Art. 1399 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Ratifica

Articolo 1399 - codice civile

Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall’interessato (1188, 1444, 1711, 1890, 2032, 2822), con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso (1350, 1392, 1403, 2805).
La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi (1445).
Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d’accordo sciogliere il contratto prima della ratifica (1327).
Il terzo contraente può invitare l’interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s’intende negata (1333, 1454, 1712).
La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.

Articolo 1399 - Codice Civile

Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall’interessato (1188, 1444, 1711, 1890, 2032, 2822), con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso (1350, 1392, 1403, 2805).
La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi (1445).
Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d’accordo sciogliere il contratto prima della ratifica (1327).
Il terzo contraente può invitare l’interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s’intende negata (1333, 1454, 1712).
La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.

Massime

La ratifica sana, con efficacia retroattiva, il difetto di potere rappresentativo del “falsus procurator” e tale regime giuridico, in mancanza di clausole o condizioni che ne conformino diversamente l’efficacia, non è modificabile in via interpretativa. Cass. civ., sez. , I 8 febbraio 2016, n. 2403

La ratifica dell’operato del rappresentante senza potere ex art. 1399 cod. civ. si estende all’intero contratto, comprese le clausole vessatorie (nella specie, di deroga alla competenza per territorio), non potendosi scindere arbitrariamente il contenuto della ratifica, ipotizzandone l’operatività per certe clausole e non per altre. Cass. civ., sez. , VI-III 24 marzo 2015, n. 5906

I negozi stipulati, in rappresentanza di altri, da chi non abbia il relativo potere, sono privi di ogni efficacia come tali, potendo acquistarla soltanto in seguito all’eventuale ratifica da parte dell’interessato ed esclusivamente nei confronti di quest’ultimo. Tale ratifica non ha valore di convalida di negozio annullabile, costituendo, invece, un atto negoziale diretto ad immettere, con effetto retroattivo, nella sfera giuridica dell’interessato il risultato dell’attività compiuta dal rappresentante senza poteri. Cass. civ. sez. II 26 novembre 2001, n. 14944

Perché, a norma dell’art. 1399 c.c., possa darsi ratifica del contratto concluso dal rappresentante senza poteri, occorre che detto contratto sia valido; infatti la mancanza di procura rileva soltanto ai fini dell’efficacia del contratto, che rimane sospesa in attesa della manifestazione di volontà del dominus. Cass. civ. sez. II 27 febbraio 1996, n. 1539 

La ratifica contemplata dall’art. 1399 c.c. si riferisce alla ipotesi di chi abbia contrattato come rappresentante senza averne i poteri, o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, mentre nel caso in cui taluno senza contemplatio domini abbia agito in nome proprio e per conto altrui, tutti gli effetti del contratto si producono in capo al mandatario e nessun rapporto può costituirsi fra mandante e terzo contraente, non avendo rilevanza ai sensi dell’art. 1705 c.c., l’eventuale conoscenza del mandato da parte di detto terzo. Cass. civ. sez. II 7 gennaio 1993, n. 78

La ratifica da parte dell’interessato a norma dell’art. 1399 c.c. degli atti compiuti dal falsus procurator è un atto unilaterale ricettizio e come tale consegue gli effetti che le sono propri quando l’atto stesso è portato a conoscenza dell’altro contraente mediante notificazione o quanto meno comunicazione. In mancanza, qualsiasi atto o dichiarazione dell’interessato è inidoneo ad estendere nei suoi confronti gli effetti del contratto concluso in suo nome da un terzo privo dei relativi poteri. Cass. civ. sez. II 7 maggio 1987, n. 4237

Nel caso della rappresentanza senza potere, la ratifica dell’attività svolta dal “falsus procurator” non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto il “dominus”, ma esige che tale soggetto ponga in essere una manifestazione di volontà, da portare a conoscenza dell’altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri, con efficacia retroattiva, gli effetti. Cass. civ., sez. , II 31 gennaio 2014, n. 2153

La ratifica di un contratto per il quale la legge prevede la redazione per iscritto “ad substantiam” (nella specie, contratto preliminare di compravendita immobiliare) può anche essere contenuta in un atto avente formale diverso contenuto, ma non può essere desunta da una serie di condotte o documenti complessivamente indicati come convergenti verso la dimostrazione dell’avvenuta ratifica, perchè in questa ipotesi si tenderebbe a fornire non la prova indiretta, ma quella per presunzioni, espressamente vietata dall’art. 2729, secondo comma, c.c.. Cass. civ., sez. , II 7 giugno 2011, n. 12308

