Art. 1469 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Contratto aleatorio

Articolo 1469 - codice civile

Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori per loro natura (1879, 1882) o per volontà delle parti (1467, 1472).

Articolo 1469 - Codice Civile

Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori per loro natura (1879, 1882) o per volontà delle parti (1467, 1472).

Massime

Il contratto è aleatorio qualora, già al momento della sua conclusione, l’alea sia, per legge o per volontà delle parti, elemento essenziale del sinallagma. Pertanto, l’aleatorietà non può derivare dall’apposizione di una condizione sospensiva, che incide sull’efficacia e non sulla struttura contrattuale, né dal versamento di una caparra, rientrando gli effetti di tale dazione nell’alea normale di un contratto sottoposto a condizione sospensiva. Cass. civ., sez. , II 28 febbraio 2013, n. 5050

L’incertezza circa l’entità del vantaggio e, correlativamente, della perdita di ciascun contraente all’atto della stipulazione del contratto, nella quale si concretizza l’alea, cioè il rischio del contratto aleatorio, deve essere obiettiva e dipendere dal verificarsi o meno di un evento futuro dedotto quale fonte dell’alea. Pertanto, un contratto tipicamente commutativo, quale la compravendita, non può qualificarsi aleatorio per volontà delle parti, per il solo fatto della mancata determinazione e precisazione del prezzo al momento della conclusione, che però sia pienamente determinabile in base agli elementi di riferimento indicati nel contratto medesimo. Cass. civ. sez. II 4 gennaio 1993, n. 10

Nei contratti aleatori per volontà delle parti, l’alea è estranea allo schema legale ed è introdotta con una specifica pattuizione. Ne consegue che, a fronte della domanda di rescissione per lesione di un contratto di tipo commutativo, quale la compravendita, la pattuizione relativa all’introduzione dell’alea nel negozio si pone come oggetto di un’eccezione in senso proprio, e non può essere rilevata d’ufficio. Cass. civ. sez. II 4 gennaio 1993, n. 10 

Il contratto aleatorio ricorre allorquando l’alea sia insita nella natura stessa del negozio o derivi da specifiche pattuizioni stabilite dai contraenti e lo caratterizzi nella sua interezza fin dalla formazione, per modo che in relazione al rischio, al quale si espongono i contraenti, divenga incerto per uno o per tutti i contraenti il vantaggio economico perseguito. Pertanto, è da escludersi l’ipotesi del contratto aleatorio quando ciascuna delle parti all’atto del perfezionamento del contratto ha avuto la possibilità di valutare il proprio rispettivo sacrificio e vantaggio. Cass. civ. sez. III 10 aprile 1970, n. 1003

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