Art. 1454 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Diffida ad adempiere

Articolo 1454 - codice civile

Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto (1456, 1482, 1662, 1901).
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto (1182, 1326, 1329, 1330, 1333, 1360, 1369, 1389, 1469, 1569, 1800) o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto (1333, 1399, 1456, 1457, 1482, 1901).

Articolo 1454 - Codice Civile

Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto (1456, 1482, 1662, 1901).
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto (1182, 1326, 1329, 1330, 1333, 1360, 1369, 1389, 1469, 1569, 1800) o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto (1333, 1399, 1456, 1457, 1482, 1901).

Massime

Ai sensi dell’art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere già vittima dell’altrui inadempimento. Pertanto, deve escludersi che detta diffida possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell’altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice. Cass. civ., sez. , II 11 giugno 2018, n. 15052

In tema di contratti a prestazioni corrispettive, la diffida ad adempiere ha lo scopo di realizzare, pur in mancanza di una clausola risolutiva espressa, gli effetti che a detta clausola si ricollegano e, cioé, la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine essenziale nell’interesse della parte adempiente, cui è rimessa la valutazione di farne valere la decorrenza e che può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già verificatasi; tale diffida è stabilita nell’interesse della parte adempiente e costituisce non un obbligo ma una facoltà che si esprime a priori nella libertà di scegliere questo mezzo di risoluzione del contratto a preferenza di altri e a posteriori nella possibilità di rinunciare agli effetti risolutori già prodotti, il che rientra nell’ambito delle facoltà connesse all’esercizio dell’autonomia privata al pari della rinuncia al potere di ricorrere al congegno risolutorio di cui all’art. 1454 c.c. Cass. civ. sez. III 8 novembre 2007, n. 23315

Ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, la diffida ad adempiere costituisce soltanto una facoltà, non un obbligo per la parte adempiente, ed ha lo scopo di provocare lo scioglimento di diritto del rapporto. La parte adempiente, infatti, può direttamente proporre la domanda, tendente alla risoluzione del rapporto, attraverso una pronunzia costitutiva del giudice, sulla base del solo fatto obiettivo dell’inadempimento di non scarsa importanza. Cass. civ. sez. III 12 gennaio 1982, n. 132

La diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c.c., presuppone l’inadempienza del diffidato in ordine ad un’autonoma obbligazione contrattuale, e richiede l’assegnazione di un congruo termine per l’adempimento dell’obbligazione medesima; detta diffida, pertanto, non è ravvisabile in un atto intimato con esclusivo riferimento ad un’attività strumentale e preparatoria, rispetto alla realizzazione del risultato finale voluto dai contraenti, con la costituzione dell’obbligazione o comunque con l’assegnazione di un termine solo per l’inizio dell’esecuzione dell’obbligazione, ed a prescindere dall’epoca in cui l’esecuzione stessa debba essere completata. Cass. civ. sez. III 14 gennaio 1976, n. 118

Poiché deve considerarsi inadempiente il contraente che, in pendenza del termine, abbia manifestato in modo certo ed inequivoco di non voler eseguire la sua obbligazione, nulla vieta che, in costanza di tale comportamento, l’altra parte possa avvalersi della diffida ad adempiere prevista dall’art. 1454 c.c. anche prima della scadenza pattuita, per conseguire quegli effetti risolutori che derivano dalla suddetta norma. Cass. civ. sez. III 27 luglio 1973, n. 2210

In tema di diffida ad adempiere intimata da un procuratore, la necessità che la relativa procura abbia forma scritta agli effetti risolutivi di cui all’art. 1454 c.c. non implica la sua allegazione alla diffida medesima, essendo sufficiente che tale procura sia portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei, salvo il diritto dell’intimato a farsene rilasciare copia ai sensi dell’art. 1393 c.c. Cass. civ., sez. , II 7 maggio 2018, n. 10860

In tema di diffida ad adempiere, l’unico onere che, ai sensi dell’art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro cui l’altra dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione “ope legis” del contratto, poiché la “ratio” della norma è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all’esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l’intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell’adempimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto generica e, pertanto, inidonea, la diffida priva dell’indicazione, con congruo anticipo, del giorno e dell’ora prescelto dal promissario alienante per la stipula del contratto definitivo dinanzi al notaio scelto concordemente dalle parti). Cass. civ., sez. , II 30 dicembre 2016, n. 27530

