Rivoluzione “Cartabia” – nasce il processo penale telematico

Parte I - Forma degli atti e deposito telematico

Dopo la riforma del 1988, che ha introdotto il rito accusatorio, soppiantando quello di matrice inquisitoria, la c.d. “Riforma Cartabia” è l’intervento legislativo più imponente che il sistema penale abbia conosciuto in epoca recente, sia sotto il profilo “quantitativo”, per il numero di articoli riformati o sostituiti, sia sotto quello “qualitativo”, per l’innovatività delle modifiche e l’introduzione di nuove categorie concettuali, quali quelle della giustizia riparativa, delle sanzioni sostitutive e delle pene detentive brevi, figure inedite e mai viste nell’ordinamento giuridico italiano.
Si tratta di un intervento di impatto rivoluzionario, soprattutto per quanto concerne la digitalizzazione del processo penale, il sostanziale abbandono del fascicolo cartaceo, l’introduzione di una terminologia tecnico-informatica e la nascita del procedimento paperless.
Nel presente lavoro ci si occuperà di quella parte della novella che ha previsto l’introduzione dell’atto digitale e del suo deposito telematico.
Senza pretesa di completezza, l’auspicio è di proseguire il lavoro – qui solo iniziato – con futuri elaborati aventi ad oggetto le altre sezioni della nuova legge.

Rivoluzione cartabia

1. Premessa di sistema

L’iter della riforma in oggetto prende l’avvio con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, per poi proseguire con l’emanazione del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 “Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”.
La novella si completa con la Legge 30 dicembre 2022, n. 199, di “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché’ in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”.

2. Il processo penale telematico

L’amministrazione della Giustizia in ambito penale aveva segnato, fino ad oggi, una certa refrattarietà all’uso della tecnologica digitale. Non era raro assistere, nelle aule dei Tribunali, alla declaratoria di inammissibilità di atti inviati con modalità telematiche, in assenza dell’inossidabile documento cartaceo.
La Riforma rompe questo concetto della Giustizia, sdoganando – al pari di quanto era già avvenuto nel rito civile – nel processo penale, la telematica e modalità, fino a poco tempo fa, futuristiche e neppure immaginabili, quale il documento nativo digitale, il portale telematico, la firma digitale, l’invio dei documenti mediante strumenti tecnologici, ecc.

3. Forma e sottoscrizione degli atti

Una riforma così sostanziale non poteva non partire dalla forma degli atti processuali, fino ad oggi quasi esclusivamente costituiti dal classico atto cartaceo.
Sono stati così modificati gli articoli 110 e 111 del codice di procedura penale, che di seguito si trascrivono.

3.1. Art. 110 (Forma degli atti)

L’art. 110 c.p.p. è stato completamente riscritto, ed oggi prevede:

1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità, l’interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.
2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l’accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.
4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell’ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici”.

Dalla lettura del primo comma dell’art. 110 c.p.p., che recita “gli atti sono redatti in forma di documento informatico”, si possono ricavare i primi due punti importanti della riforma:

  1. La forma telematica di redazione dell’atto non costituisce una mera facoltà o una possibilità, ma un vero e proprio obbligo. Non è, quindi, prevista l’opzione del mantenimento del documento cartaceo.
  2. Gli atti devono essere costituiti dal c.d. atto nativo digitale, non devono, quindi, essere prodotti attraverso una mera digitalizzazione del documento cartaceo che, perciò, non potrà essere scansionato/scannerizzato ma dovrà “nascere” in forma digitale. 

Il primo comma detta anche le caratteristiche che deve avere il documento informatico, che sono l’autenticità, l’integrità, la reperibilità, l’interoperabilità e, ove previsto, la segretezza.

Il comma 3 dell’art. 110 c.p.p. prevede una deroga alla formazione del documento in forma cartacea, allorquando per la natura dell’atto o per specifiche esigenze processuali, questo non possa essere redatto informaticamente.
Ai sensi del successivo quarto comma, il documento dovrà, comunque, essere convertito in forma digitale ad opera dell’Ufficio che l’ha redatto o ricevuto.

3.2. Art. 111 (Data e sottoscrizione degli atti)

1. Quando la legge richiede la data di un atto, informatico o analogico, sono indicati il giorno, il mese, l’anno e il luogo in cui l’atto è compiuto. L’indicazione dell’ora è necessaria solo se espressamente prescritta. […]
2-bis. L’atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l’attestazione da parte dell’autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha reso.
2-quater. Quando l’atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell’atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l’atto scritto o che riceve l’atto orale, accertata l’identità della persona, ne fa attestazione in fine dell’atto medesimo”.

