Art. 2043 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Risarcimento per fatto illecito

Articolo 2043 - codice civile

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto (1438), obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (2947; 185, 198 c.p.) .

Articolo 2043 - Codice Civile

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto (1438), obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (2947; 185, 198 c.p.) .

Massime

L’eccezione di “compensatio lucri cum damno” è un’eccezione in senso lato, vale a dire non l’adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all’esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d’ufficio dal giudice il quale, per determinare l’esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell’acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio. Cass. civ., sez., III 30 ottobre 2020, n. 24177

Il danno non patrimoniale da perdita della vita non è indennizzabile “ex se”, senza che con ciò possa ritenersi violato l’art. 2 CEDU sul riconoscimento del “diritto alla vita”, poiché la richiamata norma, pur se di carattere generale e diretta a tutelare ogni possibile componente del bene vita, non detta specifiche prescrizioni sull’ambito ed i modi in cui tale tutela debba esplicarsi, né, in caso di decesso immediatamente conseguente a lesioni derivanti da fatto illecito, impone necessariamente l’attribuzione della tutela risarcitoria, il riconoscimento della quale in numerosi interventi normativi ha, comunque, carattere di specialità e tassatività ed è inidoneo a modificare il vigente sistema della responsabilità civile, improntato al concetto di perdita-conseguenza e non sull’evento lesivo in sé considerato. Cass. civ., sez., VI-III 6 ottobre 2020, n. 21508

Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario discende dalla menomazione della facoltà di godimento anche indiretta del bene e ben può essere apprezzato sul piano presuntivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione gravata che aveva rigettato la domanda risarcitoria da occupazione “sine titulo” perché non vi era prova che il bene, ove lasciato libero, sarebbe stato fruttuosamente utilizzato). Cass. civ., sez., II 5 ottobre 2020, n. 21272

Gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano sono la condotta, l’elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale. Ne consegue che, ove il giudice ritenga insussistente uno qualsiasi di tali elementi, la domanda di risarcimento del danno va rigettata senza necessità di accertare la sussistenza degli altri. Cass. civ., sez., III 4 febbraio 2014, n. 2422

In tema di risarcimento del danno, affinché una condotta commissiva o omissiva possa essere fonte di responsabilità, ai sensi dell’art. 2043 c.c., è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui, senza che sia astrattamente configurabile per il solo fatto che il preteso responsabile abbia posto in essere un’attività lecita, dalla quale siano derivati al terzo pregiudizi che questi, con l’uso dell’ordinaria diligenza nella cura del proprio bene danneggiato, avrebbe potuto evitare. Cass. civ., sez. , II 12 marzo 2012, n. 3876

In tema di risarcimento del danno (anche non patrimoniale), perchè si configuri la responsabilità civile dell’autore di un fatto costituente reato non è richiesto che il fatto costituisca anche nel caso concreto un illecito penalmente sanzionato, essendo per converso sufficiente che esso corrisponda, nella sua oggettività, ad una fattispecie astratta di reato. Cass. civ. sez. III 23 febbraio 2005, n. 3751

La tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. deve ammettersi anche con riguardo al pregiudizio patrimoniale sofferto dal titolare di diritti di credito, non trovando ostacolo nel carattere relativo di questi ultimi in considerazione della nozione ampia ormai generalmente accolta di danno ingiusto come comprensivo di qualsiasi lesione dell’interesse che sta alla base di un diritto, in tutta la sua estensione. Trova, in tal modo, protezione non solo l’interesse rivolto a soddisfare il diritto (che, nel caso di diritti di credito, è attivabile direttamente nei confronti del debitore della prestazione oggetto del diritto), ma altresì l’interesse alla realizzazione di tutte le condizioni necessarie perché il soddisfacimento del diritto sia possibile, interesse tutelabile nei confronti di chiunque illecitamente impedisca tale realizzazione. In siffatta prospettiva trova fondamento la tutela aquiliana del diritto di credito. L’area di applicazione della responsabilità extracontrattuale per la lesione del diritto di credito, va peraltro, circoscritta ai danni che hanno direttamente inciso sull’interesse oggetto del diritto. Cass. civ. sez. III 27 luglio 1998, n. 7337

In tema di risarcimento del danno, qualora, in base al “petitum” e alla “causa petendi”, non sia possibile evincere – attesa l’insufficienza di una mera generica prospettazione di inosservanza di precetti o disposizioni legislative – la precisa scelta del danneggiato in favore della responsabilità aquiliana o di quella contrattuale perché non espressamente fondata sull’inadempimento del debitore di una determinata e specifica obbligazione contrattuale, l’azione proposta va qualificata come di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Cass. civ., sez. , III 13 novembre 2014, n. 24197

La responsabilità contrattuale può concorrere con quella extracontrattuale allorquando il fatto dannoso sia imputabile all’azione o all’omissione di più persone tutte obbligate al risarcimento del danno correlato al loro comportamento, sicché in ipotesi di vendita a terzi di un immobile in violazione dell’obbligo contrattualmente assunto dal venditore nei confronti del precedente acquirente, la responsabilità contrattuale dell’alienante può concorrere con quella extracontrattuale del successivo acquirente quando il danneggiato provi o la dolosa preordinazione volta a frodarlo o comunque la compartecipazione all’inadempimento dell’alienante in virtù dell’apporto dato nella violazione degli obblighi assunti nei confronti del primo acquirente. Cass. civ. sez. III 10 ottobre 2008, n. 25016

Il principio della cumulabilità, nel nostro ordinamento, dei due tipi di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) da illecito civile è legittimamente invocabile quando uno stesso fatto autonomamente generatore di danno integri gli estremi tanto dell’inadempimento contrattuale, quanto del torto aquiliano (come nel caso, ad esempio, delle lesioni subite dal lavoratore per inosservanza di norme antifortunistiche), ma non anche nell’ipotesi in cui un’attività prenegoziale astrattamente generatrice di danno (sostanziantesi nelle cosiddette «trattative») confluisca fisiologicamente nel negozio cui essa risultava funzionalmente e teleologicamente collegata, risultando, in tal caso, soltanto il negozio stesso l’eventuale fonte di responsabilità (contrattuale). Cass. civ. sez. III 25 luglio 2006, n. 16937 

È ammissibile il concorso tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale di fronte ad un medesimo fatto che violi contemporaneamente non soltanto diritti derivanti dal contratto, ma anche i diritti spettanti alla persona offesa indipendentemente dal contratto stesso. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva affermato il concorso della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei confronti del destinatario della merce trasportata, rispettivamente, del vettore e del custode, al quale il primo aveva consegnato la merce che poi era stata smarrita). Cass. civ. sez. III 19 gennaio 1996, n. 418

È ipotizzabile il concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale non solo quando lo stesso fatto è imputabile a più autori, a diversi titoli, ma anche quando in capo ad una stessa persona danneggiata sussiste una molteplicità di situazioni protette, in relazione sia ad un precedente obbligo relativo, sia a divieti generali ed assoluti. Tali sono, per loro natura, quelli che tutelano gli interessi considerati dai delitti previsti dal codice penale, rispetto ai quali la tutela civilistica assegnata alle vittime costituisce il riflesso patrimoniale della violazione di un divieto più ampio, che prescinde dall’esistenza di obblighi di origine contrattuale ed attiene, invece, al diritto assoluto del soggetto di non subire pregiudizio ai diritti personalissimi, o quello di proprietà, di cui è titolare. Cass. civ. sez. I 6 marzo 1995, n. 2577

Il risarcimento del danno da fatto illecito può derivare solo da comportamenti ritenuti illeciti e sanzionabili nel momento in cui si pone in essere la condotta, in quanto nessuno può essere assoggettato a sanzione in relazione a comportamenti che la legge non considerava illeciti al tempo in cui il soggetto ha agito. (Principio enunciato con riferimento a condotte poste in essere prima della data di deposito di sentenze della Corte di giustizia CE, che prevedevano un aggravamento della responsabilità rispetto alla disciplina in vigore alla data in cui erano stati posti in essere i comportamenti allegati a fondamento della domanda risarcitoria). Cass. civ., sez. , III 5 febbraio 2013, n. 2637

In tema di responsabilità aquiliana, costituisce “danno risarcibile” qualunque pregiudizio che, senza il fatto illecito, non si sarebbe verificato, a prescindere dalla sua prevedibilità. (Omissis). Cass. civ., sez. , III 16 ottobre 2015, n. 20932

La lesione di un diritto inviolabile non determina, di per sé, la sussistenza di un danno risarcibile, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso in fatto l’esistenza di un danno risarcibile in un caso in cui minore, a causa dell’omesso rilascio del nulla-osta dovuto, era stato iscritto a scuola con quattro mesi di ritardo, frequentando, tuttavia, nel contempo, di fatto le lezioni). Cass. civ., sez. , III 21 giugno 2011, n. 13614

Poiché l’articolo 2043 c.c., correlato agli artt. 2 ss. Costituzione, va necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana, la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza). (Nella specie, in applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa, del figlio naturale in conseguenza della condotta del genitore, tale riconosciuto a seguito di dichiarazione giudiziale, che per anni aveva ostinatamente rifiutato di corrispondere al figlio i mezzi di sussistenza con conseguente «lesione in sé» di fondamentali diritti della persona inerenti alla qualità di figlio e di minore). Cass. civ. sez. I 7 giugno 2000, n. 7713

Qualsiasi fatto ingiusto obbliga, ai sensi dell’art. 2043, chi lo ha commesso a risarcire il danno ed il risarcimento è dovuto indipendentemente dalla rispondenza del fatto ad una qualsiasi ipotesi di reato. Ciò comporta che il danno prodotto da un fatto ingiusto è risarcibile sia nel caso in cui il fatto non costituisca reato nel momento in cui è commesso, sia nel caso in cui in quel momento il fatto integri anche una fattispecie criminosa, sia infine, nel caso in cui il fatto, pur costituendo reato nel momento della sua commissione, abbia successivamente perduto la sua connotazione di illiceità per effetto di abolitio criminis. Cass. civ. sez. III 19 febbraio 1998, n. 1761

