La buona fede in diritto civile

In diritto privato, secondo l’art. 1375 del codice civileil contratto deve essere eseguito secondo buona fede” ovvero agendo in maniera corretta, nel rispetto della legge e delle comuni regole di buon senso.

1. Nozione generale

Il principio buona fede ­­­contrattuale costituisce un istituto ritenuto di necessaria trattazione da parte del nostro ordinamento civile poiché consente di valutare la condotta dei singoli contraenti di un contratto, ponendo un limite, qualora se ne ravvisino gli estremi, di eccessive richieste da parte di ognuno di loro. Richieste che possano squilibrare in maniera sostanziale il rapporto contrattuale originariamente contratto.
Come vedremo meglio anche in seguito, il principio di buona fede si fonda su due importanti caratteristiche, ovvero:

  • Può costituire fonte di integrazione contrattuale: poiché nel regolamento di un contratto possono essere previste le conseguenze che possono derivare in caso di malafede di uno dei contraenti;
  • Ha natura di clausola generale: anche in assenza di un regolamento esplicito costituisce, tuttavia, una sorta di dovere generale nei confronti delle parti di assumere un atteggiamento consono alle previsioni contrattuali.

2. Buona fede oggettiva e soggettiva

Nel concetto di buona fede assume particolare importanza la differenziazione tra il concetto di buona fede soggettiva e buona fede oggettiva, poiché in base all’individuazione dell’una o dell’altra ipotesi, ne conseguiranno effetti tra loro diversi.

2.1 Buona fede soggettiva

La buona fede soggettiva, come condizione psicologica del soggetto, consiste essenzialmente nell’ignoranza di quest’ultimo di avere un comportamento che contrasta con un diritto altrui. Questa indicazione sul concetto di buona fede oggettiva ci viene fornito in maniera indiretta dall’art. 1153 del codice civile, dedicato agli “effetti dell’acquisto del possesso”. Questo genere di buona fede viene poi ripreso dall’art. 1147 c.c. il quale stabilisce al primo comma che “È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto”.
Anche se in questo caso l’espressione del concetto viene effettuato con riferimento all’acquisto del possesso, il dettato è ritenuto dalla giurisprudenza congruo per trovare applicazione anche in altre situazioni di diritto.
La buona fede soggettiva, in buona sostanza, implica l’assenza di consapevolezza del danno che si sta procurando a terzi, ed implica altresì la mancata consapevolezza da parte di un individuo che stia contravvenendo o aggirando alcune norme di legge. 

2.2 Buona fede oggettiva

Per buona fede oggettiva, invece, si deve intendere quella buona regola di condotta imposta ai soggetti, che indica l’obbligo di comportarsi con correttezza e lealtà.
La buona fede di carattere oggettivo trova particolare importanza nella disciplina dei rapporti obbligatori. Infatti, all’interno del codice civile se ne trovano svariati riferimenti, e se ne riportano di seguito i più significativi:

  • Ai sensi dell’art. 1175 c.c., nel rapporto obbligatorio, debitore e creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, da intendersi come sinonimo di buona fede oggettiva;
  • Ai sensi dell’art. 1337 c.c., le parti devono comportarsi secondo buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto;
  • Ai sensi dell’art. 1366 c.c., il contratto deve essere interpretato secondo buona fede;
  • Ai sensi dell’art. 1375 c.c., il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Tuttavia, il modo vago con cui vengono fornite indicazioni dal legislatore, sul concetto di buona fede, ha generato una innumerevole quantità di interpretazioni logiche in dottrina.
Ad ogni modo, dal “dibattito giudiziario”  è emersa una corrente maggioritaria che sancisce di come la buona fede oggettiva si basa su due doveri principali, ovvero:

  • Lealtà;
  • Salvaguardia.

