Il contratto di somministrazione, nel quale sia predeterminata la quantità di merce da fornire, non può essere considerato a tempo indeterminato con facoltà delle parti di recedere ad nutum (art. 1569 c.c.) — potendo il termine di durata, che è determinabile anche per relationem, considerarsi insito nell’esaurimento della fornitura per la quantità predeterminata. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6864 del 17 novembre 1983
Nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato ciascuna delle parti può dimostrare, per facta concludentia, la volontà di recedere dal rapporto in corso, salvo per il giudice il potere di stabilire in base alle clausole contrattuali, agli usi e alla natura della somministrazione, il termine congruo entro il quale il recesso debba avere efficacia. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1496 del 22 aprile 1977
A norma dell’art. 1569 c.c., non è necessario, per poter considerare il contratto di somministrazione a tempo determinato e, quindi, per escludere il diritto di ciascuna delle parti al recesso ad nutum, che la durata del contratto sia stata determinata in modo espresso, potendo, invece, i contraenti fissare il termine di durata per relationem con riferimento ad un certo avvenimento che dovrà in seguito verificarsi. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4228 del 15 novembre 1976
L’obbligo stabilito dall’art. 1569 c.c. in materia di somministrazione, di non recedere senza congruo preavviso, non può essere esteso ad una concessione gratuita di presa d’acqua fatta, senza alcuna determinazione di durata, a mero titolo di cortesia, giacché una siffatta concessione è caratterizzata dalla precarietà e dalla revocabilità. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1794 del 9 giugno 1972