Il principio secondo cui, a norma degli artt. 2043 ss., affinché sorga l’obbligazione del risarcimento del danno è sufficiente un fatto che pregiudichi l’interesse altrui, ma occorre che esso abbia arrecato un danno ingiusto, va inteso nel senso che, mentre per tutti i fatti dannosi non costituenti reato, l’ingiustizia del danno è da intendersi (oltrechè nell’accezione di danno prodotto non iure e, cioè, in assenza di cause giustificative del fatto dannoso) anche contra jus (vale a dire come fatto che incida su una posizione soggettiva attiva tutelata come diritto perfetto), per i danni prodotti da reato, invece, l’ingiustizia è in re ipsa e non ha quindi bisogno di essere riconnessa alla violazione di un diritto soggettivo. Cass. civ. sez. I 11 febbraio 1995, n. 1540

In caso di illecito lesivo dell’integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall’accertamento dell’invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell’infortunio, un’attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. Cass. civ., sez. , III 12 febbraio 2015, n. 2758

Il danno da riduzione della capacità di lavoro, sofferto da persona che – come la casalinga – provveda da sé al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico. Ne consegue che chi lo invoca ha l’onere di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico; in mancanza di tale dimostrazione nulla può essere liquidato a titolo di risarcimento di tale tipologia di danno patrimoniale (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva negato il risarcimento del danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro ad una casalinga che aveva patito una deviazione del setto nasale). Cass. civ., sez. , III 13 luglio 2010, n. 16392

Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall’accertamento dell’invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un’attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l’infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali; trattandosi di minore, il risarcimento di tale danno andrà calcolato sulla base di una previsione della sua futura attività lavorativa, da compiersi tenendo conto degli studi effettuati e delle sue inclinazioni, nonché della posizione economico- sociale della famiglia di appartenenza. Cass. civ., sez. , III 27 aprile 2010, n. 10074

Così come, nel caso di danno alla salute di modesta entità, può fondatamente presumersi ex art. 2727 codice civile che i postumi derivati dalle lesioni non avranno alcuna conseguenza sull’attività di lavoro e sulla conseguente capacità di produrre reddito, al contrario, nel caso di postumi permanenti i quali superino la soglia delle cosiddette micropermanenti (convenzionalmente stabilita nella misura del 10% della complessiva validità dell’individuo), sussiste una presunzione opposta: e cioè che l’invalidità conseguente al sinistro inciderà in modo apprezzabile sulla capacità di guadagno del danneggiato. Cass. civ., sez. , III 3 settembre 1998, n. 8769

In tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, integra l’esistenza di un danno risarcibile alla persona l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in quanto essa nega al paziente, oltre che di essere messo nelle condizioni di scegliere “cosa fare”, nell’ambito di ciò che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all’esito infausto, anche di essere messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l’esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche, in vista e fino a quell’esito. Cass. civ. sez. III 18 settembre 2008, n. 23846

Ai fini della risarcibilità del danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità lavorativa, il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), è tenuto altresì a verificare se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l’infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte, e solo nell’ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica. Cass. civ. sez. III 18 settembre 2007, n. 19357

Il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione alla sua integrità psico-fisica, non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l’incidenza, la quale è da escludersi quando non risulti che la persona danneggiata, a causa delle infermità riscontrate, sia stata adibita a mansioni inferiori alle precedenti ovvero, nello svolgimento delle mansioni pregresse, abbia subito contrazioni del suo reddito. Cass. civ. sez. III 14 giugno 2007, n. 13953

Tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo. Ne consegue che in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l’onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l’invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno. Cass. civ. sez. III 26 febbraio 2004, n. 3867

In tema di risarcimento del danno alla persona, la mancanza di un reddito al momento dell’infortunio per essere il soggetto leso disoccupato, può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidità permanente che – proiettandosi per il futuro – verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà una attività remunerata, salvo l’ipotesi che si tratti di disoccupazione volontaria, ovvero di un consapevole rifiuto dell’attività lavorativa. Cass. civ. sez. III 11 dicembre 2003, n. 18945

La riduzione della cosiddetta capacità lavorativa specifica non costituisce danno in sé (danno-evento), ma rappresenta invece una causa del danno da riduzione del reddito (danno-conseguenza). Pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l’esistenza d’un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l’esistenza d’una conseguente riduzione della capacità di guadagno. Cass. civ. sez. III 21 aprile 1999, n. 3961

La riduzione della capacità lavorativa generica o della capacità lavorativa specifica possono dar luogo ad un danno patrimoniale risarcibile soltanto se producano una riduzione della capacità di produrre reddito, risarcibile a titolo di lucro cessante. Tale riduzione della capacità di produrre reddito, tuttavia, non può mai considerarsi in re ipsa per la sola esistenza di lesioni, ma deve essere allegata e dimostrata dal danneggiato, eventualmente anche a mezzo di presunzioni semplici. Cass. civ. sez. III 10 marzo 1998, n. 2639

In caso di danno alla persona, per stabilire se questo rilevi anche a titolo di danno patrimoniale si deve accertare se sia verificata ovvero se possa verificarsi in futuro una diminuzione della capacità lavorativa. Pertanto l’onere della prova ex art. 2697 c.c. del lucro cessante futuro attiene agli indici di valutazione preventiva e non alla effettiva verificazione del danno che sarebbe impossibile provare. Cass. civ. sez. III 3 dicembre 1997, n. 12248

Dal mancato decremento, o addirittura dall’incremento, di reddito di un’impresa familiare, successivamente all’invalidità permanente derivata da un incidente subito da un componente di essa, il giudice del merito non può desumere automaticamente la mancanza di incidenza, sulla capacità lavorativa specifica di questi – e quindi la mancanza di danno per lucro cessante – di tale invalidità, in quanto, da un lato, le conseguenze del maggior impiego di energie, necessario per mantenere inalterato il reddito raggiunto precedentemente, possono manifestarsi a distanza di tempo, come nel caso di anticipata cessazione dell’attività medesima, ovvero di rinuncia ad altre attività più redditizie, ma più impegnative; dall’altro la non contrazione del reddito potrebbe dipendere dal maggior sforzo, a tal fine, degli altri componenti dell’impresa. Cass. civ. sez. III 29 settembre 1997, n. 9542

In caso di lesioni riportate da un lavoratore dipendente, deve presumersi – fatta eccezione per la cosiddetta micropermanente – la influenza negativa della invalidità parziale permanente, sulla percezione di speciali compensi per prestazioni di lavoro più intense delle normali e sull’ulteriore sviluppo di carriera o su una possibile collocazione anticipata al riposo nonché su una alternativa possibilità di lavoro e comunque sul carattere maggiormente usurante della prestazione normalmente svolta sulla base della comune esperienza. Tale presunzione, peraltro, opera non nel senso di esonerare il danneggiato in modo assoluto dall’onere della prova di circostanze di fatto che, con riguardo al caso specifico, evidenzino un danno patrimoniale da lucro cessante, pur nella preesistente percezione di una retribuzione in misura eguale a quella preesistente, bensì solo nel senso di imporre al giudice la verifica delle circostanze anzidette, ove risultino da materiale probatorio acquisito. Cass. civ. sez. III 23 maggio 1997, n. 4609

I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall’art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. Cass. civ., sez. , III 7 giugno 2011, n. 12408

In tema di risarcimento del danno, i postumi d’invalidità personale di piccola entità (c.d. micropermanente) – in quanto non superiori al 10 per cento – non incidendo sulla capacità del danneggiato di produrre reddito, non hanno rilevanza sul danno di natura patrimoniale, ma riguardando la menomazione del bene salute possono essere valutati soltanto sotto l’aspetto del danno biologico, salva la prova contraria, fondata su specifiche circostanze, che essi abbiano prodotto conseguenze anche sulla capacità lavorativa specifica e, quindi, anche un danno patrimoniale, il quale, però, non può essere allegato con argomentazioni apodittiche ed astratte e, come tali, inammissibili. Cass. civ., sez. , III 1 giugno 2010, n. 13431

Nella liquidazione del danno alla persona causato da sinistri stradali è inibito al giudice, per determinare il danno biologico lieve o da micropermanente, fare riferimento alle tabelle medico-legali approvate con D.M. 3 luglio 2003, quando il sinistro si sia verificato in data anteriore all’entrata in vigore del suddetto decreto, avvenuta l’11 settembre 2003. Il decreto, che si pone in rapporto di specialità rispetto alla generale disciplina di cui all’art. 2056 c.c., non ha efficacia retroattiva, a meno che le parti non ne chiedano concordemente l’applicazione. In mancanza di tale accordo, il giudice del merito è tenuto a liquidare il risarcimento mediante una valutazione equitativa personalizzata che tenga conto della tipologia delle lesioni e delle condizioni soggettive della vittima, esponendo nella motivazione della sentenza i criteri a tal fine adottati. Cass. civ., sez. , III 13 maggio 2009, n. 11048

Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro, patito dai genitori per la morte del figlio in conseguenza del fatto illecito altrui, è necessaria la prova, sulla base di circostanze attuali e secondo criteri non ipotetici ma ragionevolmente probabilistici, che essi avrebbero avuto bisogno della prestazione alimentare del figlio, nonché del verosimile contributo che il figlio avrebbe versato per le necessità della famiglia. Cass. civ., sez. , III 16 gennaio 2014, n. 759

In tema di danno patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto per fatto illecito addebitabile ad un terzo, è risarcibile il pregiudizio subito per effetto del venir meno di prestazioni aggiuntive, in denaro o in altre forme comportanti un’utilità economica, erogate in vita dal congiunto deceduto, spontaneamente e in assenza di obbligo giuridico, ai figli o ai nipoti, a condizione che preesistesse una situazione di convivenza (ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l’erogazione di provvidenze all’interno della famiglia allargata), in mancanza della quale, non essendo altrimenti prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale. Cass. civ., sez. , III 16 marzo 2012, n. 4253