La norma, sebbene riformata, non pone particolari problemi applicativi. L’unica nota degna di evidenza è che essa si applica non solo agli atti dei privati ma anche a quelli adottati dal Giudice.

3.3. Art. 111-bis (Deposito telematico)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 175- bis c.p.p., in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l’identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.
4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche».

Anche l’art. 111 bis conferma la regola secondo cui il deposito degli atti avviene esclusivamente in forma telematica, ribadendo, così, il definitivo e totale abbandono della carta stampata.
L’unica eccezione è data, anche in questo caso, dagli atti che le parti possono compiere personalmente (comma IV) e che, comunque, ai sensi dell’art. 110, comma IV, c.p.p., devono comunque essere trasformati prontamente in formato digitale.

3.4. Art. 111-ter (Fascicolo informatico e accesso agli atti)

1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l’autenticità, l’integrità, l’accessibilità, la leggibilità, l’interoperabilità nonché l’agevole consultazione telematica.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.
3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.
4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all’originale».

Le regole previste per l’atto informatico si applicano anche al fascicolo telematico, che deve presentare le medesime caratteristiche di autenticità, integrità, accessibilità, leggibilità e interoperabilità, nonché un’agevole consultazione telematica.
Qualora non sia possibile convertire un documento analogico (si pensi ad es. ad una mappa, una planimetria), si dovrà inserire nel fascicolo informatico un elenco dettagliato dei documenti acquisiti in formato analogico.
Un altro aspetto, per certi versi innovativo, è relativo al termine per il deposito degli atti telematici. A questo proposito è stato inserito il comma 6 bis all’art. 172 c.p.p., che prevede espressamente che il deposito può avvenire entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno utile, dilatando così, il termine di scadenza oraria fino alla fine della giornata, a prescindere dagli orari di apertura e chiusura delle cancellerie e degli uffici.
Da precisare che la norma parla di “accettazione da parte del sistema”, pertanto non è sufficiente il mero invio ma è necessario che il deposito venga preso in carico dal portale.

4. Malfunzionamenti del sistema

L’art. 175 bis c.p.p. è dedicato ai casi di malfunzionamento del sistema e prevede due possibilità: il malfunzionamento “certificato”, ossia quello che riguardi tutti i domini del Ministero della Giustizia e quello “non certificato”, quando si verifica in ambito locale.
In entrambi i casi, durante la pendenza del guasto, l’atto potrà essere depositato in forma analogica.
Ai sensi del comma V dell’art. 175 bis, le parti potranno essere rimesse in termini per il deposito telematico quando dimostrino che, per colpa a loro non imputabile, non abbiano potuto depositare il documento in formato cartaceo.

rivoluzione Cartabia

1. Premessa di sistema

L’iter della riforma in oggetto prende l’avvio con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, per poi proseguire con l’emanazione del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 “Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”.
La novella si completa con la Legge 30 dicembre 2022, n. 199, di “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché’ in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”.

2. Il processo penale telematico

L’amministrazione della Giustizia in ambito penale aveva segnato, fino ad oggi, una certa refrattarietà all’uso della tecnologica digitale. Non era raro assistere, nelle aule dei Tribunali, alla declaratoria di inammissibilità di atti inviati con modalità telematiche, in assenza dell’inossidabile documento cartaceo.
La Riforma rompe questo concetto della Giustizia, sdoganando – al pari di quanto era già avvenuto nel rito civile – nel processo penale, la telematica e modalità, fino a poco tempo fa, futuristiche e neppure immaginabili, quale il documento nativo digitale, il portale telematico, la firma digitale, l’invio dei documenti mediante strumenti tecnologici, ecc.

3. Forma e sottoscrizione degli atti

Una riforma così sostanziale non poteva non partire dalla forma degli atti processuali, fino ad oggi quasi esclusivamente costituiti dal classico atto cartaceo.
Sono stati così modificati gli articoli 110 e 111 del codice di procedura penale, che di seguito si trascrivono.

3.1. Art. 110 (Forma degli atti)

L’art. 110 c.p.p. è stato completamente riscritto, ed oggi prevede:

1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità, l’interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.
2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l’accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.
4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell’ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici”.

