Art. 1800 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro

Articolo 1800 - codice civile

Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto alle norme del deposito (1766 ss.).
Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone pronta notizia agli interessati.
Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l’obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato (1703 ss.).
Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1573, 1574).

Articolo 1800 - Codice Civile

Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto alle norme del deposito (1766 ss.).
Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone pronta notizia agli interessati.
Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l’obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato (1703 ss.).
Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1573, 1574).

Istituti giuridici

Novità giuridiche