A norma dell’art. 2043 c.c., ai prossimi congiunti di un soggetto in giovane età, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo (come nel caso di morte conseguente a sinistro stradale fondato su responsabilità altrui), compete anche il risarcimento del danno patrimoniale futuro qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale, ipotesi che ricorre nel caso in cui il giovane deceduto, anche alla luce del tipo di studi intrapreso, avrebbe presumibilmente trovato un utile impiego, la cui retribuzione, al di là della sua ipotetica entità, sarebbe senz’altro stata devoluta, almeno in parte, ai bisogni familiari, e, perciò, dei prossimi congiunti istanti. Cass. civ. sez. III 1 marzo 2007, n. 4791

A norma dell’art. 2043 c.c., ai prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo (come nel caso di morte del lavoratore dovuta ad infortunio sul lavoro imputabile al datore di lavoro ), compete il risarcimento del danno anche patrimoniale, purché sia accertato in concreto che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a beneficiare in futuro. Cass. civ., sez. , lav. 8 marzo 2006, n. 4980

Ove l’uccisione di una persona abbia leso in pari tempo situazioni giuridiche di soggetti diversi, legati alla vittima primaria da un vincolo coniugale o parentale, deve ritenersi sussistente, in capo al soggetto che ha posto in essere la condotta che ha causato la morte, l’elemento della prevedibilità dell’evento in relazione alla lesione, in danno dei superstiti, dell’interesse all’intangibilità delle relazioni familiari, atteso che la prevedibilità dell’evento dannoso deve essere valutata in astratto, e non in concreto, e che rientra nella normalità il fatto che la vittima sia inserita in un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o fratello. Cass. civ. sez. III 31 maggio 2003, n. 8828

In tema di risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla morte dei genitori, qualora i figli, a seguito di detto evento, siano stati accolti dai nonni e questi abbiano provveduto alle spese di mantenimento, istruzione ed educazione dei nipoti, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica (nella fattispecie, fino al venticinquesimo anno di età), il pregiudizio patrimoniale risulta subito dai nonni medesimi, i quali hanno, pertanto, diritto al risarcimento delle dette spese, cui hanno dovuto far fronte, in totale sostituzione dei genitori; non può, di conseguenza, attribuirsi un ulteriore risarcimento in favore dei figli per non aver beneficiato del sostentamento dei genitori, atteso che ciò configureerbbe una illegittima duplice liquidazione – ancorché in favore di beneficiari diversi – della stessa voce di danno. Cass. civ. sez. III 25 luglio 2002, n. 10898

I danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabile nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 c.c.) che per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà e di costume, il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l’aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge; la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno. Cass. civ. sez. III 25 marzo 2002, n. 4205

La circostanza che i genitori di persona rimasta gravemente minorata in conseguenza dell’altrui atto illecito non abbiano, fino al momento delle lesioni, avuto bisogno dell’aiuto economico della vittima, non è da sola sufficiente ad escludere l’esistenza di un danno patrimoniale futuro in capo ai congiunti. La liquidazione di tale danno dovrà essere accordata dal giudice quando risulti, anche in base a fatti notori e dati di comune esperienza, che una contribuzione della vittima in favore dei genitori sarebbe stata possibile e verosimile, tenendo conto anche delle somme liquidate al leso a titolo di risarcimento del danno da perduta capacità di produrre reddito. Cass. cov. sez. III 1 dicembre 1999, n. 13358

In tema di diritto al risarcimento del danno che spetta ai congiunti di persona deceduta a causa dell’altrui fatto illecito, la perdita da parte dei familiari di una serie di prestazioni economicamente valutabili attinenti alla cura e all’assistenza cui avevano diritto nell’ambito del rapporto familiare non costituisce necessariamente danno patrimoniale risarcibile, ben potendo l’organizzazione familiare essere sistemata in modo tale da non risentire di una specifica lesione patrimoniale, segnatamente se gli impegni lavorativi esterni della defunta, nella specie moglie e madre, fossero non occasionali né saltuari, sì da apparire assorbenti, ovvero se sia presumibile che la famiglia, anche in relazione al livello delle entrate economiche complessive, si sia servita di aiuti esterni o della collaborazione di domestici. Cass. civ. sez. III 26 ottobre 1998, n. 10629

L’aspettativa degli stretti congiunti ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso, intanto integra un danno futuro risarcibile, in quanto sia possibile presumere in base ad un criterio di normalità fondato su tutte le circostanze del caso concreto che un contributo economico a persona defunta avrebbe effettivamente apportato. Cass. civ. sez. III 12 ottobre 1998, n. 10085

Nell’ipotesi di lesioni personali seguite, dopo apprezzabile lasso di tempo, dalla morte ad esse conseguente, debbono essere distinti i danni subiti dal soggetto passivo delle lesioni, cui compete il diritto al risarcimento del danno iure proprio, trasmissibile agli eredi iure hereditatis ed i danni subiti, per effetto del decesso, dai congiunti (o dagli altri soggetti che, essendo legati alla vittima, possono far valere un’aspettativa riparatrice), cui compete il diritto al risarcimento del danno iure proprio, a nulla rilevando che il reato di lesioni colpose non sia stato perseguito perché assorbito, per il principio di specialità di cui all’art. 15 c.p., nel più grave reato di omicidio (colposo) dato che il criterio penalistico dell’assorbimento, nel quale, per l’obbligato passaggio dal reato meno grave a quello più grave, la sanzione per il reato più grave comprende quella del reato meno grave, non può essere applicato al campo civilistico, in cui, per il principio che prevede l’integrale ristoro del danno ingiusto, debbono essere risarcite tutte le conseguenze dannose del fatto illecito. Cass. civ. sez. III 6 ottobre 1994, n. 8177

Con riguardo al risarcimento del danno futuro sofferto dai familiari per la morte di un congiunto ed in particolare alla privazione della legittima aspettativa dei genitori ad un contributo economico da parte del figlio prematuramente scomparso, è necessario che le circostanze del caso permettano di ritenere probabile, e non soltanto come possibile, l’anzidetto danno futuro, sicché il risarcimento deve di regola escludersi in rapporto ai futuri risparmi che il defunto avrebbe realizzato, dovendo ritenersi probabile che il medesimo si sarebbe formato una famiglia i cui membri avrebbero avuto esclusivamente diritto sui risparmi del loro genitore e marito. Cass. civ. sez. III 10 ottobre 1992, n. 11097 

I cosiddetti danni patrimoniali futuri risarcibili a favore dei genitori e dei fratelli di un minore deceduto a seguito di fatto illecito, vanno ravvisati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che – sia in relazione a precetti normativi (artt. 315, 433, 230 bis c.c.) che per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà familiare e di costume – presumibilmente e secondo un criterio di normalità il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni ed ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (composizione del nucleo familiare, condizioni economico-sociali, attività esercitata dai genitori e dagli altri congiunti). (Omissis). Cass. civ. sez. III 11 gennaio 1988, n. 23

Il riconoscimento in favore dei genitori di un minore deceduto in conseguenza di fatto illecito, del danno futuro consistente nel venir meno delle legittime aspettative di un contributo economico a loro beneficio, non trova ostacolo nella circostanza che i genitori medesimi abbiano, al momento, adeguate fonti di reddito, essendo sufficiente che la complessiva valutazione degli elementi del caso concreto, con ricorso anche ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, evidenzi il suddetto pregiudizio in termini di verosimiglianza e possibilità, secondo i criteri di normalità, in relazione a presumibili bisogni futuri. Cass. civ. Sezioni Unite 6 dicembre 1982, n. 6651

La domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta “iure proprio” dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l’azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell’elemento soggettivo del convenuto in una “porzione” di un’azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c. Cass. civ. sez. lav. 2 gennaio 2020, n. 2

Affinché i genitori di una persona di giovane età, deceduta per colpa altrui, possano ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita degli emolumenti che il figlio avrebbe loro verosimilmente elargito una volta divenuto economicamente autosufficiente, non è sufficiente dimostrare né la convivenza tra vittima ed aventi diritto, né la titolarità di un reddito da parte della prima, ma è necessario dimostrare o che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni dei genitori, ovvero che questi, in futuro, avrebbero verosimilmente e probabilmente avuto bisogno delle sovvenzioni del figlio. Cass. civ., sez. , III 11 maggio 2012, n. 7272

In tema di liquidazione del danno patrimoniale in favore dei genitori di un soggetto deceduto, qualora venga dedotto non già il generale pregiudizio inerente alla perdita della futura assistenza economica, che i genitori hanno ordinariamente ragione di attendersi dalla prole, bensì quello, particolare, derivante dalla cessazione dell’attività di un’azienda familiare, costituita in forma di società a responsabilità limitata, e curata personalmente dal predetto figlio deceduto, tale pregiudizio deve essere oggetto di specifica dimostrazione, in quanto la cessazione dell’attività di una società di capitali non può essere considerata conseguenza automatica ed inevitabile del venir meno di chi ne abbia la dirigenza o ne curi, comunque, le relazioni d’affari. Cass. civ. sez. III 14 febbraio 2000, n. 1646

I genitori di persona minore di età, deceduta in conseguenza dell’altrui atto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro hanno l’onere di allegare e provare, anche per mezzo di presunzioni semplici, che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia. Cass. civ. sez. III 17 novembre 1999, n. 12756

Il fatto che i figli della vittima, deceduta a seguito di un sinistro, siano maggiorenni ed economicamente indipendenti non esclude la configurabilità, e la conseguente risarcibilità, del danno patrimoniale da essi subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l’obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato. Cass. civ. sez. III 14 luglio 2003, n. 11003

Nella liquidazione del danno per la morte violenta del genitore a favore dei figli minori, il raggiungimento, da parte di questi ultimi, della maggiore età o dell’idoneità al lavoro produttivo non segna un limite invalicabile della risarcibilità, stante l’aspettativa dei superstiti di poter beneficiare degli eventuali risparmi che il defunto avrebbe costituito sul reddito realizzato, aspettativa ancorata non solo al sentimento affettivo, più o meno intenso, del familiare, ovvero alla consuetudine sociale, bensì anche all’istituto della successione necessaria previsto e regolato dal codice civile. Cass. civ. sez. III 25 giugno 1981, n. 4137