Con riferimento alla lealtà, esso impone ai contraenti il dovere di tutelare il reciproco affidamento, ovvero di porre in essere un comportamento, in ciascuna delle fasi della vita del contratto, volto ad attribuire al contenuto del contratto, il loro significato sociale tipico e di riflesso, pertanto, di non indurre o speculare sui fraintendimenti della controparte.
Nell’ottica della salvaguardia, invece,la dottrina impone ai contraenti di porre in essere un atteggiamento orientato alla tutela degli interessi che la controparte ha voluto perseguire attraverso il regolamento contrattuale. In buona sostanza la “direttiva” mira alla conservazione dell’utilità del contratto non solo per sé ma anche per la controparte.
Per non incorrere in confusione occorre precisare che il dovere di salvaguardia non coincide con il concetto di diligenza poiché, quest’ultimo, investe la disciplina dell’adempimento dell’obbligazione ed è più forte del primo: esso infatti richiede al debitore un adeguato utilizzo delle proprie energie e dei propri mezzi per procurare al creditore un esatto adempimento. Dall’altra parte, invece, il principio di salvaguardia si basa su un generale principio di solidarietà contrattuale fra le parti, a prescindere dalla eventuale sussistenza di alcune specifiche obbligazioni che impongano il perseguimento di un determinato risultato.

3. Esecuzione del contratto in buona fede

Secondo quanto indicato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, attraverso la sentenza n. 21658 del 2010, l’esecuzione del contratto in buona fede dovrà intendersi come impegno di cooperazione o obbligo di solidarietà, imponendo a ciascun contraente di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali o dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, sono idonei a preservare gli interessi della controparte purchè ciò non comporti un apprezzabile sacrificio per chi li pone in essere.

4. Buona fede e inadempimento anticipato

Secondo quando stabilito dai giudici della Suprema Corte con la sentenza 23823 del 2012, con riferimento all’inadempimento anticipato per mancanza di buona fede da parte di uno dei contraenti, qualora il debitore, in violazione dell’obbligo di buona fede, tenga una condotta che rende impossibile o antieconomica la prosecuzione del rapporto l’inadempimento potrà essere anticipato.

5. Ultime sentenze Cassazione

Il principio espresso dall’art. 1147 c.c., secondo cui la buona fede consiste nell’ignoranza di ledere l’altrui diritto ed è presunta, opera, in quanto generale, quando le norme facciano riferimento alla buona fede senza nulla dire in ordine a ciò che vale ad integrarla o ad escluderla, ovvero al soggetto tenuto a provarne l’esistenza o ad altri profili di rilevanza della stessa, sicché trova applicazione anche alla fattispecie di cui all’art. 2652, n. 6, c.c., a norma del quale, se la domanda di nullità è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione dell’atto impugnato, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda. (Corte di Cassazione Civile, sez. II, ordinanza n. 37722 del 1 dicembre 2021)

Nel contratto di agenzia, l’attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole e, in particolare, quelle relative all’ambito territoriale ed alla misura delle provvigioni, può trovare giustificazione nella necessità di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come modificatesi durante il decorso del tempo, occorrendo tuttavia -affinché non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti – che tale potere abbia dei limiti e, in ogni caso, sia esercitato dal titolare con l’osservanza dei principi di correttezza e buona fede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ravvisato nell’intervenuta riduzione unilaterale del portafoglio clienti affidato all’agente – con conseguente necessità di rimodulazione dell’attività di impresa di quest’ultima, da focalizzare esclusivamente sull’acquisizione di nuova clientela – un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza del proponente, tale da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto). (Corte di Cassazione Civile, sez. II, ordinanza n. 29164 del 20 ottobre 2021)

L’art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l’uso della normale diligenza, impone a quest’ultimo una condotta attiva, espressione dell’obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell’altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell’ambito dell’ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione al risarcimento preteso da un ente pubblico nei confronti di un proprio dipendente per il danno patrimoniale corrispondente ai pagamenti relativi ad appalti di cui era stata accertata l’irregolarità, aveva ritenuto che la mancata proposizione, da parte dell’ente pubblico, dell’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal creditore esulasse dall’ambito di applicazione dell’art. 1227, comma 2, c.c., senza tuttavia accertare in concreto se tale omissione fosse ricollegabile a una condotta negligente dello stesso danneggiato e se vi fossero effettive possibilità di accoglimento). (Corte di Cassazione Civile, sez. Lavoro, ordinanza n. 22352 del 5 agosto 2021)