Art. 1159 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Usucapione decennale

Articolo 1159 - codice civile

Colui che acquista in buona fede (1147) da chi non è proprietario un immobile (812), in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà (922) e che sia stato debitamente trascritto (2643), ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile (1160).

Articolo 1159 - Codice Civile

Colui che acquista in buona fede (1147) da chi non è proprietario un immobile (812), in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà (922) e che sia stato debitamente trascritto (2643), ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile (1160).

Massime

In tema di usucapione decennale di beni immobili, la buona fede di chi ne acquista la proprietà in forza di titolo astrattamente idoneo è esclusa soltanto quando sia in concreto accertato che l’ignoranza di ledere l’altrui diritto dipenda da colpa grave, ai sensi dell’art. 1147, secondo comma, c.c. Non può allora, affermarsi che versi in colpa grave colui il quale, rivoltosi a un notaio per la redazione di un atto traslativo, senza averlo esonerato dal compiere le visure catastali ed ipotecarie, addivenga all’acquisto in considerazione delle garanzie di titolarità del bene e di libertà dello stesso fornite dall’alienante, o apparente tale, e nella ragionevole presunzione che l’ufficiale rogante abbia compiuto le opportune verifiche. (Omissis). Cass. civ. sez. VI, 14 marzo 2012, n. 4063

Colui che abbia acquistato la proprietà ed il possesso di un bene da chi ne abbia spogliato il legittimo proprietario/possessore, pur potendo invocare la propria buona fede per estraneità allo spoglio ove sia convenuto in reintegrazione dallo spogliato successivamente all’avvenuto suo acquisto, non può invocare tale proprio stato soggettivo se, essendo già in corso il processo di reintegrazione, questo prosegua nei confronti del suo dante causa, a norma dell’art. 111 c.p.c. poiché in tale ipotesi la pronuncia contro la parte originaria, quale sostituto processuale, fa stato tanto nei confronti di questa, quanto nei confronti del successore a titolo particolare. Cass. civ. sez. III, 14 giugno 2001, n. 8056

L’usucapione decennale di cui all’art. 1159 c.c. postula l’identità fra l’immobile posseduto e quello acquistato in buona fede “a non domino”, corrispondenza che va accertata in base a una distinta valutazione del titolo di acquisto e del possesso, rimanendo preclusa la possibilità di integrare le risultanze dell’uno con quelle dell’altro. Tale titolo richiede, riguardo a una servitù la partecipazione, oltre che del proprietario del fondo a cui vantaggio opererebbe la servitù anche dell’apparente proprietario del fondo servente, nei cui confronti deve operare la trascrizione prevista dall’art. 1159 c.c. per cui, quando l’alienante dichiari nell’atto di trasferimento di un immobile che a favore del bene ceduto esiste una servitù attiva a carico del fondo di un terzo, la quale non risulti effettivamente costituita, non sussiste un titolo idoneo per l’usucapione decennale prevista dall’art. 1159 c.c. Cass. civ. sez. VI, 17 giugno 2019, n. 16152

Non è configurabile l’usucapione decennale, ai sensi dell’art. 1159 c.c. in favore di colui che abbia acquistato un’area di parcheggio vincolata al diritto d’uso riservato “ex lege” ai proprietari delle unità immobiliari comprese nei fabbricati di nuova costruzione, trattandosi di atto nullo per contrarietà a norme imperative e, perci di titolo inidoneo a trasferire la proprietà, a prescindere dalla sua trascrizione. Cass. civ. sez. II, 9 maggio 2018, n. 11141

L’acquisto della servitù apparente per usucapione decennale presuppone la sussistenza di un atto a titolo particolare astrattamente idoneo ad attuare il “trasferimento” del diritto che si assume usucapito, e tale atto deve consistere in un titolo col quale il soggetto, che si qualifichi – senza esserlo – proprietario del “fondo servente”, abbia costituito una servitin favore del “fondo dominante”, il cui titolare vanti, poi, l’acquisto della servitù per usucapione. Cass. civ. sez. II, 25 ottobre 2013, n. 24170