Il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non soltanto ai membri della famiglia legittima della vittima, ma anche a quelli della famiglia naturale, come il convivente “more uxorio” ed il figlio naturale non riconosciuto, a condizione che gli interessati dimostrani la sussistenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra essi e la vittima assimilabile al rapporto coniugale. Cass. civ., sez. , III 7 giugno 2011, n. 12278

Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto – con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale, che presuppone, peraltro, la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato – anche al convivente more uxorio del defunto stesso, quando risulti dimostrata tale relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale; a tal fine non sono sufficienti né le dichiarazioni rese dagli interessati per la formazione di un atto di notorietà, né le indicazioni dai medesimi fornite alla P.A. per fini anagrafici. Cass. civ. sez. III 16 settembre 2008, n. 23725

Nel caso di norma dichiarata incostituzionale, deve escludersi una responsabilità per “illecito costituzionale”, rilevante sul piano risarcitorio, dell’organo governativo che ha presentato il relativo disegno di legge, e dato impulso all’iter parlamentare sfociato nella pubblicazione della norma espunta dall’ordinamento per contrasto con la Costituzione, in quanto, essendo la funzione legislativa espressione di un potere politico, incoercibile e sottratto al sindacato giurisdizionale, rispetto ad esso non possono configurarsi situazioni giuridiche soggettive dei singoli protette dall’ordinamento. Cass. civ., sez. , L 24 dicembre 2019, n. 34465

La compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile, che siano causate dall’altrui fatto dannoso – nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell’edificio condominiale – sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o dell’usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell’immobile del cui godimento il proprietario è stato privato. Cass. civ., sez. , II- 17 dicembre 2019, n. 33439

In tema di illecito civile, il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del “più probabile che non”, indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione. Cass. civ., sez. , III 20 giugno 2019, n. 16581

In tema di responsabilità civile, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i principi posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell’ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell’esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto. Cass. civ., sez. , lav. 3 gennaio 2017, n. 47

In tema di illecito aquiliano perché rilevi il nesso di causalità tra una condotta e l’evento lesivo deve ricorrere, secondo la combinazione dei principi della “condicio sine qua non” e della causalità efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell’evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l’evento stesso. (Omissis) Cass. civ., sez. , III 22 ottobre 2013, n. 23915

In tema di illecito civile, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare – in applicazione del criterio del “più probabile che non” – il nesso di causalità materiale che lega la condotta all’evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest’ultimo, da compiersi in applicazione dell’art. 1223 c.c., norma che pone essa stessa una regola eziologica. Cass. civ., sez. , III 17 settembre 2013, n. 21255

L’affermazione dell’esistenza di un nesso causale tra due fenomeni costituisce sempre il frutto di un’attività di giudizio e valutazione, e non già di semplice percezione di un fatto concreto. Ne consegue che la prova testimoniale non può mai avere ad oggetto l’affermazione o la negazione dell’esistenza del nesso di causalità tra una condotta ed un fatto illecito, ma può solo limitarsi a descrivere i fatti obiettivi, restando poi riservato al giudice stabilire se quei fatti possano essere stati la causa del danno. Cass. civ., sez. , III 31 luglio 2012, n. 13693

In tema di accertamento probatorio, qualora l’accertamento abbia natura medico-legale e sia diretto a verificare la dipendenza causale di una determinata malattia rispetto ad un’attività lavorativa, trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un’adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva; ove, invece, l’accertamento, basato su elementi indiziari, riguardi i fatti materiali, la valutazione probabilistica è ammissibile ma si inserisce nell’ambito dell’apprezzamento discrezionale rimesso al giudice di merito circa l’idoneità probatoria di un determinato quadro indiziario. Cass. civ., sez. , lav. 26 marzo 2010, n. 7352

Nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità (materiale) – la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell’elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla «certezza») – consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del «più probabile che non» esso si distingue dall’indagine diretta all’individuazione delle singole conseguenze dannose (finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) e prescinde da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell’autore, la quale va compiuta soltanto in una fase successiva ai fini dell’accertamento dell’elemento soggettivo (colpevolezza). Cass. civ. sez. III 16 ottobre 2007, n. 21619

In tema di responsabilità civile il giudice di merito deve accertare separatamente dapprima la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita e l’evento di danno, e quindi valutare se quella condotta abbia avuto o meno natura colposa o dolosa. Ne consegue che, nell’ipotesi di responsabilità del medico, è viziata la decisione la quale escluda il nesso causale per il solo fatto che il danno non potesse essere con certezza ascritto ad un errore del sanitario, posto che il suddetto nesso deve sussistere non già tra l’errore ed il danno, ma tra la condotta ed il danno, mentre la sussistenza dell’eventuale errore rileverà sul diverso piano della imputabilità del danno a titolo di colpa. Cass. civ. sez. III 26 giugno 2007, n. 14759

Un evento dannoso è da considerare causato sotto il profilo materiale da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della conditio sine qua non): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l’evento causante, non appaiano del tutto inverosimili (cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell’imputazione del danno). In tal senso viene in rilievo una nozione di prevedibilità che è diversa da quella delle conseguenze dannose, cui allude l’art. 1225 c.c., ed anche dalla prevedibilità posta a base del giudizio di colpa, poichè essa prescinde da ogni riferimento alla diligenza dell’uomo medio, ossia all’elemento soggettivo dell’illecito, e concerne, invece, le regole statistiche e probabilistiche necessarie per stabilire il collegamento di un certo evento ad un fatto. Nell’ambito di detta nozione di prevedibilità in tema di responsabilità aquiliana sono risarcibili anche i danni indiretti e mediati, purché appunto siano un effetto normale secondo il suddetto principio della causalità adeguata. Tuttavia, in riferimento all’illecito aquiliano per omissione colposa, detta nozione di prevedibilità statistica dev’essere adattata alla circostanza che in esso il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta in quanto colposa (in senso proprio od improprio) e non la mera causalità materiale, di modo che per l’imputazione della responsabilità occorre che il danno sia una concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire, verificandosi un intreccio fra la causalità e la colpa, giacché la causalità nell’omissione non può essere meramente materiale, in quanto ex nihilo nihil fit ed il suo accertamento postula un giudizio ipotetico sulla idoneità dell’azione prescritta e colpevolmente omessa ad impedire l’evento, pur restando, comunque, distinguibili il piano della causalità e quello della colpevolezza. Anche in relazione alla causalità nell’omissione in ordine all’illecito aquiliano resta applicabile il principio per cui, non avendo l’art. 2056 c.c. richiamato l’art. 1225 c.c., sono risarcibili sia i danni prevedibili che imprevedibili, atteso che le dette particolarità rilevano sul piano della causalità giuridica di cui all’art. 1223 c.c. e non su quello della causalità materiale di cui agli artt. 40 e 41 c.p.. Cass. civ. sez. III 31 maggio 2005, n. 11609

In tema di responsabilità aquiliana, il rapporto di causalità al quale deve aversi riguardo, enunciato dall’art. 40 c.p., è quello esistente tra condotta dell’agente ed evento e non tra circostanze (cause) simultanee e/o preesistenti ed il minore o maggior danno. Pertanto, se il rapporto di causalità esiste, esso deve sussistere in relazione all’evento (inteso nella sua accezione naturalistica, comprensiva del danno), non potendosi al suo interno operare distinzioni tra evento e danno. (Sulla base di questo principio la S.C. – in relazione ad uno scontro verificatosi tra un autoveicolo ed un motoveicolo, il quale ultimo aveva invaso la carreggiata di pertinenza del primo – ha cassato la sentenza di merito che pur, affermando che lo scontro si sarebbe ugualmente verificato se l’autovettura avesse rispettato la velocità prescritta in quel luogo, aveva poi riconosciuto il concorso di colpa nella misura di 2/3 a carico del conducente del motoveicolo, per avere invaso l’opposta corsia, e di 1/3 a carico del conducente dell’autoveicolo, per avere tenuto una velocità doppia rispetto a quella consentita; ciò sul presupposto che la maggiore velocità tenuta dall’autoveicolo aveva prodotto più gravi lesioni all’altro). Cass. civ. sez. III 15 novembre 1999, n. 12617

Si ha interruzione del rapporto di causalità tra fatto del danneggiante ed evento dannoso per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto (che può identificarsi anche con lo stesso danneggiato), quando il fatto di costui si ponga, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p., come unica ed esclusiva causa dell’evento di danno, sì da privare dell’efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell’autore dell’illecito, ma non quando, essendo ancora in atto ed in fase di sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell’agente, nella situazione di potenzialità dannosa da questi determinata si inserisca una condotta di altro soggetto (ed eventualmente dello stesso danneggiato) che sia preordinata proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze di quell’illecito. In tal caso lo stesso illecito resta unico fatto generatore sia della situazione di pericolo sia del danno derivante dall’adozione di misure difensive o reattive a quella situazione, sempre che rispetto ad essa coerenti ed adeguate. Cass. civ., sez. , III 19 luglio 2018, n. 19180

In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, quanto più le conseguenze della condotta altrui sono suscettibili di essere previste e superate attraverso l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del suo comportamento imprudente nella produzione del danno, fino al punto di interrompere il nesso eziologico tra condotta e danno quando lo stesso comportamento sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Cass. civ., sez. , III 1 febbraio 2018, n. 2483

In tema di responsabilità civile, la comparazione tra causa umana imputabile e causa naturale è esclusivamente funzionale a stabilire, in seno all’accertamento della causalità materiale, la valenza assorbente dell’una rispetto all’altra, sicché non può operarsi una riduzione proporzionale della responsabilità in ragione della minore gravità dell’apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Cass. civ., sez. , III 22 dicembre 2017, n. 30922

In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l’autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno (causalità giuridica); in particolare, in caso di danno alla salute, qualora il danneggiato sia affetto da una patologia invalidante pregressa ed irreversibile, il danno risarcibile deve essere determinato considerando sia la differenza tra lo stato di invalidità complessivamente presentato dal danneggiato dopo il fatto illecito e lo stato patologico pregresso, sia la situazione che si sarebbe determinata se non fosse intervenuto il fatto lesivo imputabile. Cass. civ., sez. , VI 20 novembre 2017, n. 27524