Affinché la diffida ad adempiere, intimata alla parte inadempiente da un soggetto diverso dall’altro contraente, possa produrre gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., è necessario che quel soggetto sia munito di procura scritta del creditore, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma del contratto destinato a risolversi, atteso che, come si desume anche dagli artt. 1324 e 1392 c.c., la diffida medesima, quale manifestazione di volontà che si sostanzia in un potere unilaterale incidente sulla sorte del rapporto contrattuale tanto da determinare la risoluzione “ipso jure” del vincolo sinallagmatico, ha natura negoziale. Cass. civ. Sezioni Unite 15 giugno 2010, n. 14292

La diffida ad adempiere può essere fatta nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo, non richiedendo la legge una forma particolare, ed è sufficiente per la sua operatività che essa pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario. (Nella specie la sentenza impugnata confermata dalla S.C. aveva ritenuto che l’invio di una lettera raccomandata costituisce mezzo idoneo a diffidare ed a costituire in mora l’amministratore di un condominio). Cass. civ. sez. II 25 marzo 1995, n. 3566

La risoluzione del contratto in difetto di una clausola risolutiva espressa, della quale la parte dichiari di avvalersi, può essere ottenuta, a norma dell’art. 1454 c.c. soltanto mediante intimazione ad adempiere in un congruo termine indicato come risolutorio; a tal fine la semplice dichiarazione unilaterale della parte di ritenere il contratto risolto, configurandosi come mera pretesa che non consente all’altra parte l’attuazione del rapporto, deve considerarsi priva di effetti e quindi non preclusiva della successiva domanda di adempimento, alla quale è ostativa, a norma dell’art. 1453, secondo comma, c.c. solo la domanda giudiziale di risoluzione. Cass. civ. sez. II 29 maggio 1990, n. 5017 

La diffida ad adempiere di cui all’art. 1454 c.c. esige la manifestazione univoca della volontà dell’intimante di ritenere risolto il contratto in caso di mancato adempimento entro un certo termine. Non è pertanto sufficiente per produrre l’effetto risolutivo del rapporto costituito fra le parti, previsto dalla norma richiamata, la manifestazione della generica intenzione «di agire in tutte le sedi più opportune», senza specificare se si intenda ottenere l’adempimento o la risoluzione del contratto. Cass. civ. sez. II 11 maggio 1990, n. 4066

La diffida ad adempiere, di cui all’art. 1454 c.c., pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, esige comunque la manifestazione in modo inequivocabile della volontà dell’intimante, da un lato, di ottenere l’adempimento del contratto entro un certo termine e, dall’altro, di considerare risolto il contratto stesso come effetto dell’inutile decorrenza del termine. Cass. civ. sez. II 5 aprile 1982, n. 2089

In caso di reiterazione di atti di diffida ad adempiere, il termine previsto dall’art. 1454 c.c. decorre dall’ultimo di essi, sicché lo “spatium agendi” di quindici giorni, che necessariamente deve intercorrere tra il ricevimento della diffida e l’insorgenza della fattispecie risolutoria, deve essere rispettato a far data dall’ultima diffida; tuttavia la reiterazione della diffida non esclude che l’inadempimento del diffidato si sia già manifestato alla scadenza del termine assegnato con la prima diffida, potendosi individuare nella rinnovazione un interesse del diffidante ad un tardivo adempimento della controparte, con la concessione quindi di un nuovo termine che impedisca l’effetto risolutorio di diritto collegato alla prima diffida. Cass. civ., sez. , II 3 marzo 2016, n. 4205

In materia di diffida ad adempiere, il giudizio sulla congruità del termine di quindici giorni previsto dall’art. 1454 cod. civ. non può essere unilaterale ed avere ad oggetto esclusivamente la situazione del debitore, ma deve prendere in considerazione anche l’interesse del creditore all’adempimento ed il sacrificio che egli sopporta per l’attesa della prestazione. Ne consegue che la valutazione di adeguatezza va commisurata – tutte le volte in cui l’obbligazione del debitore sia divenuta attuale già prima della diffida – non rispetto all’intera preparazione all’adempimento, ma soltanto rispetto al completamento di quella preparazione che si presume in gran parte compiuta, non potendo il debitore, rimasto completamente inerte sino al momento della diffida, pretendere che il creditore gli lasci tutto il tempo necessario per iniziare e completare la prestazione. (Omissis). Cass. civ., sez. , I 23 maggio 2014, n. 11493

