Art. 1482 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli

Articolo 1482 - codice civile

Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo (1460, 1481), se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali (2784 ss., 2808 ss.) o da vincoli derivanti da pignoramento (491 c.p.c.) o da sequestro (671 ss. c.p.c.), non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati (1460).
Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine (1454), alla scadenza del quale, se la cosa non è liberata, il contratto è risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell’art. 1479.
Se l’esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi non può chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione (1483, 1489, 1491).

Articolo 1482 - Codice Civile

Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo (1460, 1481), se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali (2784 ss., 2808 ss.) o da vincoli derivanti da pignoramento (491 c.p.c.) o da sequestro (671 ss. c.p.c.), non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati (1460).
Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine (1454), alla scadenza del quale, se la cosa non è liberata, il contratto è risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell’art. 1479.
Se l’esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi non può chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione (1483, 1489, 1491).

Massime

Il promissario acquirente di un immobile, garantito libero da ipoteche ma, in realtà, da esse gravato, può legittimamente rifiutare di stipulare il contratto definitivo finché tali formalità pregiudizievoli non siano cancellate dal promittente venditore e, al riguardo, ha la facoltà e non l’obbligo, ex art. 1482, comma 1, c.c. (applicabile al contratto preliminare), di chiedere al giudice la fissazione a quest’ultimo di un termine per la liberazione dal vincolo; ove, tuttavia, il promissario acquirente comunichi al promittente venditore, in presenza di un inadempimento grave di costui ed allo stesso imputabile, il proprio recesso dal contratto, quest’ultimo non può, per effetto dell’art. 1453, comma 2, c.c., attivarsi per ottenere la cancellazione della garanzia. Cass. civ., sez. , II 8 settembre 2017, n. 20961

In materia di vendita di cosa gravata da garanzie reali o altri vincoli non dichiarati dal venditore e ignorati dal compratore, l’art. 1482 c.c., applicabile indifferentemente alla vendita perfetta e al preliminare di vendita, mentre attribuisce al compratore la facoltà di sospendere il pagamento del prezzo, subordina tuttavia la risoluzione del contratto per inadempimento all’inutile decorso del termine stabilito dal giudice per liberare la cosa dai vincoli. Ne consegue che la domanda giudiziale di risoluzione, in deroga alla disposizione dell’art. 1453, comma 3, c.c., non ha l’effetto immediato di precludere alla parte inadempiente la possibilità di adempiere la propria obbligazione, cioè di liberare la cosa dal vincolo, sicché, ove il promittente venditore liberi tempestivamente la cosa venduta dal vincolo, deve ritenersi consentito al compratore, in deroga al citato art. 1453, di domandare l’adempimento del preliminare di vendita in luogo della risoluzione di esso. Cass. civ., sez. , VI 5 agosto 2015, n. 16388

In tema di preliminare di compravendita immobiliare, l’inadempimento del promittente venditore all’obbligo di provvedere alla cancellazione di una ipoteca iscritta sul bene oggetto del contratto, anche agli effetti del regolamento della caparra confirmatoria (articolo 1385 c.c.), non viene meno per la sola circostanza del pagamento del debito garantito in quanto il permanere dell’iscrizione ipotecaria determina un intralcio al commercio giuridico del bene non potendo, il promissario acquirente, invocare il pagamento come fatto estintivo della garanzia reale. Cass. civ. sez. II 29 maggio 2008, n. 14424

L’espressa dichiarazione del venditore che il bene compravenduto è libero da oneri o diritti reali o personali di godimento esonera l’acquirente dall’onere di qualsiasi indagine, operando a suo favore il principio dell’affidamento nell’altrui dichiarazione, con l’effetto che se la dichiarazione è contraria al vero, il venditore è responsabile nei confronti della controparte tanto se i pesi sul bene erano dalla stessa facilmente conoscibili, quanto, a maggior ragione, se essi non erano apparenti. Cass. civ. sez. II 19 gennaio 2006, n. 976