La ratifica dell’operato del “falsus procurator”, pur non richiedendo l’impiego di formule particolari, per considerarsi validamente effettuata in osservanza del disposto di cui all’art. 1399, comma primo, c.c., non solo deve rispondere agli stessi requisiti di forma richiesti per l’atto posto in essere, ma deve provenire dal “dominus”. Ne consegue che, ove, nel corso di un giudizio per l’esecuzione di forma specifica ex art. 2932 c.c. di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, l’”electio amici” sia stata formulata dal solo procuratore e difensore munito di una semplice procura alle liti rilasciata ex art. 83  c.p.c.,  idonea  ad  abilitare  al  compimento  dei  soli  atti  processuali  e  non  anche a disporre, sul piano sostanziale, del diritto in contesa, l’atto resta privo di efficacia in assenza di una chiara ed univoca manifestazione di volontà del “dominus”, portata alla conoscenza della controparte, da cui desumersi l’intenzione di approvare l’atto compiuto dal “falsus procurator” e di farne propri i relativi effetti. Cass. civ., sez. , II 3 febbraio 2011, n. 2572

Il negozio compiuto dal “falsus procurator” non è invalido, ma soltanto “in itinere”, ovvero a formazione successiva, sicché il “dominus” può ratificare e fare propri gli effetti del negozio concluso in suo nome con effetti retroattivi. La ratifica è una dichiarazione di volontà unilaterale, che deve rispettare la forma prescritta per il contratto concluso dal “falsus procurator”, ed ha carattere ricettizio, richiedendo, per produrre effetto, la notifica o la comunicazione all’altro contraente. Cass. civ., sez. , II 28 dicembre 2009, n. 27399

La ratifica di un contratto, il quale – in relazione al suo oggetto – debba rivestire la forma scritta ad substantiam deve avere lo stesso requisito di forma richiesto per il contratto, restando altrimenti irrilevante il comportamento adottato dal rappresentato. Cass. civ. sez. II 20 novembre 2006, n. 24571

La ratifica di un contratto, pur non richiedendo l’impiego di formule particolari, essendo sufficiente che da essa risulti in modo inequivoco la volontà del dominus di rendere operante nella propria sfera giuridica l’atto compiuto dal rappresentante senza potere, deve, tuttavia, rivestire, per considerarsi validamente effettuata in osservanza del disposto di cui all’art. 1399, comma primo, c.c., la stessa forma scritta richiesta per il contratto, onde, qualora si tratti – come nella specie – di affitto di bene immobile produttivo di durata ultranovennale, essa richiede ad substantiam la forma scritta. (Omissis). Cass. civ. sez. III 16 novembre 2006, n. 24371 

La ratifica di un contratto, il quale – in relazione al suo oggetto debba rivestire la forma scritta ad substantiam deve avere lo stesso requisito di forma richiesto per il contratto e, quanto al contenuto, non richiede l’impiego di formule particolari, ma è sufficiente che risulti in modo inequivoco la volontà del dominus di rendere operante nella propria sfera giuridica l’atto compiuto dal rappresentante senza potere. In tal caso, il dominus attraverso un meccanismo integrativo che realizza una fattispecie a formazione progressiva, recupera interamente nella propria sfera giuridica ogni effetto del negozio posto in essere dal falsus procurator che, essendo pienamente valido, è rimasto solo temporaneamente inefficace –, ivi compresi sicuramente quelli di natura patrimoniale che sono legati alla conclusione del contratto da parte del rappresentante senza potere, come il versamento totale o parziale del prezzo e le caparre. Cass. civ. sez. II 30 agosto 2004, n. 17389

Per soddisfare l’esigenza della forma scritta della ratifica del contratto richiedente tale forma ad substantiam stipulato dal falsus procurator non è sufficiente un atto scritto il quale presupponga una già intervenuta volontà di far proprio il contratto, ma occorre che sia espressamente manifestata per iscritto tale volontà. Cass. civ. sez. II 18 luglio 1991, n. 7985

La ratifica, pur potendo risultare anche da facta concludentia quando il negozio rappresentativo non richiede ad substantiam la forma scritta, deve tuttavia contenere l’espressione chiara ed univoca della volontà del dominus di far propri gli effetti di un precedente contratto stipulato in nome e per conto di lui dal falsus procurator. Pertanto,tale volontà non può identificarsi nel mero rilascio di un assegno a favore di una persona, ancorché la stessa abbia agito, senza averne i poteri, in rappresentanza di quell’altra, trattandosi di un atto unilaterale svincolato dalla causa sottostante. Cass. civ. sez. II 14 maggio 1990, n. 4118

