Legge Gelli Bianco

(L. 8 marzo 2017 n. 24 - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie)

Art. 1 – Legge Gelli Bianco – Sicurezza delle cure in sanità

Art. 2 – Legge Gelli Bianco – Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente

Art. 3 – Legge Gelli Bianco – Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità

Art. 4 – Legge Gelli Bianco – Trasparenza dei dati

Art. 5 – Legge Gelli Bianco – Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida

Art. 6 – Legge Gelli Bianco – Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria

Art. 7 – Legge Gelli Bianco – Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria

Art. 8 – Legge Gelli Bianco – Tentativo obbligatorio di conciliazione

Art. 9 – Legge Gelli Bianco – Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa

Art. 10 – Legge Gelli Bianco – Obbligo di assicurazione

Art. 11 – Legge Gelli Bianco – Estensione della garanzia assicurativa

Art. 12 – Legge Gelli Bianco – Azione diretta del soggetto danneggiato

Art. 13 – Legge Gelli Bianco – Obbligo di comunicazione all’esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità

Art. 14 – Legge Gelli Bianco – Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria

Art. 15 – Legge Gelli Bianco – Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria

Art. 16 – Legge Gelli Bianco – Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di responsabilità professionale del personale sanitario

Art. 17 – Legge Gelli Bianco – Clausola di salvaguardia

Art. 18 – Legge Gelli Bianco – Clausola di invarianza finanziaria