In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile alla concomitanza di più fattori causali, ognuno di questi deve essere autonomamente apprezzato per determinare in che misura abbia contribuito al verificarsi del danno, sia che abbia operato come concausa, sia che abbia dato luogo ad un autonomo segmento causale provocando soltanto un aggravamento delle conseguenze pregiudizievoli. Cass. civ., sez. , III 29 settembre 2017, n. 22801

In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un’efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l’uno o l’altro di essi, l’evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l’evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall’origine e per forza propria la serie causale, riveli l’inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee. Cass. civ., sez. , I 4 gennaio 2017, n. 92

In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile alla concomitanza della condotta umana e del fattore naturale, ed autonomo, rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato, il giudice, accertata l’efficienza eziologica della condotta rispetto all’evento, in applicazione della regola di cui all’art. 41 c. p., deve procedere, anche con ricorso a criteri equitativi, alla valutazione della causalità giuridica di ogni singola concausa, si da delimitare l’obbligo risarcitorio dell’autore della condotta, con esclusione delle conseguenze dannose determinate dal fortuito. (Nella specie, relativa all’investimento di pedone affetto da morbo di Alzheimer, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione con cui il giudice di secondo grado ha valutato, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, l’incidenza concorrente di detta patologia con la causa lesiva costituita dal sinistro, apprezzando l’evoluzione propria della malattia, nonchè il suo aggravamento in ragione delle lesioni conseguenti al sinistro stradale). Cass. civ., sez. , III 13 novembre 2014, n. 24204

In tema di responsabilità aquiliana, nella comparazione delle diverse concause, nessuna delle quali appaia del tutto inverosimile e senza che una sola assuma con evidenza una efficacia esclusiva rispetto all’evento, è compito del giudice valutare quale di esse appaia “più probabile che non” rispetto alle altre nella determinazione dell’evento. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui si sostenga l’esistenza d’un nesso causale tra la condotta posta in essere da organi della P.A. per il depistaggio di indagini giudiziarie, avviate a seguito di un disastro aereo, e il danno da fallimento della compagnia aerea proprietaria del velivolo coinvolto nel disastro, la cui immagine si lamenta essere stata lesa dal depistaggio finalizzato ad avvalorare la tesi del cedimento strutturale dell’aereo e dell’inaffidabilità tecnica e commerciale della compagnia, è incongruo limitarsi ad attribuire alla situazione di preesistente dissesto finanziario – desunto dalla revoca della concessione di volo intervenuta sei mesi dopo il disastro – la causa del fallimento della società, e del danno da questo derivante, essendo invece necessario comparare le concause, verificando in concreto se la situazione di irrecuperabile dissesto fosse effettivamente preesistente al disastro aereo, oppure se uno stato debitorio non patologico per una compagnia aerea si sia aggravato in modo decisivo proprio per la riconosciuta attività di depistaggio con discredito commerciale. Cass. civ., sez. , III 22 ottobre 2013, n. 23933

In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora la condotta abbia concorso, insieme a circostanze naturali, alla produzione dell’evento, e ne costituisca un antecedente causale, l’agente deve rispondere per l’intero danno, che altrimenti non si sarebbe verificato. Non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell’agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti. Anche in queste ultime ipotesi, peraltro, debbono essere addebitati all’agente i maggiori danni, o gli aggravamenti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, anche a livello di concausa, e non di causa esclusiva, e non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell’agente stesso per l’intero danno differenziale. Cass. civ., sez. , III 12 giugno 2012, n. 9528

In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora un determinato evento dannoso sia riconducibile a volte alle cause naturali e a volte alle cause umane, non si versa in ipotesi di concorso di cause finalizzate alla produzione di uno stesso evento, bensì di eventi ulteriori e diversi, ciascuno con una propria causa; in tale eventualità, pertanto, non vige il principio per cui il fatto dannoso va addebitato per intero o alla causalità naturale o a quella umana, sicché il giudice può procedere all’attribuzione percentuale delle rispettive responsabilità, tenendone conto ai fini del conseguente obbligo di risarcimento del danno. (Omissis). Cass. civ. Sezioni Unite 21 novembre 2011, n. 24408La disomogenea morfologia e la disarmonica funzione del torto civile rispetto al reato impone, nell’analisi della causalità materiale, l’adozione del criterio della probabilità relativa (anche detto criterio del “più probabile che non”), che si delinea in una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del “50% plus unum“. Cass. civ., sez. , III 21 luglio 2011, n. 15991

In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell’uomo siano sufficienti a determinare l’evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l’autore dell’azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell’evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l’apporto umano, all’evento di danno, l’autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo “con-causale” di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio “semplificato”, tale da condurre “ipso facto” ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del “quantum” risarcitorio. Cass. civ., sez. , III 21 luglio 2011, n. 15991

In tema di responsabilità civile, qualora l’evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell’art. 41 cod. pen. – norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità – in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse, mentre resta riservata al giudice del merito la determinazione del grado delle colpe concorrenti, in base ad una valutazione complessiva dei fatti e dell’efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili. Cass. civ., sez. , lav. 30 novembre 2009, n. 25236

In tema di responsabilità civile extracontrattuale, il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in base al quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all’interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili; ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell’evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l’antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l’evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell’antecedente. Cass. civ., sez. , III 7 luglio 2009, n. 15895

Qualora la produzione di un evento dannoso, quale la morte di un paziente, sia riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla situazione patologica del soggetto deceduto (la quale non sia legata all’anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause, onde attribuire all’autore della condotta dannosa la parte di responsabilità correlativa, così da lasciare a carico del danneggiato il peso del danno alla cui produzione ha concorso a determinare il suo stato personale. Cass. civ. sez. III 16 gennaio 2009, n. 975 

Il giudice di merito, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale richiesto dall’art. 2043 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale tra un’azione o un’omissione ed un evento deve applicare il principio della conditio sine qua non, temperato da quello della regolarità causale, sottesi agli artt. 40 e 41 c.p. Pertanto, alla stregua di ciò, se la condotta della vittima si inserisce in una serie causale avviata da altri, concorrendo alla produzione dell’evento dannoso, il suo apporto non vale ad interrompere quella serie in quanto non è possibile distinguere fra cause mediate o immediate, dirette o indirette, precedenti o successive e si deve riconoscere a tutte la medesima efficacia ; l’interruzione si verifica, invece, se la condotta della vittima, pur inserendosi nella serie causale già intrapresa, ponga in essere un’altra serie causale eccezionale ed atipica rispetto alla prima, idonea da sola a produrre l’evento dannoso, che sul piano giuridico assorbe ogni diversa serie causale e la riduce al ruolo di semplice occasione. (Omissis ). Cass. civ., sez. , III, 6 aprile 2006, n. 8096

Premesso che il fatto colposo del danneggiato, idoneo a diminuire l’entità del risarcimento secondo l’art. 1227 primo comma c.c., comprende qualsiasi condotta negligente od imprudente che costituisca causa concorrente dell’evento, e, quindi, non soltanto un comportamento coevo o successivo al fatto illecito, ma anche un comportamento antecedente, purché legato da nesso eziologico con l’evento medesimo, allorquando il fatto colposo del danneggiante è antecedente al fatto illecito – cioè all’inadempimento ed alle sue conseguenze dannose nella responsabilità contrattuale ed alla condotta integrante il fatto ingiusto di cui all’art. 2043 c.c. ed alle sue conseguenze nella responsabilità extracontrattuale – la sua efficacia di concausa del danno cagionato dall’illecito, se è indubbio che possa estrinsecarsi con riferimento al danno-conseguenza della condotta di inadempimento o della condotta realizzante il fatto ingiusto, può altrettanto indubbiamente estrinsecarsi anche direttamente rispetto alla condotta costituente l’illecito, cioè può giocare ed essere apprezzata come concausa della condotta di inadempimento stesso o di quella determinativa del fatto ingiusto, id est come concausa delle relative condotte illecite. Cass. civ. sez. III 15 marzo 2006, n. 5677

In tema di illecito aquiliano, affinché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l’evento lesivo, deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell’evento, nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto idoneo di per sè a determinare l’evento. (Omissis). Cass. civ. sez. I 18 gennaio 2006, n. 871 

In tema di responsabilità civile, il comportamento irregolare del danneggiato può considerarsi concausa dell’evento dannoso solo quando abbia svolto, rispetto a quest’ultimo, ruolo di antecedente causale. Cass. civ. sez. III 3 dicembre 2003, n. 18467

In virtù del principio di regolarità causale, tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un determinato evento dannoso non si sarebbe verificato debbono ritenersi causa del medesimo, salvo che non si accerti, ai sensi dell’art. 41, secondo comma, c.p., applicabile anche nel giudizio civile, che la causa prossima sia stata da sola idonea a produrla; accertato il concorso delle cause nella produzione dell’evento, la graduazione delle responsabilità ai fini del risarcimento dei danni deve essere effettuata avendo esclusivamente riguardo al loro grado di incidenza eziologica ed alla gravità della colpa di ciascuno dei concorrenti. Cass. civ. sez. III 15 gennaio 2003, n. 484 

Nel caso di lesioni personali seguite da trattamento sanitario che, in luogo di determinarne la guarigione, le abbiano aggravate (o abbiano addirittura provocato la morte del paziente), l’eventuale negligenza o imperizia dei medici non esclude, di per sè, il nesso di causalità tra la condotta lesiva dell’agente e l’evento finale, poiché la colpa del sanitario, ancorché grave, non può rienersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell’autore dell’illecito che, provocando il fatto lesivo, ne abbia reso necessario l’intervento. L’intervento medico è, difatti, vicenda sicuramente tipica e prevedibile, mentre lo stesso errore professionale, non potendo, di per sè, ritenersi fatto del tutto imprevedibile o inverosimile, si inserisce del tutto legittimamente nella serie causale originata dall’azione offensiva rispetto alla quale costituisce, dunque, momento normale di evoluzione, poiché le modalità con cui i sanitari operano non realizzano quella situazione di sufficienza causale sopravvenuta nella determinazione dell’evento dalla quale il legislatore fa dipendere l’esclusione del rapporto di causalità rispetto a tutti gli antecedenti comunque riferibili all’evento. Cass. civ. sez. III 4 giugno 2001, n. 7507