La ratifica tacita comporta che il soggetto falsamente rappresentato nel compimento del negozio si appropri della dichiarazione negoziale fatta dal falsus procuratore dei suoi effetti. Tuttavia, sia nel caso in cui la ratifica riguardi una dichiarazione negoziale unilaterale – ed a maggior ragione – nel caso in cui riguardi un negozio bilaterale (ad esempio un contratto), è necessario, ai fini della configurabilità della ratifica, che, rispettivamente, il controinteressato al negozio unilaterale o la parte che ha trattato con il falsus procurator nel negozio bilaterale siano posti in grado di percepire l’appropriazione, in modo da poter regolare di conseguenza il loro agire, venendo in gioco il loro affidamento. Ne consegue che non è, dunque, configurabile una fattispecie di ratifica tacita se i fatti e comportamenti che sarebbero idonei ad evidenziarla non siano stati percepiti e comunque conosciuti dal controinteressato al negozio unilaterale ratificato o dalla parte del negozio bilaterale ratificato. Cass. civ. sez. III 11 luglio 2006, n. 15699

La ratifica relativa al contratto concluso dal falso rappresentante per il quale non sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem può essere anche tacita e consistere, perciò, in qualsiasi atto o comportamento da cui risulti in maniera chiara ed univoca la volontà del dominus di fare proprio il negozio concluso in suo nome e conto dal falsus procurator. Il relativo accertamento spetta al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto fa motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici. Cass. civ. sez. III 12 gennaio 2006, n. 408

La ratifica tacita, per produrre effetti, non presuppone alcun atto formale di comunicazione alla controparte, essendo sufficiente che quest’ultimo sia comunque venuta a conoscenza dei fatti in cui la ratifica medesima si esprime. Cass. civ., sez. I , 19 febbraio 2003, n. 2469

La dichiarazione di ratifica di manifestazione di volontà, espressa dal rappresentante senza poteri, non deve necessariamente estrinsecarsi in maniera esplicita, ma può risultare anche per facta concludentia id est attraverso un comportamento del rappresentato dal quale sia chiaramente desumibile l’approvazione dell’operato di chi abbia assunto iniziative a suo nome pur in assenza dei relativi poteri di rappresentanza o comunque una volontà del dominus incompatibile con il rifiuto di tale operato. Ciò vale anche per la dichiarazione di volontà da ratificare per la quale sia richiesto un atto scritto ad substantiam ovvero ad probationem ove i facta concludentia dai quali desumere la ratifica rivestano tale forma e siano redatti per fini consequenziali alla stipulazione del negozio. Cass. civ. sez. II 17 ottobre 2001, n. 12652

La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta ad substantiam, stipulato da falsus procurator, non richiede che il dominus manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, ma può essere anche implicita – purché sia rispettata l’esigenza della forma scritta – e risultare da un atto che, redatto per fini che sono consequenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del dominus incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto idonea ratifica scritta del contratto concluso dal falsus procurator il rilascio della procura alle liti per citare in giudizio l’altra parte onde ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale). Cass. civ. sez. III 17 maggio 1999, n. 4794

La ratifica del negozio rappresentativo compiuto dal falsus procurator, sia che questo abbia agito senza averne i poteri, sia che abbia ecceduto i limiti delle facoltà conferitigli, può risultare, oltre che da dichiarazione espressa, anche da atti o fatti che implichino necessariamente la volontà del dominus di far proprio il negozio stesso, di cui conosca il contenuto, salva la necessità della forma scritta ove questa sia richiesta ad substantiam. Cass. civ. sez. II 15 novembre 1994, n. 9638

La disciplina del negozio concluso da un rappresentante senza poteri si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici, poiché l’organo competente ad esprimere la volontà dell’ente può procedere alla ratifica del contratto sottoscritto dal “falsus procurator”, per la quale è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, trattandosi di un contratto della P.A. Detta ratifica non deve necessariamente risultare da un atto che manifesti espressamente la volontà del “dominus”, potendo questa pure desumersi implicitamente da altro atto, comunque redatto per iscritto, che, formato per fini consequenziali alla stipula del contratto ratificato, esprima in modo inequivoco una volontà incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere, da valutarsi in base ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da idonea motivazione. (Fattispecie relativa a un contratto di patrocinio legale). Cass. civ., sez. , II 9 novembre 2018, n. 28753

L’attività di natura privatistica della P.A. resta soggetta alla generale disciplina del codice civile in materia di rappresentanza senza potere, così che il contratto di natura privatistica o, per il rinvio contenuto nell’art. 1324 c.c., l’atto unilaterale a carattere negoziale posto in essere dal legale rappresentante di un ente pubblico in assenza del necessario atto deliberativo dell’organo competente, in quanto equiparabile al negozio concluso dal falsus procurator (art. 1398 c.c. ), può formare oggetto di ratifica da parte del predetto organo ai sensi dell’art. 1399 c.c. L’accertamento del giudice di merito in ordine alla sussistenza o meno della ratifica costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici. Cass. civ., sez. , I 14 aprile 2006, n. 8876

Istituti giuridici

Novità giuridiche