In tema di diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454, secondo comma, c.c., il termine assegnato al debitore, cui è strumentalmente collegata la risoluzione di diritto del contratto, può essere anche inferiore a quindici giorni, non ponendo detta norma una regola assoluta, purché tale minor termine risulti congruo per la natura del contratto o secondo gli usi, costituendo, in ogni caso, l’accertamento della congruità del termine giudizio di fatto di competenza del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se esente da errori logici e giuridici. Cass. civ., sez. , II 6 novembre 2012, n. 19105

Il potere del giudice di valutazione della congruità del termine assegnato alla parte inadempiente per adempiere è esercitabile soltanto in rapporto alla diffida ad adempiere prevista dall’art. 1454 c.c. ai fini della risoluzione del contratto, ma non in rapporto all’invito ad adempiere previsto dall’art. 1183 c.c., che prevede, in mancanza di determinazione del tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, la possibilità per il creditore di esigerla immediatamente. Cass. civ. sez. II 22 novembre 1995, n. 12092

La valutazione in ordine alla congruità del termine assegnato dal creditore al debitore con la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. va compiuta con esclusivo riferimento alla diffida stessa e al periodo in essa indicato, senza che possa avere rilievo il fatto che in precedenza vi siano state altre diffide rimaste infruttuose. Cass. civ. sez. II 18 maggio 1987, n. 4535

Il termine fissato nella diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. – il quale è diverso dal termine originario di adempimento e soggiace ad un’autonoma disciplina – non può essere inferiore a quello minimo di quindici giorni previsto dalla norma citata, configurandosi, altrimenti, l’inidoneità della diffida alla produzione di effetti risolutivi del rapporto costituito, salvo che, per diversa pattuizione delle parti, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Non è, pertanto, giustificata l’assegnazione di un termine minore con riferimento a precedenti solleciti rivolti al debitore per l’adempimento, in quanto tale circostanza non attiene alla natura del contratto ma ad un comportamento omissivo del debitore. Cass. civ. sez. II 30 gennaio 1985, n. 542

La diffida ad adempiere, che non prefigga il preciso termine entro cui il contraente inadempiente deve adempiere sotto pena di risoluzione del contratto, è in contrasto con il precetto dell’art. 1454 c.c., in quanto determina nel diffidato una situazione di incertezza obiettiva, impedendogli di giudicare se il termine stesso sia congruo – come la legge prescrive – ed esaurendosi, in sostanza, nella pretesa che spetti soltanto al contraente adempiente di giudicare ex post se la prestazione dell’altro contraente successiva alla diffida, ove si verifichi, ottemperi o meno alla diffida medesima quanto al termine di adempimento. Cass. civ. sez. III 30 gennaio 1982, n. 590

In difetto di clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto per inadempimento può essere ottenuta solo mediante intimazione ad adempiere ex art. 1454 c.c., essendo privo di effetto l’atto unilaterale con cui la parte dichiari risolto il contratto. Cass. civ., sez. , II, 21 luglio 2016, n. 15070

In tema di inadempimento contrattuale, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l’inosservanza di una diffida ad adempiere, può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche la domanda di risoluzione giudiziale di cui all’art. 1453 cod. civ., non altrettanto può dirsi nell’ipotesi inversa, di proposizione soltanto di quest’ultima domanda, restando precluso l’esame della domanda di risoluzione di diritto a meno che i relativi fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, annullato il lodo arbitrale, si era limitata ad escludere l’intervenuta risoluzione di diritto di un contratto preliminare di compravendita immobiliare a seguito di diffida ad adempiere, senza indagare sulla implicita domanda di risoluzione giudiziale del contratto medesimo). Cass. civ., sez. , I 23 maggio 2014, n. 11493

Il contraente che abbia intimato diffida ad adempiere, dichiarando espressamente che allo spirare del termine fissato, il contratto sarà risolto di diritto, può rinunciare, anche dopo la scadenza nel termine indicato nella stessa e anche attraverso comportamenti concludenti, alla diffida ed al suo effetto risolutivo. Cass. civ., sez. , II 9 maggio 2016, n. 9317

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