Art. 1452 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Effetti della rescissione rispetto ai terzi

Articolo 1452 - codice civile

La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi (1445, 1458, 1757), salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione (2652, 2690).

Articolo 1452 - Codice Civile

La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi (1445, 1458, 1757), salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione (2652, 2690).

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