglia. Altro esempio simile può essere fatto con l’istituto dell’adozione, strumento attraverso il quale viene prodotto l’effetto giuridico della filiazione.
6. Ultime dalla Corte di Cassazione
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’accordo tra l’imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una delle stesse, ma soltanto concordemente sostituito, nei termini di legge, da un nuovo accordo. Cassazione civile, Sez. IV, sentenza n. 25102 del 1 luglio 2021
Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l’obbligo di attenersi all’interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti. Al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto. Cassazione civile, Sez. VI-III, ordinanza n. 16608 del 11 giugno 2021
L’atto di recesso integra un negozio recettizio unilaterale destinato a produrre effetti nel momento in cui giunga a conoscenza del destinatario, salva la facoltà delle parti di differire il momento della caducazione del vincolo negoziale, in un’ottica di conservazione del contratto (nella specie, la Suprema corte ha ritenuto tempestivo l’atto di recesso notificato a distanza di due anni dalla verificazione dell’evento legittimante lo scioglimento unilaterale del vincolo negoziale, dichiarando legittima la scelta del contraente di preservare, medio tempore, la sopravvivenza del contratto). Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 7384 del 16 marzo 2021
In tema di negozi fiduciari, l’attività di amministrazione compiuta dalla società fiduciaria, caratterizzata dalla facoltà di compiere per conto del cliente un’attività volta alla realizzazione sui singoli beni ad essa affidati di una serie di atti giuridici coordinati in vista del raggiungimento di un risultato, è qualificabile come mandato senza rappresentanza con la conseguenza che le azioni a tutela della proprietà dei beni spettano al fiduciante mentre quelle inerenti la gestione dei beni affidati spettano al fiduciario. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 7364 del 23 marzo 2018