L’eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che una pioggia di eccezionale intensità non potesse integrare il caso fortuito in relazione allo smottamento di un fondo, in quanto nella produzione di tale evento avevano concorso fattori causali preesistenti, quali l’assenza di canali di scolo e una profonda aratura alla quale esso era stato, poco prima, sottoposto). Cass. civ., sez. , III 24 settembre 2015, n. 18877

In tema di responsabilità civile, dovendosi ancorare il concetto di caso fortuito al criterio generale della prevedibilità con l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, la quale si risolve in un giudizio di probabilità, non si può far carico al soggetto dell’obbligo di prevedere e prevenire, nell’infinita serie di accadimenti naturali o umani che possono teoricamente verificarsi, anche quegli eventi di provenienza esterna che presentino un così elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità da poter essere parificati, in pratica, ai fatti imprevedibili. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione del giudice di merito, che aveva escluso la responsabilità del gestore di una funivia per i danni derivanti dal crollo di un edificio adiacente alla stazione di partenza, e destinato ad ufficio, avendo accertato che lo stesso era stato travolto da una valanga di neve di proporzioni eccezionali, determinata dalla concomitanza di tre fattori, ciascuno dei quali di per sé insolito, come un abnorme accumulo di neve, la bassa temperatura della stessa e la presenza di venti fortissimi). Cass. civ. sez. III 14 ottobre 2005, n. 19974

Il caso fortuito è un elemento imprevisto ed imprevedibile che, inserendosi in un determinato processo causale e soverchiando ogni possibilità di resistenza e di contrasto da parte delle forze dell’uomo, rende inevitabile il compiersi dell’evento. Cass. civ. sez. II 28 maggio 1975, n. 2189

In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell’accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell’omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana). Cass. civ., sez. , III 27 settembre 2018, n. 23197

In tema di responsabilità civile, poiché l’omissione di un certo comportamento rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell’evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di condotta imposta da una norma giuridica specifica (omissione specifica), ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita l’omissione, siccome implicante l’esistenza a suo carico di particolari obblighi di prevenzione dell’evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione dell’impedimento di quell’evento, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell’obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto; l’individuazione di tale obbligo si connota, pertanto, come preliminare all’apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità giuridica, nel senso che, se prima non si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo imponeva, non è possibile apprezzare l’omissione del comportamento sul piano causale. Cass. civ. sez. , III 21 maggio 2013, n. 12401

In tema di responsabilità civile, nell’imputazione di un evento dannoso per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto; il giudice, pertanto, è tenuto ad accertare se l’evento sia ricollegabile all’omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l’agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L’accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l’enunciato “controfattuale”, che pone al posto dell’omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato. Cass. civ., sez. , III 18 luglio 2011, n. 15709

In tema di responsabilità civile, qualora l’evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell’art. 41 c.p. – norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità – in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l’esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull’esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l’azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l’evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l’efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale. (Omissis). Cass. civ., sez. , III 2 febbraio 2010, n. 2360

In tema di responsabilità civile, poichè l’omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell’evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l’esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell’evento, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell’obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l’evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell’esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell’esistenza del pericolo. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non correttamente motivata la sentenza impugnata nella parte in cui quest’ultima, nel rigettare la richiesta risarcitoria avanzata dall’Aereolinee Itavia s.p.a. contro i Ministeri della Difesa, dell’Interno e delle Infrastrutture, pur ammettendo l’esistenza di precise norme giuridiche che imponevano al Ministero della Difesa di assicurare l’obbligo della sicurezza dei cieli e di impedire l’accesso ad aerei non autorizzati, ha ritenuto necessario, ai fini della condanna, che sussistesse in capo a detti organi la conoscenza del fatto che nei cieli circolassero aerei pericolosi, posto che la presumibile presenza di detti aerei era proprio ciò che l’adempimento dell’obbligo di sorveglianza, omesso nella specie, mirava ad evitare). Cass. civ., sez. , III 5 maggio 2009, n. 10285

La responsabilità della P.A., ai sensi dell’art. 2043 c.c., per l’esercizio illegittimo della funzione pubblica, è configurabile qualora si verifichi un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l’ordinamento e che sia eziologicamente connesso ad un comportamento caratterizzato da dolo o colpa, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell’atto a determinarne automaticamente l’illiceità, sicché il criterio di imputazione è correlato ad una più complessa valutazione, estesa all’accertamento dell’elemento soggettivo e della connotazione dell’azione amministrativa come fonte di danno ingiusto. Cass. civ., sez. , lav. 22 novembre 2017, n. 27800

In tema di responsabilità della P.A. per attività provvedimentale, l’accertamento, con efficacia di giudicato, dell’illegittimità dell’atto amministrativo è insufficiente a fondare la domanda risarcitoria nei confronti dell’amministrazione, essendo a tal fine necessario verificare se l’evento dannoso sia imputabile ad un comportamento quantomeno colposo di quest’ultima, che è escluso ove la condotta della P.A. risponda ad una prassi consolidata, avallata da normativa regolamentare e da precedenti giurisprudenziali. Cass. civ., sez. , III 28 ottobre 2015, n. 21931

2043 cod. civ. per illegittimo esercizio della funzione pubblica (nella specie, per illegittimo annullamento di una licenza edilizia precedentemente rilasciata), il giudice è chiamato ad accertare d’ufficio, sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito e, dunque, anche se la violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buon andamento sia stata determinata da un errore scusabile nell’applicazione della legge (in ipotesi, l’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765). Tale errore non è, pertanto, annoverabile tra le cause di giustificazione, incidenti sulla mera antigiuridicità del fatto, sicché la relativa allegazione, in assenza di un’espressa previsione di legge, non può essere qualificata come eccezione in senso stretto. Cass. civ., sez. , I 15 dicembre 2014, n. 26277

La responsabilità della P.A. per il risarcimento dei danni causati da una condotta omissiva sussiste non soltanto nel caso in cui questa si concretizzi nella violazione di una specifica norma, istitutiva dell’obbligo inadempiuto, ma anche quando detta condotta si ponga come violazione del principio generale di prudenza e diligenza (cosiddetto obbligo del “neminem laedere”), di cui è espressione l’art. 2043 cod. civ. Cass. civ., sez. , III 19 dicembre 2013, n. 28460

In tema di responsabilità civile della P.A. l’omessa disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella comunitaria evidenzia di per sé l’esistenza dell’elemento soggettivo, atteso che la condotta lesiva è stata posta in essere da un operatore qualificato tenuto a conoscere il sistema delle fonti. Ne consegue che solo la deduzione dell’inconoscibilità incolpevole della disciplina di riferimento può escludere la colpa in capo all’agente. (Omissis). Cass. civ., sez. , III 29 dicembre 2011, n. 29736

In tema di responsabilità civile della P.A., l’ingiustizia del danno non può considerarsi in “re ipsa” nella sola illegittimità dell’esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo, invece, il giudice procedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a) sussista un evento dannoso; b) l’accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l’ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l’evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l’evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell’illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa. Cass. civ., sez. , III 28 ottobre 2011, n. 22508

L’attività della P.A., anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti della legge e dal principio primario del “neminem laedere”, di cui all’art. 2043 c.c.; è, pertanto, consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato, da parte della stessa P.A., un comportamento doloso o colposo, che, in violazione della norma e del principio indicati abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., la P.A. è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall’art. 2043 c.c., ponendosi tali principi come limiti esterni alla sua attività discrezionale. Ne consegue che è correttamente motivata la sentenza di merito la quale condanni l’amministrazione finanziaria al risarcimento del danno per avere, nonostante le diffide, tardivamente annullato, in sede di autotutela, e solo a seguito di ulteriori sollecitazioni del commercialista del contribuente, un atto impositivo illegittimamente emesso, così causando al contribuente medesimo un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalle spese sostenute per essersi rivolto al detto professionista e per essere stato costretto a recarsi più volte a colloquio presso gli uffici dell’amministrazione. Cass. civ., sez. , III 3 marzo 2011, n. 5120 

La P.A. può essere riconosciuta responsabile, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo (nella specie, un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate) nell’esercizio del potere di autotutela, ove un siffatto comportamento abbia cagionato un danno al privato (nella specie, consistente nelle spese, non solo legali, sostenute per proporre il ricorso avverso il provvedimento illegittimo), giacché tale danno deriva dallo stesso atto illegittimo, mentre l’esercizio del potere di autotutela da parte della P.A. si configura soltanto come il mezzo che avrebbe potuto eliminarne tempestivamente gli effetti. Infatti, la sussistenza del requisito dell’ingiustizia del danno non può essere esclusa in ragione di una pretesa indebita interferenza della giurisdizione sulle modalità di esercizio del potere amministrativo, giacché si tratta unicamente dell’accertamento, rimesso al giudice del merito, degli effetti pregiudizievoli causati dall’atto illegittimo, per non esser la P.A. tempestivamente intervenuta ad evitarli tramite i mezzi che la legge ad essa attribuisce. Cass. civ., sez. , III 19 gennaio 2010, n. 698

La responsabilità della P.A. per l’esercizio illegittimo della funzione pubblica non consegue al dato obiettivo dell’adozione di un provvedimento illegittimo, dovendo il giudice ordinario svolgere una più penetrante indagine estesa anche alla condotta e alla sua qualificabilità in termini di colpa non già del funzionario agente (da riferire ai parametri della negligenza o imperizia ), quanto della P.A. intesa come apparato, configurabile là dove l’adozione e l’esecuzione dell’atto illegittimo, lesivo dell’interesse del danneggiato, risulti avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. Ne consegue che non può, in linea di principio, escludersi la rilevanza dell’errore scusabile commesso dalla P.A., da valutarsi con riferimento al caso concreto in base ad accertamento da effettuarsi ex ante dal giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione. Cass. civ., sez. III 5 giugno 2007, n. 1306

