Art. 1456 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Clausola risolutiva espressa

Articolo 1456 - codice civile

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite (973, 1458).
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva (1454, 1517).

Articolo 1456 - Codice Civile

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite (973, 1458).
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva (1454, 1517).

Massime

Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto; in tale ultimo caso, pertanto, l’inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l’importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l’accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa. Cass. civ., sez. , II- 12 dicembre 2019, n. 32681

La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall’onere di provarne l’importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall’art. 1341, co. 2, c.c., neanche in relazione all’eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla. Cass. civ., sez. , III 5 luglio 2018, n. 17603

In tema di contratti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l’inadempimento di controparte senza doverne provare l’importanza e la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato, come in genere la risoluzione per inadempimento, non può dunque essere pronunciata d’ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiari di volersene avvalere. Differentemente, la risoluzione consensuale, o la sopravvenuta impossibilità della prestazione, che determinano automaticamente il venir meno del contratto, rappresentando fatti oggettivamente estintivi dei diritti nascenti da esso, possono essere accertati d’ufficio dal giudice. Cass. civ. sez. II 11 luglio 2003, n. 10935

Le fattispecie previste rispettivamente dagli artt. 1456 c.c. («clausola risolutiva espressa») e 1457 c.c. («termine essenziale per una delle parti») sebbene affini, riguardando entrambe la risoluzione di diritto, per inadempimento, del contratto con prestazioni corrispettive, presentano tuttavia propri e differenti presupposti di fatto, tra cui il diverso atteggiarsi della volontà della parte interessata al momento dell’inadempimento dell’altra, l’effetto risolutivo verificandosi – nella prima – con la dichiarazione dell’intenzione di avvalersi della facoltà potestativa attribuitale dalla legge e – nella seconda – con lo spirare di tre giorni a partire dalla scadenza del termine senza che essa abbia dichiarato all’altra di volere l’esecuzione – ne consegue che, invocata in giudizio l’applicabilità di un termine essenziale relativamente ad una data prestazione (nella specie, stipulazione del contratto definitivo), non può dedursi per la prima volta nel giudizio di legittimità la configurabilità nella relativa pattuizione di una clausola risolutiva espressa. Cass. civ. sez. II 23 settembre 1983, n. 5640

La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell’inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti. Cass. civ., sez. , VI-III 12 novembre 2019, n. 29301

Presupposto per l’applicazione della clausola risolutiva espressa è l’inadempimento della controparte di chi se ne avvale; ove tale inadempimento non sussista, la clausola può rilevare alla stregua di condizione risolutiva ex art. 1353 c.c., purché l’evento cui si riferisce sia sufficientemente determinato, e non rimesso alla mera volontà di una parte. Cass. civ., sez. , III 5 ottobre 2018, n. 24532

La clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per “gravi e reiterate violazioni” dell’altro contraente “a tutti gli obblighi” da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto detta locuzione nulla aggiunge in termini di determinazione delle obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione del contratto e rimette in via esclusiva ad una delle parti la valutazione dell’importanza dell’inadempimento dell’altra. Cass. civ., sez. , VI 11 marzo 2016, n. 4796

L’agire dei contraenti va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell’inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicchè, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l’inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente. Cass. civ., sez. , I 23 novembre 2015, n. 23868

L’azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ. tende ad una pronuncia di mero accertamento dell’avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell’inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell’esplicita dichiarazione dell’altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, differendo tale azione da quella ordinaria di risoluzione per inadempimento per colpa ex art. 1453 cod. civ., che ha natura costitutiva. Ne consegue che, in caso di fallimento del locatario, l’effetto risolutivo del contratto (nella specie, di locazione finanziaria) deve ritenersi già verificato ove la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa sia stata comunicata anteriormente alla data della sentenza di fallimento, spettando il relativo accertamento al giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo. Cass. civ., sez. , I 18 aprile 2013, n. 9488

La clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario, per l’articolo 1218 c.c., l’accertamento dell’imputabilità dell’inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa. Cass. civ. sez. III 6 febbraio 2007, n. 2553

La risoluzione di diritto del contratto conseguente all’applicazione di una clausola risolutiva espressa postula non soltanto la sussistenza, ma anche l’imputabilità dell’inadempimento, in quanto la pattuizione di tale modalità di scioglimento dal contratto, pur eliminando ogni necessità di indagine in ordine all’importanza dell’inadempimento, non incide, per converso, sugli altri principi regolatori dell’istituto della risoluzione, né, in particolare, configura un’ipotesi di responsabilità senza colpa, onde, difettando il requisito della colpevolezza dell’inadempimento, la risoluzione non si verifica né, di conseguenza, può in alcun modo essere legittimamente pronunciata. Cass. civ. sez. II 14 luglio 2000, n. 9356

La stipulazione di una clausola risolutiva espressa non significa che il contratto possa essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle parti, rimanendo fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto, con l’unica differenza che, per i casi già previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, la gravità dell’inadempimento non deve essere valutata dal giudice. Cass. civ. sez. lav. 16 maggio 1997, n. 4369

Quando la risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della dichiarazione del creditore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), la valutazione dell’incidenza dell’inadempimento sull’intero contratto è stata già compiuta dalle parti, la cui autonomia privata ha instaurato il collegamento tra singoli inadempimenti considerati nella clausola e risoluzione dell’intero contratto, con la conseguenza che tale collegamento non può più essere contestato né ai fini dell’accertamento giudiziale sull’avvenuta risoluzione, né agli effetti del risarcimento del danno, che va ricondotto al venire meno dell’intero contratto e non limitato al singolo inadempimento considerato nella clausola risolutiva espressa. Tantomeno, per pervenire ad una risoluzione dei danni risarcibili, può essere invocato l’art. 1227 c.c., in quanto, poiché la legge riconosce al contraente adempiente il potere di provocare la risoluzione del contratto, non può nella stessa condotta essere ravvisato un fatto colposo, ovvero il mancato impiego dell’ordinaria diligenza. Cass. civ. sez. I 28 gennaio 1993, n. 1029