Non è configurabile l’usucapione decennale in favore di chi abbia acquistato un immobile dall’effettivo proprietario, ma in forza di titolo la cui nota di trascrizione rechi inesattezze, tali da indurre incertezza sulla persona del dante causa, idonea ad escludere la validità della trascrizione stessa, trattandosi, agli effetti dell’art. 1159 cod. civ. di titolo non “debitamente trascritto”. Cass. civ. sez. II, 7 giugno 2013, n. 14440

Ai fini dell’usucapione decennale di cui all’art. 1159 c.c. per il caso di acquisto “a non domino”, il requisito dell’esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare il diritto trasferendo, va inteso nel senso che il titolo deve essere idoneo in astratto e non in concreto a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l’acquisto si sarebbe senz’altro vericato se l’alienante ne fosse stato titolare. Cass. civ. sez. II, 14 ottobre 2010, n. 21227

Quando l’alienante dichiari nell’atto di trasferimento di un immobile che a favore del bene ceduto esiste una servitù attiva (nella specie, una servitù di passaggio) a carico del fondo di un terzo, la quale non risulti effettivamente costituita, non sussiste un titolo idoneo per l’usucapione decennale prevista dall’art. 1159 c.c. poiché tale titolo richiede, riguardo ad una servitù(che in occasione del trasferimento del fondo dominante si trasferisce all’acquirente non perché il venditore lo abbia voluto e dichiarato, ma per l’inerenza della servitù al fondo), la partecipazione, oltre che del proprietario del fondo a cui vantaggio opererebbe la servitù anche dell’apparente proprietario del fondo servente, nei cui confronti deve operare la trascrizione prevista dallo stesso art. 1159. Cass. civ. sez. II, 14 febbraio 1997, n. 1374

Con riguardo all’usucapione decennale, che presuppone l’acquisto in buona fede di un immobile a non domino e postula l’identità tra zona alienata e zona posseduta, nonché la trascrizione del titolo, il quale deve specificamente riguardare l’immobile che si è inteso con esso trasferire e del quale si sostiene l’acquisto per decorso del decennio, il titolo stesso è elemento autonomo ed essenziale, nel senso che deve indicare con esattezza l’immobile ed il diritto immobiliare trasmesso, poiché la perfetta ed assoluta identità fra l’immobile posseduto e quello acquistato in buona fede a non domino, va accertata in base ad una distinta valutazione del titolo di acquisto e del possesso, rimanendo preclusa la possibilità di integrare le risultanze dell’uno con quelle dell’altro. Cass. civ. sez. II, 29 aprile 1993, 5071

In ipotesi di acquisto a non domino, la circostanza che il titolo contenga elementi idonei per consentire, con la normale diligenza, di escludere o comunque dubitare della titolarità in capo all’alienante del diritto trasferito può essere ostativa all’usucapione decennale, ai sensi dell’art. 1159 c.c. ove evidenzi il difetto di buona fede del compratore. Cass. civ. sez. I, 7 maggio 1987, n. 4215

Per aversi l’usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. occorre la perfetta corrispondenza tra il contenuto del titolo, astrattamente idoneo al trasferimento del diritto reale, ma proveniente a non domino, e l’oggetto del possesso. (Nella specie la C.S. ha riformato la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto che costituisse titolo idoneo, in relazione all’usucapione del diritto di superficie e della comproprietà dei muri perimetrali, una sentenza che – senza specificare in ordine a tali diritti reali – aggiudicava ex art. 699 c.p.c. abr. il diritto di proprietà del bene gravato all’esito di una procedura espropriativa). Cass. civ. sez. II, 6 giugno 1985, n. 3362

Titolo idoneo al trasferimento della proprietà, al ne dell’usucapione decennale prevista dall’art. 1159 c.c. è l’atto annullabile, in quanto operante no a quando non venga annullato, ma non l’atto nullo (nella specie, donazione rogata senza la presenza di testimoni), perché il vizio di nullità, rilevabile da chiunque vi abbia interesse, investe la giuridica esistenza dell’atto medesimo. Cass. civ. sez. II, 8 giugno 1982, n. 3466

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