Art. 1369 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Espressioni con più sensi

Articolo 1369 - codice civile

Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto (1364).

Articolo 1369 - Codice Civile

Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto (1364).

Massime

In tema di interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione del contratto è riservata. Cass. civ., sez. , I 22 giugno 2017, n. 15471

In presenza di due patti contrattuali, ciascuno con chiaro significato, ma fra loro contrapposti, trova applicazione il criterio ermeneutico di cui all’art. 1369 c.c., sull’interpretazione più conveniente alla natura ed all’oggetto del contratto, tenendo conto che la norma, riferendosi alle ipotesi di «espressioni con più sensi», include il caso in cui un duplice senso sia evincibile, anziché dallo stesso contesto, da passi distinti del documento negoziale. Cass. civ. sez. I 20 maggio 1993, n. 5754

Nell’interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune – censurabile in sede di legittimità per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione – il giudice del merito può far ricorso alla regola d’interpretazione oggettiva dettata dall’art. 1369 c.c., solo previa dimostrazione della insufficienza dell’interpretazione soggettiva secondo i criteri (aventi carattere prioritario) dettati dagli artt. da 1362 a 1365 dello stesso codice. (Omissis). Cass. civ. sez. lav. 14 ottobre 1991, n. 10816

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