Il destinatario di una promessa di vendita immobiliare, ove la cosa sia gravata da vincoli reali (nella specie pignoramento) della cui esistenza egli non sia stato edotto, può esercitare, in luogo dell’azione di risoluzione del contratto per inadempimento, quella di esecuzione in forma specifica dell’obbligazione assunta dall’altra parte, ai sensi dell’art. 2932 c.c., nonché contestualmente la quanti minoris, in ragione della corrispondente diminuzione di valore del bene. Non gli è invece consentito chiedere, poiché si tratta di un facere infungibile, che il promittente venga condannato a liberare la cosa dai pesi di carattere reale da cui è onerata, neppure nella forma della condanna al pagamento del debito in vista del quale quei vincoli sono stati imposti: condanna che non potrebbe essere pronunciata in favore di un soggetto estraneo al giudizio e che comunque atterrebbe ugualmente ad un facere infungibile, insuscettibile di esecuzione forzata, appunto perché dovuto a un terzo. Cass. civ. sez. II 5 giugno 2000, n. 747

L’art. 1482 comma primo c.c., che prevede la facoltà del compratore di sospendere il pagamento del prezzo se la cosa venduta risulti gravata da vincoli o garanzie reali non dichiarati dal venditore e da lui ignorati, è applicabile anche nel caso di promessa unilaterale di vendita, con la conseguenza che il promissario può proporre domanda giudiziale di esecuzione specifica del contratto, sospendendo il pagamento del prezzo fino alla liberazione del bene e con l’ulteriore conseguenza che ove il pagamento del prezzo (o della residua parte di esso) debba essere eseguito al momento della stipula del contratto definitivo, il promissario che agisce per l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere detto contratto può chiedere che il pagamento che il giudice deve imporre solo come condizione per il verificarsi dell’effetto traslativo, derivante dalla pronuncia, sia subordinato all’estinzione ad opera ed onere della controparte degli anzidetti vincoli o garanzie. Cass. civ. sez. II 26 novembre 1997, n. 11839

La pattuizione che impegna il promittente venditore a liberare l’immobile promesso in vendita, entro un termine prefissato, dalle iscrizioni ipotecarie sussistenti al momento del contratto e note al compratore, non può considerarsi clausola di stile non espressiva di una volontà negoziale, in quanto comporta la sostituzione della regolamentazione convenzionale alla disciplina dell’art. 1482 c.c. e corrisponde, pertanto, ad un interesse concreto del compratore. Cass. civ. sez. II 12 giugno 1997, n. 5266

La norma contenuta nell’art. 1482 c.c. – applicabile analogicamente anche al contratto preliminare di vendita – con il facultare il compratore a sospendere il pagamento del prezzo se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramenti o da sequestri, non dichiarati dal venditore, nonché a chiedere al giudice di fissare a quest’ultimo un termine per liberarla, non esaurisce i rimedi a disposizione del compratore, ma gli concede soltanto un’alternativa ad ulteriore rafforzamento della sua posizione contrattuale ed a tutela del suo interesse all’adempimento, senza precludergli, quindi, la possibilità di esperire l’azione di risoluzione ove ne ricorrano gli estremi, ivi compreso quello della non scarsa importanza dell’inadempimento. Cass. civ. sez. II 11 novembre 1994, n. 9498

L’esistenza di garanzie reali o di vincoli da pignoramento o sequestro sull’immobile promesso in vendita – non dichiarate dal promesso venditore e ignorate dal promesso compratore – comporta per quest’ultimo sia la facoltà di sottrarsi all’adempimento con l’eccezione di inadempimento a norma dell’art. 1460 c.c., sia la facoltà di chiedere al giudice di stabilire un termine entro il quale la cosa promessa in vendita deve essere liberata dalle garanzie o dai vincoli che la gravano, scaduto inutilmente il quale il contratto è risolto, con obbligo del promesso venditore di risarcire il danno ai sensi dell’art. 1479 c.c. Tale richiesta di fissazione del termine, oltre che in via autonoma, può essere anche formulata congiuntamente con la domanda di risoluzione del contratto, che potrà essere accolta solo condizionatamente alla mancata liberazione del bene nel termine stabilito nella stessa sentenza, con la conseguenza che a tal fine il termine può essere fissato dal giudice anche senza una formale e specifica richiesta della parte compratrice in relazione a quella sua domanda di risoluzione per cui sia accertata l’inadempienza del venditore. Cass. civ. sez. II 23 febbraio 1982, n. 1119

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