Art. 1389 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Capacità del rappresentante e del rappresentato

Articolo 1389 - codice civile

Quando la rappresentanza è conferita dall’interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere (428, 1425), avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato (777).
In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato (323, 378, 779, 1261, 1471, 2233).

Articolo 1389 - Codice Civile

Quando la rappresentanza è conferita dall’interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere (428, 1425), avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato (777).
In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato (323, 378, 779, 1261, 1471, 2233).

Massime

Il contratto stipulato dal rappresentante, in forza di procura a vendere che sia stata annullata per incapacità d’intendere e di volere del rappresentato, ai sensi dell’art. 428, primo comma, c.c., deve ritenersi concluso da rappresentante senza potere, rimanendo estraneo alla disposizione di cui all’art. 1389 c.c., la quale disciplina la diversa ipotesi del contratto stipulato dal rappresentante in forza di procura validamente conferitagli dal rappresentato. Cass. civ., sez. , II 9 marzo 2012, n. 3787

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