Dalla lettura del primo comma dell’art. 110 c.p.p., che recita “gli atti sono redatti in forma di documento informatico”, si possono ricavare i primi due punti importanti della riforma:

  1. La forma telematica di redazione dell’atto non costituisce una mera facoltà o una possibilità, ma un vero e proprio obbligo. Non è, quindi, prevista l’opzione del mantenimento del documento cartaceo.
  2. Gli atti devono essere costituiti dal c.d. atto nativo digitale, non devono, quindi, essere prodotti attraverso una mera digitalizzazione del documento cartaceo che, perciò, non potrà essere scansionato/scannerizzato ma dovrà “nascere” in forma digitale. 

Il primo comma detta anche le caratteristiche che deve avere il documento informatico, che sono l’autenticità, l’integrità, la reperibilità, l’interoperabilità e, ove previsto, la segretezza.

Il comma 3 dell’art. 110 c.p.p. prevede una deroga alla formazione del documento in forma cartacea, allorquando per la natura dell’atto o per specifiche esigenze processuali, questo non possa essere redatto informaticamente.
Ai sensi del successivo quarto comma, il documento dovrà, comunque, essere convertito in forma digitale ad opera dell’Ufficio che l’ha redatto o ricevuto.

3.2. Art. 111 (Data e sottoscrizione degli atti)

1. Quando la legge richiede la data di un atto, informatico o analogico, sono indicati il giorno, il mese, l’anno e il luogo in cui l’atto è compiuto. L’indicazione dell’ora è necessaria solo se espressamente prescritta. […]
2-bis. L’atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l’attestazione da parte dell’autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha reso.
2-quater. Quando l’atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell’atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l’atto scritto o che riceve l’atto orale, accertata l’identità della persona, ne fa attestazione in fine dell’atto medesimo”.

La norma, sebbene riformata, non pone particolari problemi applicativi. L’unica nota degna di evidenza è che essa si applica non solo agli atti dei privati ma anche a quelli adottati dal Giudice.

3.3. Art. 111-bis (Deposito telematico)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 175- bis c.p.p., in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l’identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.
4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche».

Anche l’art. 111 bis conferma la regola secondo cui il deposito degli atti avviene esclusivamente in forma telematica, ribadendo, così, il definitivo e totale abbandono della carta stampata.
L’unica eccezione è data, anche in questo caso, dagli atti che le parti possono compiere personalmente (comma IV) e che, comunque, ai sensi dell’art. 110, comma IV, c.p.p., devono comunque essere trasformati prontamente in formato digitale.

3.4. Art. 111-ter (Fascicolo informatico e accesso agli atti)

1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l’autenticità, l’integrità, l’accessibilità, la leggibilità, l’interoperabilità nonché l’agevole consultazione telematica.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.
3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.
4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all’originale».

Le regole previste per l’atto informatico si applicano anche al fascicolo telematico, che deve presentare le medesime caratteristiche di autenticità, integrità, accessibilità, leggibilità e interoperabilità, nonché un’agevole consultazione telematica.
Qualora non sia possibile convertire un documento analogico (si pensi ad es. ad una mappa, una planimetria), si dovrà inserire nel fascicolo informatico un elenco dettagliato dei documenti acquisiti in formato analogico.
Un altro aspetto, per certi versi innovativo, è relativo al termine per il deposito degli atti telematici. A questo proposito è stato inserito il comma 6 bis all’art. 172 c.p.p., che prevede espressamente che il deposito può avvenire entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno utile, dilatando così, il termine di scadenza oraria fino alla fine della giornata, a prescindere dagli orari di apertura e chiusura delle cancellerie e degli uffici.
Da precisare che la norma parla di “accettazione da parte del sistema”, pertanto non è sufficiente il mero invio ma è necessario che il deposito venga preso in carico dal portale.

4. Malfunzionamenti del sistema

L’art. 175 bis c.p.p. è dedicato ai casi di malfunzionamento del sistema e prevede due possibilità: il malfunzionamento “certificato”, ossia quello che riguardi tutti i domini del Ministero della Giustizia e quello “non certificato”, quando si verifica in ambito locale.
In entrambi i casi, durante la pendenza del guasto, l’atto potrà essere depositato in forma analogica.
Ai sensi del comma V dell’art. 175 bis, le parti potranno essere rimesse in termini per il deposito telematico quando dimostrino che, per colpa a loro non imputabile, non abbiano potuto depositare il documento in formato cartaceo.