La responsabilità della P.A., ai sensi dell’articolo 2043 c.c., per l’esercizio illegittimo della funzione pubblica, la stessa è configurabile qualora si verifichi un evento dannoso incidente su un interesse rilevante per l’ordinamento ed eziologicamente connesso ad un comportamento della P.A. caratterizzato da dolo o colpa, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell’atto a determinarne automaticamente l’illiceità. Ne consegue che il giudice ordinario è chiamato ad applicare un criterio di imputazione della responsabilità non correlato alla sola illegittimità del provvedimento, bensì ad una più complessa valutazione, estesa all’accertamento della colpa e della connotazione dell’azione amministrativa denunciata come fonte di danno ingiusto. Stante la diversità di ambito del giudizio dinanzi al giudice ordinario sulla domanda risarcitoria rispetto a quello che si svolge dinanzi al giudice amministrativo rivolto all’accertamento della illegittimità del provvedimento impugnato e al suo conseguente annullamento, deve escludersi che la pronuncia del giudice amministrativo di annullamento del provvedimento impugnato determini una preclusione da giudicato nel giudizio civile e impedisca all’autorità giudiziaria ordinaria l’esercizio del potere-dovere di procedere ad autonomo esame degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria azionata. (Fattispecie relativa all’accertamento di responsabilità di un comune per i danni derivati alla società concessionaria per la costruzione di un complesso alberghiero a causa dell’annullamento in sede di autotutela della concessione ). Cass. civ., sez. , III 4 luglio 2006, n. 15259

Al fine di affermare in concreto la sussistenza della responsabilità extracontrattuale della P.A. per esercizio illegittimo della funzione pubblica non può prescindersi dal requisito soggettivo richiesto dall’art. 2043 c.c. e cioè dall’accertamento della colpa (o del dolo), che non può essere automaticamente correlata alla accertata illegittimità del provvedimento amministrativo quando si riscontri, nella fattispecie concreta, l’esistenza di particolari circostanze (equivocità o contraddittorietà della normativa di riferimento, contrastanti orientamenti giurisprudenziali, novità delle questioni) che abbiano contribuito in misura determinante a condizionare negativamente l’operato dell’Amministrazione. Cass. civ. sez. I 21 ottobre 2005, n. 20454

Il diritto del privato al risarcimento del danno patrimoniale conseguenziale ad un atto amministrativo illegittimo, previo annullamento di esso da parte del giudice amministrativo, non postula la prova della colpa della pubblica amministrazione, di per sé ravvisabile nella violazione di legge con l’emissione e l’esecuzione dell’atto medesimo, senza che tale colpa possa ritenersi esclusa neppure nell’ipotesi di asserita oscurità della norma violata. Cass. civ. Sezioni Unite 23 dicembre 1997, n. 13021

L’attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche della norma primaria del neminem laedere, sicché, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall’art. 97 Cost., la pubblica amministrazione stessa è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall’art. 2043 c.c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario. Cass. civ. sez. I 3 marzo 2001, n. 3132

In tema di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, l’accertata illegittimità della condotta della P.A. o di suo organi, derivante dal ritardo, dall’inerzia o dalla mancata istruzione del procedimento, che si traducono nella violazione dell’obbligo di portarlo comunque a compimento (in modo favorevole o sfavorevole per l’istante ), non è sufficiente ai fini dell’affermazione della responsabilità aquiliana, occorrendo altresì che risulti danneggiato l’interesse, al bene della vita al quale è correlato l’interesse legittimo dell’istante, e che detto interesse risulti meritevole di tutela alla luce dell’ordinamento positivo. In riferimento al rilascio di una concessione edilizia, l’accertamento di tale interesse implica un giudizio prognostico sulla fondatezza dell’istanza, da condursi in riferimento alla normativa di settore ed agli elementi offerti dall’istante, onde stabilire se costui fosse titolare di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento circa la conclusione positiva del procedimento. Cass. civ. sez. I 16 maggio 2008, n. 12455

La risarcibilità dei danni derivanti ai soggetti privati dall’emanazione di atti o provvedimenti illegittimi della P.A., lesivi di situazioni di interesse legittimo, dipende in concreto dal necessario accertamento dell’effettività del danno e della sua ingiustizia, dall’esistenza di un nesso causale fra l’evento ed il comportamento illegittimo della P.A. e dalla sussistenza di una componente di dolo o colpa dell’amministrazione, che va verificata dal giudice in ragione di un esercizio dell’azione amministrativa che risulti in violazione di regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che si pongono come limiti esterni alla discrezionalità. Cass. civ. sez. lav. 21 settembre 2001, n. 11955 

Ove la legge non impedisca in modo assoluto al privato di svolgere un’attività ma ne subordini l’esercizio ad autorizzazione, licenza, nulla osta o altro atto di consenso comunque denominato, l’interesse all’esercizio di quell’attività riceve protezione dall’ordinamento. Consegue, che nei casi considerati il privato ha diritto al risarcimento del danno se subisce un pregiudizio per il fatto che la pubblica amministrazione, attraverso un comportamento colposo, consistito nella violazione di regole d’imparzialità, correttezza e buona amministrazione, abbia in modo illegittimo rifiutato o ritardato il consenso all’esercizio dell’attività ovvero imposto che l’attività iniziata sia sospesa o abbandonata. Cass. civ. sez. III 28 marzo 2000, n. 3726

La normativa sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. ha la funzione di consentire il risarcimento del danno ingiusto, intendendosi come tale il danno arrecato non iure, il danno, cioè, inferto in assenza di una causa giustificativa, che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale, ed, in particolare, senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo. Peraltro, avuto riguardo al carattere atipico del fatto illecito delineato dall’art. 2043 c.c., non è possibile individuare in via preventiva gli interessi meritevoli di tutela: spetta, pertanto, al giudice, attraverso un giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto, accertare se, e con quale intensità, l’ordinamento appresta tutela risarcitoria all’interesse del danneggiato, ovvero comunque lo prende in considerazione sotto altri profili, manifestando, in tal modo, una esigenza di protezione. Ne consegue che anche la lesione di un interesse legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse giuridicamente rilevante, può essere fonte di responsabilità aquiliana, e, quindi, dar luogo a risarcimento del danno ingiusto, a condizione che risulti danneggiato, per effetto dell’attività illegittima della P.A., l’interesse al bene della vita al quale il primo si correla, e che detto interesse risulti meritevole di tutela alla stregua del diritto positivo. Cass. civ. Sezioni Unite 22 luglio 1999, n. 500

La risarcibilità degli interessi legittimi – la cui lesione è qualificabile in astratto come «danno ingiusto» – dipende in concreto dall’accertamento dell’effettività del danno e della sua «ingiustizia», dall’esistenza di un nesso causale tra l’evento ed il comportamento illegittimo della P.A. e dalla sussistenza di una componente di dolo o colpa (non del funzionario ma) dell’amministrazione-apparato, che non può considerarsi in re ipsa, ma va verificata dal giudice in ragione di un esercizio dell’azione amministrativa che risulti in violazione di regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che si pongono come limiti esterni alla discrezionalità. Cass. civ. Sezioni Unite 22 luglio 1999, n. 500

Con riferimento agli interessi pretensivi, l’ingiustizia del danno si configura in relazione alla consistenza della protezione che l’ordinamento riserva all’istanza di ampliamento della sfera giuridica del pretendente, essendo necessario che egli sia titolare non già di una mera aspettativa, bensì di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento circa la consecuzione, secondo la disciplina applicabile ed un criterio di normalità, di un esito favorevole. Cass. civ., sez. , I 12 gennaio 2018, n. 651

Ove sia fatta valere, a fondamento della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della P.A., la lesione di un interesse pretensivo, – concretantesi, nel caso di specie, nella preclusione della possibilità di partecipazione a gare pubbliche per la illegittima mancata iscrizione dell’impresa all’Albo nazionale costruttori per le categorie di lavori ed importi indicati – occorre valutare, sulla base degli elementi di fatto forniti dal danneggiato ed in via presuntiva e probabilistica, la sussistenza “ex ante” di concrete e non ipotetiche possibilità di conseguire vantaggi economici apprezzabili; l’accertamento e la liquidazione di tale perdita va condotta in via equitativa ed il giudice deve dare conto del processo logico e valutativo seguito. Cass. civ., sez. , I 29 novembre 2016, n. 24295

In tema di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, ove sia accolta la corrispondente domanda proposta dal partecipante alla gara illegittimamente pretermesso, questi ha diritto all’integrale ristoro dei danni subiti, a fronte della colpa dell’amministrazione nel preferirgli un altro concorrente, qualora risulti accertato che, se la gara si fosse svolta regolarmente, ne sarebbe risultato vincitore. Nella loro quantificazione, peraltro, il giudice dovrà tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto nel liquidare sia il danno emergente che il lucro cessante (quali le spese sostenute per partecipare alla gara, il mancato guadagno per non aver potuto svolgere l’attività professionale, il mancato incremento del “curriculum” professionale). Cass. civ., sez. , III 8 giugno 2015, n. 11794

Ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno per la lesione dell’interesse pretensivo al conseguimento di un’autorizzazione amministrativa, deve valutarsi – mediante un giudizio prognostico – la fondatezza o meno dell’istanza della parte sulla base della normativa applicabile, così da riconoscere il risarcimento solo se la richiesta di autorizzazione, secondo un criterio di normalità, che dà fondamento ad un oggettivo affidamento, sarebbe stata accolta; conseguentemente, la responsabilità della P.A. non può derivare automaticamente dall’annullamento dell’atto di diniego da parte del giudice amministrativo, dovendo invece essere accertata la colpa dell’Amministrazione come apparato, la quale sussiste quando l’atto assunto come lesivo viola le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che il giudice ordinario valuta come limiti esterni alla discrezionalità Cass. civ., sez. , III 23 febbraio 2010, n. 4326

