Art. 1333 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Contratto con obbligazioni del solo proponente

Articolo 1333 - codice civile

La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile (1329) appena giunge a conoscenza (1335) della parte alla quale è destinata (1328).
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi (2964). In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso (1236, 1399, 1411, 1454).

Articolo 1333 - Codice Civile

La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile (1329) appena giunge a conoscenza (1335) della parte alla quale è destinata (1328).
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi (2964). In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso (1236, 1399, 1411, 1454).

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