L’azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., tendendo ad una pronuncia dichiarativa dell’avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell’inadempimento di una delle parti, previsto come determinante per la sorte del rapporto, ed in conseguenza della esplicita dichiarazione dell’altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ha presupposti, caratteri e natura sostanzialmente diversi dall’azione ordinaria di risoluzione, ex art. 1453 c.c., che tende ad una pronuncia costitutiva, previo l’accertamento, ad opera del giudice, della gravità dell’inadempimento; con la conseguenza che ove una delle due domande sia proposta per la prima volta in grado d’appello, essa deve considerarsi nuova, ai fini di cui all’art. 345, c.p.c. Cass. civ. sez. II 5 aprile 1990, n. 2803

La tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito rende inoperante la clausola risolutiva espressa prevista in un contratto di locazione, la quale riprende la sua efficacia se il creditore, che non intende rinunciare ad avvalersene, provveda, con una nuova manifestazione di volontà, a richiamare il debitore all’esatto adempimento delle sue obbligazioni. Tuttavia, in applicazione del generale principio di buona fede nell’esecuzione del contratto e del divieto dell’abuso del processo, non può essere imposto al locatore di agire in giudizio avverso ciascuno dei singoli analoghi inadempimenti, al fine di escludere una sua condotta di tolleranza. Cass. civ., sez. , VI- III 6 giugno 2018, n. 14508

La rinunzia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa non osta a che il mancato adempimento dell’obbligazione ivi contemplata assuma rilievo preponderante – in occasione del giudizio sulle reciproche inadempienze da compiersi ai sensi dell’art. 1453 c.c. – nella valutazione comparativa della loro gravità, stante l’originaria importanza che le parti attribuirono a quella specifica obbligazione, includendola nella clausola medesima. Cass. civ., sez. , III 18 settembre 2015, n. 18320

In tema di risoluzione dei contratti, costituisce rinuncia all’effetto risolutivo il comportamento del contraente che, dopo essersi avvalso della clausola risolutiva espressa, manifesti in modo inequivoco l’interesse alla tardiva esecuzione del contratto. Cass. civ. sez. I 1 agosto 2007, n. 16993

L’operatività della clausola risolutiva espressa viene meno in conseguenza della rinunzia della parte interessata ad avvalersene, ma, qualora si deduca la rinunzia tacita – che è pur sempre un atto di volontà abdicativa, ancorché non manifestato espressamente, bensì mediante comportamenti incompatibili con la conservazione del diritto – l’indagine del giudice volta ad accertarne l’esistenza, implicando la risoluzione di una questio voluntatis, deve essere condotta in modo che non risulti alcun ragionevole dubbio sull’effettiva intenzione del preteso rinunziante. La tolleranza dell’avente diritto – che può estrinsecarsi sia in un comportamento negativo (mancata comunicazione della dichiarazione di avvalersi della clausola subito dopo l’inadempimento), che in un comportamento positivo (accettazione di un adempimento parziale) – non costituisce di per sé prova di rinunzia tacita, ove non risulti determinata dalla volontà di non più avvalersi della clausola, ma da altri motivi, e il giudice, qualora accerti che non è configurabile una rinunzia tacita ma solo un comportamento tollerante, non può attribuire ad esso alcuna rilevanza giuridica ai fini della inoperatività della clausola risolutiva. Cass. civ. sez. I 18 giugno 1997, n. 5455

In tema di clausola risolutiva espressa, la sua rinuncia tacita da parte del creditore costituisce atto di volontà abdicativa, ancorché la volontà stessa venga manifestata, anziché espressamente, mediante comportamenti incompatibili con la conservazione del diritto. Ne consegue che l’indagine del giudice diretta ad accertarne l’esistenza, implicando sostanzialmente la risoluzione di una quaestio voluntatis, deve essere effettuata in modo che non residui alcun ragionevole dubbio sulla effettiva intenzione dell’asserito rinunziante. Cass. civ. sez. II 11 ottobre 1989, n. 4058 

Con riguardo a clausola che prevede la risoluzione di diritto del contratto in caso di mancata prestazione entro il termine pattuito, la proroga del termine, concessa dal creditore, non rappresenta comportamento incompatibile con l’intenzione di valersi del patto stesso, che rimane efficace nel suo originario contenuto in relazione al termine così modificato. Cass. civ. sez. II 7 maggio 1987, n. 4226

Il diritto potestativo di risolvere il contratto mediante la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è soggetto a prescrizione ai sensi dell’art. 2934 c.c., non trattandosi di diritto indisponibile o comunque di situazione giuridica soggettiva per cui tale causa di estinzione sia esclusa dalla legge e l’inizio della decorrenza del relativo termine coincide, secondo la regola generale dettata dall’art. 2935 c.c., con il momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere e cioè con il verificarsi dell’inadempimento, mentre il termine di prescrizione decennale del diritto alle altre singole prestazioni successive, distinte e periodiche, decorre dalle singole scadenze di esse, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l’interesse del creditore a ciascun adempimento. Cass. civ., sez. , III 15 marzo 2018, n. 6386

Istituti giuridici

Novità giuridiche