Il titolo esecutivo

Il nostro ordinamento prevede che, per dare inizio ad un processo di esecuzione, è necessario che questo sia fondato su un valido titolo esecutivo, altrimenti la procedura non può avere inizio.
La legge prevede diverse tipologie di titoli esecutivi che sono, però, accomunati da alcune precise caratteristiche.

1. Caratteristiche generali dei titoli esecutivi

L’inderogabile necessità di porre a fondamento di un processo di esecuzione un valido titolo esecutivo, ci è indicata dall’art. 474 c.p.c.

Il diritto di credito contenuto all’interno del titolo esecutivo dovrà risultare inequivocabilmente:

  • Certo – il requisito di certezza è rimandato ai presupposti ritenuti necessari dalla legge;
  • Liquido – ovvero esattamente determinato nel suo ammontare;
  • Esigibile – non sottoposto quindi a condizioni di esigibilità o a termini prestabiliti.

Quindi, un creditore sprovvisto del titolo indicato nel predetto articolo del codice di procedura civile, non potrà procedere ad esecuzione forzata, ma dovrà attivare le opportune procedure volte alla creazione del titolo stesso e poi dare inizio al processo esecutivo.

2. Elenco dei titoli esecutivi

È sempre l’articolo 374 c.p.c. che ci fornisce un elenco su quelli che sono ritenuti dalla legge dei validi titoli di esecuzione. Sono ritenuti tali, quindi:

  • Le sentenze;
  • I provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva.

Queste due prime tipologie di titoli, derivano da un procedimento giudiziale. L’elenco continua, poi, con altri validi titoli conseguiti al di fuori delle aule giudiziarie, quindi stragiudiziali, e sono:

  • Le Scritture private autenticate e relative ad obbligazioni di somme di denaro;
  • Le cambiali;
  • I Titoli di credito per i quali la legge prevede la stessa efficacia della cambiale;
  • Atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

3. Formula esecutiva

Prima di intraprendere l’azione esecutiva, il possesso dei titoli fin qui indicati, deve essere comunicato al debitore attraverso l’atto di precetto. Qualora anche mediante quest’ultimo atto non si è avuta soddisfazione del proprio credito, allora potrà iniziare la procedura di esecuzione dinanzi alla competente autorità giudiziaria.
Il titolo allegato all’atto di precetto, dovrà essere completato dall’apposizione della formula esecutiva da parte del cancelliere, del notaio o di qualsiasi altro pubblico ufficiale previsto dal nostro ordinamento.

Il contenuto testuale della formula esecutiva è indicato all’ultimo comma dell’art. 475 c.p.c. e recita: “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”.

3.1 Casi di esclusione dell’obbligo di apposizione della formula esecutiva

La formula esecutiva, comunque, non deve essere apposta in ogni caso. Infatti, nelle ipotesi di scritture autentiche, cambiali o altri titoli di credito riconosciuti dalla legge, l’apposizione della predetta formula, così come indicata nel paragrafo precedente, non è necessaria.

Tabella consuntiva

GiudizialeStragiudizialeConseguenze
Sentenza di condannaAtti ricevuti da noti o altro pubblico ufficiale autorizzato a riaverliIdoneo a fondare l’espropriazione forzata e l’esecuzione di consegna o rilascio
Altri provvedimenti:
– Ordinanze anticipatorie;
Decreto ingiuntivo esecutivo;
– Verbali di conciliazione giudiziali (o ratificati dal giudice);
– Lodo arbitrale dichiarato esecutivo.
Idoneo a fondare l’espropriazione forzata e l’esecuzione di consegna o rilascio
Altri provvedimenti:
– Cambiali ed altri titoli di credito che godono di espressa efficacia esecutiva;
– Scritture private autenticate.
Idoneo, esclusivamente, a fondare l’espropriazione forzata

Fonti del titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.)