Art. 1330 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Morte o incapacità dell'imprenditore

Articolo 1330 - codice civile

La proposta o l’accettazione, quando è fatta dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa (2082), non perde efficacia se l’imprenditore muore o diviene incapace (414, 1425) prima della conclusione del contratto (1722, 1270), salvo che si tratti di piccoli imprenditori (2083) o che diversamente risulti dalla natura dell’affare o da altre circostanze (1 l. fall.).

Articolo 1330 - Codice Civile

La proposta o l’accettazione, quando è fatta dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa (2082), non perde efficacia se l’imprenditore muore o diviene incapace (414, 1425) prima della conclusione del contratto (1722, 1270), salvo che si tratti di piccoli imprenditori (2083) o che diversamente risulti dalla natura dell’affare o da altre circostanze (1 l. fall.).

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