Il Contratto in generale per il codice civile

Secondo il nostro ordinamento giuridico, il contratto è l’accordo tra due o più parti “per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” (art. 1321 c.c.)

1. La nozione generale di contratto

Il contratto è disciplinato dagli artt. 1321 e successivi del codice civile. Il primo articolo riguardante questo istituto, ovvero l’art. 1321 c.c., definisce il contratto come “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
Per la costituzione del vincolo contrattuale, quindi, occorre che sia stato raggiunto l’accordo su tutti gli elementi oggetto del contratto, sia principali che secondari.
Il successivo articolo 1322 c.c. prevede che le parti possano determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge, non essendo vincolati, quindi, a concludere contratti che appartengono ad una disciplina specifica (i cosiddetti contratti atipici), purché siano, però, diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Il perno di quest’ultimo articolo si rinviene nel principio dell’autonomia contrattuale conferito alle parti, che gli consentirà di modificare il contratto anche con clausole successive o aggiunte, purché liberamente concordate e accettate da tutte le parti. L’unico divieto imposto dal codice civile nella stesura di un contratto è quello di non andare contro a norme imperative espressamente previste dal nostro ordinamento giuridico.

2. Elementi essenziali ed elementi accidentali

La legge prevede alcuni elementi ritenuti essenziali e, quindi, indispensabili ai fini di una corretta pattuizione contrattuale e degli elementi eventuali, che non sono cioè ritenuti necessari ai fini della validità di un contratto ma che sono funzionali al corretto adempimento dalla parti contraenti.

2.1 Elementi essenziali: requisiti del contratto previsti dalla legge

I requisiti generali del contratto sono indicati dall’art. 1325 c.c. e sono:

al’accordo delle parti;
bla causa;
cl’oggetto;
dla forma, quando risulta prescritta dalla legge.

a. La modalità di manifestazione di accordo tra le parti può essere sia tacita che espressa. Sarà tacita quando il comportamento delle parti lasci intendere, oltre ogni ragionevole dubbio, di aderire a determinate pattuizioni contrattuali. Sarà, invece, espressa quando la manifestazione di voler concludere il contratto sarà specificatamente dichiarata, in forma scritta o orale.
Il contratto si intende concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Possono esserci dei casi, però, in cui il proponente, ai fini della manifestazione di accettazione delle pattuizioni contrattuali, richieda una forma determinata. In questi casi non sarà sufficiente la venuta a conoscenza dell’accettazione se non con le modalità espressamente indicate dal proponente.

b. La causa del contratto costituisce due fonti interpretative contrapposte dalla dottrina. Vi è corrente interpretativa che individua nella causa lo scopo, da un punto di vista socio-economico, che si intende conseguire attraverso il negozio giuridico. Altra corrente interpretativa, invece, ritiene che la causa rappresenti gli scopi concreti che le parti intendono soddisfare attraverso le pattuizioni contrattuali concordate.

c. L’oggetto può consistere nel trasferimento di un diritto reale o in una obbligazione di fare o non fare da parte di uno o più soggetti nei confronti di altro/i soggetto/i. A sua volta, però, l’oggetto dovrà avere determinate caratteristiche indicate dall’art. 1346 c.c., ovvero dovrà essere:
lecito: non dovrà essere, quindi, contrario a norme imperative o comunque non dovrà mettere a repentaglio la sicurezza pubblica o il buon costume;
possibile: dovrà essere cioè fattibile da un punto di vista materiale, quindi dovrà essere o una cosa esistente (o che comunque verrà ad esistere) o una prestazione eseguibile;
determinato o determinabile: l’oggetto del contratto dovrà essere determinato o determinabile.

d. Per forma del contratto si intende, infine, la modalità con cui le parti manifestino le loro pattuizioni contrattuali e può essere sia orale che scritta. Il nostro ordinamento giuridico, però, prevede che alcune tipologie di contratti debbano essere conclusi in forma scritta, altrimenti saranno privi di ogni effetto e quindi nulli.

