L’agente sportivo

La figura dell’agente sportivo, il cui ruolo ha raggiunto una centralità dirompente nel mondo dello sport, è stata oggetto di costanti riforme finalizzate ad accrescerne le competenze. Da ultimo, nel più ampio disegno della riforma dello sport, il legislatore è intervenuto con il decreto legislativo n. 37 del 28/02/2021, che entrerà pienamente in vigore entro la fine dell’anno in attesa della relativa disciplina di attuazione ed integrazione.

1. La crescente rilevanza dell’agente sportivo

L’agente sportivo, noto alle cronache come procuratore sportivo, rappresenta l’emblema della complessa evoluzione che ha interessato il mondo dello sport nella sua interezza. Specialmente negli ultimi quarant’anni, l’aspetto economico-giuridico in materia è divenuto essenziale per la sopravvivenza stessa del sistema sport. Tematiche che oggi risultano ormai scontate, quali le sponsorizzazioni, i diritti televisivi e le trattative riguardanti gli atleti – con particolare riferimento al calciomercato – sono il frutto di crescenti studi che si sono avviati sia per interesse sia per la necessità di regolamentare un settore estremamente complesso ed in rapida espansione.
La figura dell’agente sportivo ha subìto una decisiva svolta a seguito della celebre sentenza Bosman [1]. La “liberalizzazione” del calciomercato ha trasformato l’agente in un professionista che, oltre a districarsi nella gestione dei rapporti tra società e atleti, deve possedere competenze specifiche in ambito giuridico. Sulla scorta di ciò, dal primo regolamento FIGC degli anni ’90, per esercitare la professione è necessario abilitarsi a seguito del superamento di due prove. Eccezion fatta per la riforma FIFA del 2015 – c.d. deregulation – che permetteva a chiunque fosse in possesso di minimi requisiti e dietro il pagamento dei relativi diritti, di iscriversi al registro ed esercitare la professione, è sempre stato previsto il superamento di una o più prove per la conseguente abilitazione.
Venendo alla normativa vigente, in Italia l’aspirante agente sportivo deve superare due esami abilitativi: il primo, c.d. generale, si svolge presso il CONI e ha ad oggetto “la verifica, scritta e/o orale, delle seguenti materie: diritto dello sport, istituti fondamentali del diritto privato e istituti fondamentali del diritto amministrativo [2]”; il secondo, c.d. speciale, presso la Federazione in cui l’agente intende svolgere la sua attività. È immediato rilevare come l’agente non possa più essere considerato un procacciatore di talenti ed un abile gestore di pubbliche relazioni: la componente professionalizzante è decisiva nella carriera di questa figura.

2. L’agente sportivo in ambito FIGC

Il riferimento all’agente sportivo nel settore calcistico è opportuno alla luce della completezza del relativo Regolamento.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), si definisce agente sportivo “il soggetto abilitato che in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più parti ai fini di quanto scritto al precedente art. 1, comma 2”. La norma menzionata prevede “l’iscrizione obbligatoria per tutti coloro che mettono in relazione due o più soggetti ai fini:

  1. della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserati presso la FIGC;
  2. del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC;
  3. del tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC”.

Gli elementi che assumono una centralità fondamentale in tali disposizioni riguardano la forma scritta dell’incarico, il mettere in relazione due o più parti ed il costante riferimento al professionismo. Un agente sportivo, per curare gli interessi di un calciatore e/o di una società sportiva, deve necessariamente utilizzare i modelli tipo annualmente predisposti dalla FIGC, a pena di inefficacia del relativo incarico. Trattasi a tutti gli effetti di un contratti di mandato che la giurisprudenza ha identificato come “contratto misto normativo [3]” a cui si applicano tanto le norme generali del Codice Civile quanto quelle specifiche federali. Le parti possono comunque integrare il mandato con ulteriori clausole, mediante allegazione di uno o più documenti che siano compatibili con le norme statali e sportive.
Attraverso il mandato sportivo, l’agente mette in relazione due o più parti. Al fine di evitare, in caso di assistenza contemporanea di società e calciatore nella medesima trattativa, conseguenze giuridiche relative al mandato per conflitto di interessi, l’agente è tenuto a sottoscrivere un mandato con ciascuna parte interessata ed indicare in ognuno di questi la presenza del conflitto. Si segnala inoltre, alla luce dell’applicabilità tanto della normativa civilistica quanto di quella sportiva, una differenza rilevante con il contratto di mandato ex art. 1703 c.c. e ss.: diversamente da quest’ultimo, il mandato sportivo non si estingue con la conclusione dell’affare; i suoi effetti perdurano anche successivamente nel limite massimo di due anni, rinnovabile con espressa pattuizione.
Ulteriore elemento di riflessione è dato dal soggetto a cui l’agente fornisce assistenza mediante mandato sportivo. In particolare, i calciatori minorenni non possono ricevere assistenza prima del compimento del 16° anno di età e l’agente non può ricevere compensi di alcun tipo. Con deroga alla previsione sul professionismo, il mandato sottoscritto tra un calciatore non professionista e un agente sportivo cessa automaticamente qualora entro gli otto mesi successivi alla sottoscrizione il calciatore non acquisisca lo status di professionista oppure non lo riacquisisca dopo averlo perso.
Questo principio fornisce l’assist per anticipare gli elementi fondamentali del nuovo regolamento agenti.

3. Le novità più rilevanti del D. Lgs. 37/2021

La disciplina del D. Lgs. 37/2021 si innesta, come anticipato, nel più ampio disegno di riforma dello sport. Con l’introduzione della categoria del “lavoratore sportivo”, che prescinde dall’appartenenza dello stesso al settore professionistico o dilettantistico, l’agente potrà assumere il mandato di tutti i lavoratori sportivi; cade così il limite temporale degli “otto mesi” relativo al calciatore non professionista.
Una rilevante differenza riguarda il mandato sportivo con il minore: questo potrà essere conferito sin dal 14° anno di età, con l’ulteriore previsione, in caso di minore straniero, di redazione obbligatoria del minore anche nella sua lingua. Rimane fermo il divieto della corresponsione di compensi a favore dell’agente, con una deroga che prevede la possibilità che sia la società di destinazione del ragazzo a poter riconoscere all’agente i corrispettivi per l’attività svolta.
Infine, in attesa dei relativi decreti di integrazione della disciplina, merita un cenno la questione dell’avvocato-agente, estremamente dibattuta tra gli addetti ai lavori. Le nuove norme prevedono la compatibilità tra l’iscrizione all’albo degli Avvocati ed al Registro degli agenti sportivi; sono inoltre fatte salve le competenze degli avvocati iscritti all’albo in materia di consulenza legale stragiudiziale a favore di lavoratori sportivi e società


[1] Corte di Giustizia, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, in Foro It., 1996, IV.
[2] Art. 12, comma 2 del Regolamento Agenti Sportivi CONI.
[3] Cass. 20 settembre 2012, n. 15934.