La figura del giudice

Qual è la figura del giudice secondo il nostro ordinamento giuridico? Quali requisiti deve possedere e quali sono le sue responsabilità?

1. Cenni generali sulla figura del giudice

La figura del giudice, per l’ordinamento giuridico italiano, consiste nell’organo investito del potere giurisdizionale.
Più semplicemente consiste nell’individuo preposto dallo Stato a giudicare i fatti oggetto di causa sulla base delle leggi messe a disposizione del nostro ordinamento.

L’ambito civilistico prevede quattro tipologie di organi giurisdizionali, che possono essere di composizione monocratica e, quindi, o ovvero:

  • Giudice di Pace (I grado);
  • Tribunale (I grado);
  • Corte d’Appello (II grado) ;
  • Corte di Cassazione (III grado).

La sentenza, a seconda dell’organo giudiziario tra quelli indicati in precedenza, può essere emessa da un solo giudice, quindi in composizione monocratica o, può essere emessa da più giudici, quindi in composizione collegiale.

2. Suddivisione territoriale degli organi giudiziari

Primo principio cardine per la divisione territoriale degli organi giudiziari si rinviene nel principio della circoscrizione territoriale.
I compiti degli organi giudiziari sono ripartiti, a livello territoriale, nel modo che segue:

– La Corte di Cassazione esercita la propria giurisdizione sull’intero territorio;
– La Corte di Appello è, invece, assegnataria di un determinato distretto territoriale (che può comprende una o più province);
– Il Tribunale rientra nella sfera territoriale del distretto della Corte di Appello;
– i Giudice di Pace, a seguito di recente riforma, tendono ad aver sede in tutti i capoluoghi di provincia della nazione.

3. Principio di terzietà ed estraneità del giudice

Il giudice, per svolgere in maniera equa ed imparziale la sua funzione deve garantire una propria lontananza dai fatti di causa che è tenuto a giudicare.
Per meglio blindare il principio di terzietà ed estraneità del giudice, gli artt. 51 e 52 c.p.c. introducono gli istituti dell’astensione e della ricusazione.

3.1 Astensione del giudice

Con l’astensione, l’art. 51 del codice di procedura civile invita il giudice ad astenersi dal decidere su una determinata causa nel caso in cui:

  • Abbia interesse nella stessa causa o in altra avente le medesime questioni di diritto;
  • Abbia parenti fino al quarto coinvolti come parti di causa;
  • Egli o il coniuge abbia causa pendente o rapporto di grave inimicizia con una delle parti coinvolte in giudizio;
  • Ha prestato deposizione come testimone o prestato patrocinio;
  • Se tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
  • Possa trarre qualsiasi genere di vantaggio dall’esito del giudizio.

3.2 Ricusazione

L’istituto della ricusazione è stato introdotto dall’art. 52 del codice di procedura civile e prevede la possibilità, appunto, di ricusare il giudice che, tenuto ad astenersi per il principio dell’astensione precedentemente trattato, non si è astenuto.

4. Poteri del giudice

Il giudice, all’interno del processo, ha la possibilità di esercitare una serie di poteri che possono essere sintetizzati nel modo seguente:

  • Potere conciliativo: ha la facoltà di conciliare le parti coinvolte in causa;
  • Potere di dirigere e governare il processo: sempre per il mezzo degli strumenti messi a disposizione del c.p.c.;
  • Potere ordinatorio o istruttorio: sono quei poteri consentono all’organo giudicante di raccogliere elementi che possono rivelarsi utili per la decisione finale e che consentono di indirizzare il processo nella maniera ritenuta più opportuna per il raggiungimento della verità processuale;
  • Potere decisorio: consiste nel più alto potere di suo conferimento e gli consente di decidere su una controversia, avvalendosi delle leggi fornite dal nostro ordinamento giuridico.

Note

  1. “Crisi della legge e potere del giudice” di Giuliana Stella – 2020