1. Introduzione al reato di omicidio stradale
Come già detto nella parte introduttiva, l’omicidio stradale costituisce fattispecie di reato di recente introduzione nel nostro sistema penale. La sua “nuova” fonte normativa si rinviene nell’art. 589 bis c.p.
La pena generalmente prevista dal nuovo articolo va da un minimo di due anni a un massimo di sette anni. Sono, poi previste, una serie di circostanze aggravanti che conducono ad un aumento sostanziale della pena, che potrà raggiungere anche i diciotto anni di reclusione.
2. Circostanze aggravanti
La nuova disciplina relativa all’omicidio stradale prevede una serie di circostanze abbastanza dettagliate che conducono ad un aggravio della pena prevista. Di seguito una tabella riassuntiva delle singole circostanze aggravanti e dell’aggravamento della pena previsto.
Circostanza | Pena della reclusione |
guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica (con tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro) o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope | Da otto anni a dodici anni |
guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro | Da cinque a dieci anni |
Guida di veicolo in centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita | Da cinque anni a dieci anni |
al conducente che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagiona la morte di una persona | Da cinque anni a dieci anni |
al conducente di un veicolo che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona | Da cinque anni a dieci anni |
Tutti i casi sopra indicati sono soggetti ad un ulteriore aggravamento della pena se l’omicidio stradale è stato commesso da un soggetto:
- Sprovvisto di patente di guida;
- Con patente di guida sospesa;
- Con patente di guida revocata;
- Veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
3. Omicidio stradale plurimo
Ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 589 bis codice penale e relativo all’omicidio stradale, nel caso in cui dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale venga cagionata la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si dovrà applicare la pena prevista per la più grave delle violazioni previste aumentata fino al triplo.
All’aumento complessivo, però, la stessa norma pone un limite. Infatti, a prescindere dalla “sommatoria” di tutte queste circostanze aggravanti, la pena non potrà mai superare gli anni diciotto.
4. Fuga del conducente: la circostanza prevista dall’art. 589 ter c.p.
Per contrastare un fenomeno non molto raro nella pratica, ovvero il caso in cui il conducente che abbia causato un incidente si dia alla fuga, il legislatore ha voluto altresì inserire nel codice penale l’articolo 589 ter. Il predetto articolo, infatti, prevede un aumento di pena, da un terzo a due terzi e comunque con un computo della pena definitivo non inferiore a cinque anni, nel caso di fuga del conducente in caso di omicidio stradale.
5. Le circostanze attenuanti
Il penultimo comma dell’art. 589 bis c.p. prevede anche l’ipotesi di una circostanza attenuante, ovvero nel caso in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o omissione del conducente. Infatti, in tal caso la pena è diminuita fino alla metà.
6. Ultime dalla Corte di Cassazione
“In tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sussiste un rapporto di continuità normativa tra la circostanza oggettiva ad effetto speciale prevista dall’art. 589 cod. pen., formalmente abrogata dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, e l’autonoma fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 589-bis cod. pen., in quanto la predetta circostanza aggravante è stata pedissequamente riprodotta quale elemento costitutivo della nuova fattispecie incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, in virtù della predetta continuità normativa, la correttezza del raddoppio del termine di prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma sesto cod. pen. per il reato di omicidio colposo commesso sotto il vigore della previgente normativa).” (Cass. Sez. Penale III, n. 15238 del 15 maggio 2020)
“In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., non ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento della vittima perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell’evento colposo. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso l’attenuante in relazione ad un tamponamento violento che aveva causato la morte di una persona che, munita di cintura di sicurezza, si trovava alla guida di un’autovettura ferma al semaforo rosso, escludendo che potesse considerarsi fattore concausale, cui rapportare la minore gravità della condotta, il tipo di autovettura della vittima – d’epoca e priva di “air bag”, con telaio leggero e assetto estremamente basso – dotata, comunque, dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge per circolare).” (Cass. Sez. Penale IV, n. 13587 del 28 marzo 2019)
“In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento colposo, anche di minima rilevanza, della vittima o di terzi, o qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva riconosciuto l’attenuante in relazione ad un incidente stradale al quale aveva concorso anche l’attraversamento della carreggiata da parte di animali selvatici).” (Cass. Sez. IV Penale, n. 54576 del 6 dicembre 2018)