2.2 Elementi accidentali: la condizione, il termine e il modo

Ai fini di una corretta e valida pattuizione contrattuale, sono quindi indispensabili gli elementi espressamente previsti dal codice civile all’art. 1425. A quegli elementi, però, potranno esserne aggiunti altri di natura accessoria e funzionali alle specifiche esigenze contrattuali delle parti. Non si tratta, quindi, di elementi di natura obbligatoria.
Gli elementi accidentali più utilizzati nella stipula dei contratti sono: la condizione, il termine e il modo.

a. La condizione contrattuale è prevista dall’art. 1353 c.c. e costituisce il verificarsi di un avvenimento futuro e incerto al quale è subordinata l’efficacia o la risoluzione del contratto;
b. Il termine invece, viene definito dal nostro ordinamento come un avvenimento futuro e certo entro il quale dovranno prodursi gli effetti di un contratto. Il termine potrà essere, in base alla specifica funzione del contratto, determinato, indeterminato o indeterminabile;
c. Il modo o onere, infine, consiste in una clausola accessoria utilizzata allo scopo di limitare gli effetti derivanti da un atto di liberalità (donazione, eredità).

3. Cause di nullità del contratto

Le cause generali di nullità del contratto sono indicate dall’art. 1418 c.c. La nullità comporta il venir meno di tutti gli effetti da esso prodotti, come se in realtà, non fosse mai venuto ad esistenza.
Il contratto è nullo quando:

– è contrario a norme imperative;
– quando manca l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e, quando previsto dalla legge, la forma;
– quando è illecita la causa o sono illeciti i motivi;
– quando l’oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile
– in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge.

Il contratto potrà essere, altresì, nullo solo parzialmente. Potranno essere nulle, infatti, soltanto alcune clausole che non comporteranno la nullità dell’intero contratto, ma la sostituzione automatica con le clausole previste da norme imperative.
La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole comporta, comunque, la nullità dell’intero contratto se risulta in maniera chiara ed inequivocabile che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte di contenuto.
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. L’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione.

4. Cause di annullabilità del contratto

Il contratto annullabile produce tutti gli effetti di un contratto valido, ma tali effetti potranno venir meno se viene fatta valere con successo l’azione di annullamento.
I casi concreti in cui sarà possibile ottenere l’annullabilità del contratto sono regolati dagli artt. 1425 c.c. e successivi che indicano l’annullabilità contrattuale se:

– una delle parti era legalmente incapace di contrattare (art. 1425 c.c.);
– il consenso fu dato per errore;
– il consenso è stato estorto con violenza anche se esercitata da terzo;
– il consenso è stato intercettato con il dolo ovvero quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che l’altra parte non avrebbe preteso consenso.

L’annullamento del contratto può essere richiesto solo dalla parte il cui interesse è stabilito dalla legge. Il contratto annullabile può essere altresì convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento mediante un atto che contenga la menzione del contratto, il motivo di annullabilità e la contestuale dichiarazione che si intende convalidarlo.
L’azione di annullabilità si prescrive ex art. 1442 c.c. in cinque anni. Il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto. Se l’annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l’errore o il dolo, è cessato lo stato di interdizione o d’inabilitazione o il minore ha raggiunto la maggiore età.

5. Diverse tipologie di contratto

Ci sono una serie di tipologie contrattuali espressamente disciplinate dal nostro ordinamento giuridico. Si elencano di seguito i gruppi più significativi di siffatte tipologie:

contratti tipici – espressamente disciplinati dalla legge;
contratti atipici – non regolati da una specifica disciplina legislativa;
contratti unilaterali – fanno sorgere obblighi solo in capo a una delle due parti;
contratti a prestazioni corrispettive – ogni parte si obbliga ad eseguire una prestazione;
contratti aleatori – caratterizzati dall’incertezza della misura delle prestazioni pattuite;
contratti ad efficacia reale – producono l’immediato trasferimento o modifica di alcuni diritti.

Tabella consuntiva

Elementi essenziali (art. 1418 c.c.)Elementi accidentali (artt. 633 e 1353 c.c.)
L’accordo tra le parti: l’incontro della volontà delle parti (esplicita o tacita).La condizione: è un avvenimento futuro e incerto dal quale dipende il prodursi degli effetti di un contratto o di una sua specifica clausola.
La causa: la funzione economica-sociale del contratto.Il termine: è un evento futuro e certo dal quale dipendono gli effetti del contratto.
L’oggetto: è la prestazione del contratto e deve essere possibile, lecita e determinabile.Il modo: è una clausola accessoria e si può inserire negli atti di liberalità (come la donazione).
La forma: il modus manifestandi della volontà, in diversi casi è richiesta una forma specifica al fine di non incorrere in nullità o annullabilità.Altro: tutte quelle clausole che le parti di un contratto appongono allo scopo di precisare o modificare il contenuto dello stesso.

Elementi del contratto