In tema di gara ad evidenza pubblica, l’aggiudicazione in favore di chi abbia presentato un’offerta anomala per eccesso di ribasso, non è preclusa dall’art. 21, comma 1 bis, legge 11 febbraio 1994 n. 109 (e neppure dall’art. 82 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 che lo ha sostituito ), ma deve essere congruamente motivata, nel rispetto della regola di buona amministrazione che impone alla P.A. di dare conto delle sue scelte tra diversi aspiranti a contrarre e di indicare le ragioni per cui l’offerta dell’aggiudicatario è la più conveniente. Quando ciò non accada, viene leso l’interesse legittimo (pretensivo ) allo svolgimento di una corretta gara di cui sono titolari i partecipanti non vincitori, i quali possono agire per far valere la responsabilità aquiliana dell’amministrazione ed ottenere il risarcimento del danno ingiusto derivante dalla c.d. perdita di chances cioè dal venir meno, per effetto della condotta non jure della stazione appaltante, dell’occasione di ottenere l’utilità patrimoniale conseguibile con la gara. (Principio affermato dalla Suprema Corte, in applicazione dei principi formulati nella sentenza delle SS.UU. n. 500 del 1999, in relazione a controversia introdotta prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 80 del 1998 ). Cass. civ. sez. I 25 ottobre 2007, n. 22370

La lesione di un interesse legittimo può essere fonte di responsabilità aquiliana, e quindi dar luogo a risarcimento del danno ingiusto, a condizione che risulti danneggiato, per effetto dell’attività illegittima della P.A., l’interesse al bene della vita al quale il primo si correla, e che detto interesse risulti meritevole di tutela alla stregua del diritto positivo, ma, qualora rilevi un interesse cosiddetto pretensivo (quale è quello di un aspirante alla nomina per la copertura di un posto di pubblico impiego all’esito di una procedura selettiva, nella specie direttore generale USL ), il quale assicura solo che il bene in vista del quale è accordato sarà negato o concesso nel rispetto di determinate regole e non garantisce il conseguimento del bene suddetto, ne consegue che una volta conclusosi il procedimento di scelta del candidato l’interesse pretensivo ha trovato integrale soddisfazione, non vi è più spazio per far valere posizioni giuridicamente garantite e deve escludersi l’esistenza di un pregiudizio risarcibile. Cass. civ. sez. lav. 20 dicembre 2003, n. 19570

In tema di azione avanti all’A.G.A. tendente ad ottenere, nei confronti della P.A., il risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima, il principio della non necessità della pregiudiziale impugnativa del provvedimento amministrativo, già affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con riferimento al sistema normativo conseguente alla legge 21 luglio 2000, n. 205, è confermato dall’art. 30 del d.l.vo 2 luglio 2010, n. 104 (c.d. codice del processo amministrativo) secondo cui: a) l’azione di condanna della P.A. può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma (comma 1); b) può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria (comma 2); c) la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo (comma 3). Cass. civ. Sezioni Unite 16 dicembre 2010, n. 25395

Lo Stato o l’ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l’esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo. Cass. civ. Sezioni Unite 16 maggio 2019, n. 13246

La P.A. è responsabile per il fatto illecito dei propri dipendenti se sussista un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta causativa del danno e le funzioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando il dipendente non abbia agito quale privato per fini esclusivamente personali ed estranei all’amministrazione di appartenenza, ponendo in essere una condotta ricollegabile, anche solo indirettamente, alle attribuzioni proprie dell’agente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di condanna della P.A. a risarcire il danno cagionato da un agente di polizia che, coinvolto in una discussione animata all’interno di un luna park e fuori dall’attività di servizio, esplodeva un colpo con la pistola di ordinanza ferendo una delle persone con le quali era intercorso il diverbio). Cass. civ., sez. , III 10 ottobre 2014, n. 21408

L’affermazione della responsabilità aquiliana degli enti pubblici per il fatto di funzionari e dipendenti presuppone che sia stata accertata e dichiarata la responsabilità, ai sensi dell’art. 2043 c.c., di (almeno) una delle persone fisiche poste in rapporto giuridicamente rilevante con l’ente stesso (amministratori, funzionari o dipendenti), le quali, per la posizione di “protezione” rispettivamente rivestita, siano in condizione di adottare le misure preventive necessarie ad evitare la consumazione dell’illecito. Cass. civ., sez. , III 3 ottobre 2013, n. 22585

Il principio in forza del quale gli atti e comportamenti di un pubblico dipendente non sono riferibili all’amministrazione, se dettati da fini assolutamente estranei ad essa e non legati da un nesso di necessaria occasionalità con le funzioni del dipendente stesso, opera nel campo dell’illecito aquiliano e non è estensibile al diverso caso della responsabilità per inadempimento contrattuale, ove l’imputazione all’amministrazione dell’atto del dipendente incontra i soli limiti derivanti dalle norme di legge e dai patti che regolano il relativo contratto. (Omissis ). Cass. civ. sez. III 13 maggio 2008, n. 11917

Nel caso che un dipendente della P.A. abbia commesso un atto illecito e si accerti che ciò è avvenuto in quanto i superiori gerarchici del dipendente stesso hanno omesso di emanare le direttive opportune per prevenire la commissione, da parte dei lavoratori ad essi subordinati, di atti come quello predetto (vigilando poi sull’applicazione delle direttive medesime), è configurabile la responsabilità diretta della P.A. per il comportamento omissivo di detti superiori, sussistendo sia la riferibilità di tale atto alla stessa P.A. (una volta assodato che nella fattispecie concreta la predetta emanazione rientrava tra i compiti di chi aveva funzioni dirigenziali nella struttura amministrativa in questione), sia l’esistenza di un rapporto di causalità tra il comportamento omissivo di detti superiori e l’evento dannoso (una volta accertato che nel caso concreto senza l’omissione in questione non si sarebbe realizzato l’atto illecito del dipendente subordinato direttamente produttivo del danno) in base alla regola secondo cui causa causae est causa causati. Cass. civ. sez. III 17 gennaio 2008, n. 864

Affinchè ricorra la responsabilità della P.A. per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente – responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto di immedesimazione organica – deve sussistere, oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l’evento dannoso, anche la riferibilità all’amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che l’attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell’attività dell’ente pubblico, e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell’ambito delle attribuzioni dell’ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto. Tale riferibilità viene meno, invece, quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all’amministrazione – o addirittura contrario ai fini che essa persegue – ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell’agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l’attività del dipendente e la P.A. Cass. civ. sez. III 8 ottobre 2007, n. 20986 

Presupposti della responsabilità diretta della pubblica amministrazione per atti compiuti dai suoi dipendenti sono l’esistenza di un rapporto di causalità tra l’atto o il comportamento del dipendente e l’evento dannoso e la riferibilità di tale atto alla stessa P.A. Nel compiere il relativo accertamento, il giudice deve stabilire altresì se il danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l’ordinamento, e valutare secondo i normali criteri della prudenza la eventuale colpa dell’agente,  nonché  l’eventuale  esistenza  di  norme  regolamentari.  (Fattispecie relativa all’uso di armi da parte di carabiniere che, per sventare una rapina, aveva esploso un colpo di pistola il quale aveva attinto, ferendolo, un terzo.) Cass. civ. sez. III 9 febbraio 2004, n. 2423 

L’ente pubblico è responsabile del danno morale provocato dalla condotta del suo dipendente, nell’esercizio delle incombenze a lui affidate, soltanto allorché tale condotta costituisca reato, il quale è accertabile incidenter tantum anche dal giudice civile in difetto di cognizione del giudice penale. Cass. civ. sez. III 19 febbraio 2002, n. 2380

In virtù del principio dell’immedesimazione organica, gli atti compiuti dagli organi della P.A. sono imputabili direttamente all’amministrazione stessa. Ne consegue che l’atto amministrativo formalmente imputabile ad un organo collegiale (nella specie, al consiglio comunale), ove lesivo dei diritti dei terzi, obbliga l’amministrazione al risarcimento del danno, a nulla rilevando che il danno del terzo fosse stato dolosamente preordinato dalle persone fisiche che hanno materialmente deliberato l’atto. Cass. civ. sez. III 26 giugno 1998, n. 6334

Nell’ipotesi di un contratto di appalto pubblico divenuto inefficace per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione da parte dell’organo di controllo, la P.A. è tenuta al risarcimento del danno per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario, qualificandosi tale responsabilità come “da contatto qualificato” tra le parti, assimilabile anche se non coincidente con quella di tipo contrattuale, in quanto derivante dalla violazione da parte dell’amministrazione del dovere di buona fede, di protezione e di informazione che ha comportato la lesione dell’affidamento incolpevole del privato sulla regolarità e legittimità dell’aggiudicazione. Ne consegue, pertanto, l’applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., che decorre dalla data dell’illecito e che è da considerarsi interrotto a seguito dell’impugnazione da parte del privato dell’atto amministrativo ritenuto illegittimo, purché la P.A., chiamata a risarcire il danno, sia stata parte del processo amministrativo. Cass. civ., sez. , I 27 ottobre 2017, n. 25644

Non rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione stabilire se dare o meno attuazione ad un provvedimento dell’autorità giudiziaria – a maggior ragione quando lo stesso abbia ad oggetto la tutela di un diritto riconosciuto dalla Costituzione o dalla CEDU -, con la conseguenza che l’inosservanza, da parte dell’autorità amministrativa, del dovere, costituente espressione dello Stato di diritto, di apprestare i mezzi per l’attuazione coattiva dei provvedimenti giudiziari integra una condotta colposa generatrice di responsabilità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto colposa la condotta dell’amministrazione dell’interno che, a fronte dell’ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato “vi aut clam”, ha trascurato per sei anni di dare attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero impartito dalla Procura della Repubblica). Cass. civ., sez. , III 4 ottobre 2018, n. 24198

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2043 c.c., per violazione degli artt. 3, 24, e 111 Cost., laddove subordina – diversamente da quanto avviene in materia di appalti pubblici, in virtù dei principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia, 30.9.2010, causa 314/09) nell’interpretazione della direttiva 89/665/CEE – il risarcimento del danno per attività provvedimentale illegittima della P.A. alla verifica della sussistenza di un comportamento quantomeno colposo dell’amministrazione, stante la specificità della disciplina europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti e del peculiare rilievo di tale settore nell’ottica del corretto funzionamento del mercato e della concorrenza. Cass. civ., sez. , III 28 ottobre 2015, n. 21931

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