La famiglia

La famiglia: Cenni storici e concezione per l’ordinamento giuridico italiano.

1. Nozione generale sulla famiglia

Per famiglia si intende un gruppo di persone collegate da legami “di sangue” come il matrimonio e la filiazione (o l’adozione).
Nel nostro ordinamento giuridico l’unica definizione chiara di famiglia si rinviene nell’art. 29 della Costituzione italiana, secondo cui essa consiste in una società naturale fondata sul matrimonio. Il modello costituzionale di famiglia, consiste espressamente nella famiglia fondata sul matrimonio e retta dall’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
L’etimologia della parola famiglia non lascia, in realtà, molto spazio ai principi di uguaglianza appena citati. Infatti, il termine deriva dal latino familia che indicava un gruppo di schiavi del capo della casa, quindi del pater familias. Questa concezione di famiglia, in realtà, è rimasta per molto tempo anche dopo la fine dell’utilizzo del linguaggio latino.
Solo dal secolo scorso, infatti, la concezione di uguaglianza tra coniugi è stata definitivamente prevista dalla Costituzione italiana, oltre a tutti i successivi orientamenti dottrinali in favore della tutela della parità di diritti tra coniugi.
L’art. 29 Cost., al secondo comma, prevede comunque che possano essere posti dei limiti all’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi solo al fine di tutelare l’unità familiare.
Tutto questo fa si che la famiglia si collochi nel diritto privato, per quanto sia un diritto privato di interessi indisponibili.

2. Il matrimonio e la legittimazione della famiglia

Sempre per previsione dell’art. 29 Cost. la famiglia è fondata sul matrimonio, che consiste nello scambio dei consensi dei coniugi da cui derivano i relativi diritti e doveri reciproci. Esso può essere di due tipi:

  • Il matrimonio civile, quello cioè che viene celebrato dal sindaco o da una persona da lui delegata;
  • Il matrimonio religioso, quello cioè che viene celebrato davanti a un sacerdote, ed i suoi effetti trovano efficacia sia verso la Chiesa cattolica, sia verso lo stato italiano.

Dal matrimonio nasce quindi, ai sensi del nostro ordinamento, la famiglia legittima.
Come detto in precedenza il principio che regge i rapporti familiari è soprattutto quello dell’uguaglianza, morale e giuridica, dei coniugi nell’ambito dell’unità della famiglia.
L’istituto del matrimonio è ampiamente disciplinato dal codice civile.

3. Famiglia di fatto e famiglia naturale

I rapporti familiari senza matrimonio danno luogo alla famiglia di fatto o naturale.
Per tale modello di famiglia si intende quella che consiste nella convivenza stabile tra soggetti che assumono reciprocamente comportamenti corrispondenti ai diritti e doveri che caratterizzano l’unione coniugale.
Anch’essa ha un indiretto riconoscimento costituzionale, poichè in ogni caso i genitori, per espressa previsione dell’art. 30 Cost., hanno il diritto e il dovere di educare i figli i quali hanno, a loro volta, diritto ad una tutela giuridica analoga ai figli di una famiglia legittima.
Inoltre, con l’aumento esponenzial, rispetto ai primi anni di vita della Costituzione italiana delle convivenze senza esercizio dell’istituto del matrimonio, la giurisprudenza nazionale, basandosi sul principio di uguaglianza, ha inteso estendere diverse garanzie che originariamente spettavano solo ai coniugi legittimi, anche ai coniugi di fatto attraverso la legge 20 maggio 2016 n. 76 che ha definitivamente regolamentato da un punto di vista normativo le caratteristiche della famiglia di fatto e i diritti ad essa spettanti.

3.1 Contratto di convivenza

La legge 20 maggio 2016 n. 76 disciplina le modalità di costituzione del contratto di convivenza, strumento per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i conviventi di fatto.
Il legislatore ha previsto un unico modello di contratto di convivenza, fissandone preliminarmente la forma e indicando il contenuto standard che dovrà contenere l’accordo.
Il contratto di convivenza dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato.
I soggetti legittimati alla stipula di siffatta specie contrattuale non devono essere coniugati con terza persona o vincolati da unione civile.
Ulteriore passaggio necessario, ai fini di una eventuale opponibilità a terzi del contratto di convivenza, si riscontra nella iscrizione nel registro delle anagrafe. L’ufficiale dell’ufficio anagrafe del comune di residenza dei conviventi, infatti, ricevuta copia del contratto di convivenza, dovrà tempestivamente procedere a registrare, all’interno della scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali, la data e il luogo della stipula e la conservazione agli atti dell’ufficio della copia del contratto.
Con riguardo al contenuto di questa tipologia contrattuale, ai sensi del comma 53° dell’art. 1 della predetta legge, esso potrà contenere:

a. l’indicazione della residenza;
b. le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
c. il regime patrimoniale di comunione dei beni.

Al successivo comma 59° è disciplinata anche l’ipotesi dello scioglimento del contratto di convivenza, che potrà venire per:

a. accordo delle parti;
b. recesso unilaterale;
c. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
d. morte di uno dei contraenti.

La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Qualora il contratto di convivenza preveda il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione.
Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza, il professionista che riceve o autentica l’atto dovrà notificare copia all’altro contraente. Qualora la casa della famiglia di fatto sia nella disponibilità del soggetto recedente, la dichiarazione di recesso dovrà contenere, a pena di nullità, un termine non inferiore a novanta giorni concesso al convivente per lasciare l’abitazione.

Note

  1. Dipartimento per le politiche delle famiglia – governo.it
  2. Sito istituzionale del servizio “Carta della famiglia”