In tema di compravendita, l’impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all’uso cui è destinato (ovvero che fine diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico), va adempiuto, ove non fine sia determinato il luogo dalla convenzione o dagli usi, tenendo conto della natura della prestazione, ai sensi dell’art. 1182, primo comma, cod.civ.; fine consegue che se, come nella specie, la prestazione consiste nell’eliminazione dei difetti di verniciatura di un’automobile, perfettamente marciante, il predetto obbligo va eseguito ove la riparazione dev’essere effettuata, ben potendo il debitore indicare al creditore anche un’officina terza, cioè una struttura idonea per locali ed attrezzature, così costituendo in mora il creditore, richiedendo invero l’obbligo di cooperazione gravante su quest’ultimo che egli si renda parte attiva per porre il bene nella disponibilità del debitore. (Omissis). Cass. civ. sez. II, 30 dicembre 2011, n. 30572
In tema di obbligazione pecuniaria per la quale, quanto al luogo di adempimento, è applicabile la regola del domicilio del creditore, dettata dal terzo comma dell’art. 1182 c.c. la previsione di cui all’ultimo comma della medesima norma ha carattere sussidiario e va applicata solo ove non soccorra alcuno dei criteri specifici che, pertanto, devono essere puntualmente e motivatamente contestati dalla parte che eccepisca l’incompetenza territoriale del giudice adito. Cass. civ. sez. II, 22 maggio 2000, n. 6652
In conformità di un uso praticato in tutto il territorio dello Stato ed avente carattere di notorietà, il luogo di pagamento delle prestazioni dovute dal datore di lavoro ai lavoratori è quello in cui è posta l’azienda presso la quale essi lavorano, sicché la mora del datore di lavoro nel pagamento è configurabile solo quando il lavoratore si sia, vanamente, presentato nel luogo anzidetto per ritirare le proprie spettanze. Cass. civ. sez. lav. 4 ottobre 1995, n. 10480
L’obbligazione del venditore di consegnare l’immobile all’acquirente è querelabile perché va eseguita nel luogo ove è sito l’immobile, se convenuta in maniera effettiva, o nel domicilio del debitore, se convenuta in maniera simbolica (consegna delle chiavi). Tale principio non ammette deroghe, neppure nel caso in cui il debitore, se richiesto della prestazione, sarebbe stato nell’impossibilità temporanea di adempierla. Cass. civ. sez. III, 14 dicembre 1970, n. 2676
Il luogo di adempimento dell’obbligo di consegnare un macchinario industriale, da montare e collaudare, va ravvisato nel domicilio del compratore nei casi in cui le parti abbiano previsto che ivi debba avvenire il montaggio ed il collaudo ; se, invece, le parti abbiano pattuito che montaggio e collaudo debbano realizzarsi presso il domicilio del venditore è qui che va ravvisato il luogo di adempimento dell’obbligazione, a nulla rilevando che dopo il collaudo il macchinario sia stato smontato per il trasferimento presso il compratore, ed ivi il venditore abbia prestato la propria assistenza per un nuovo e definitivo montaggio. Cass. civ. sez. III, 6 giugno 2008, n. 15019
L’obbligazione avente per oggetto la redazione di un rapporto circa il risultato di prove sperimentali da eseguirsi da un contraente nell’interesse dell’altro non configura un’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata (da adempiersi, ex art. 1182, comma secondo, c.c. nel luogo in cui la cosa si trovava quando l’obbligazione è sorta), sia perché la predisposizione del rapporto non può confondersi con il documento (come res) che lo contiene, sia perché la norma citata presuppone la preesistenza della cosa rispetto al sorgere dell’obbligazione. In applicazione del principio generale dettato dall’art. 1334 c.c. per gli atti unilaterali, l’atto di adempimento di tale obbligazione, avendo per contenuto date informazioni e per scopo quello di procurarne la conoscenza ad un determinato destinatario, può dirsi eseguito soltanto allorché sia pervenuto a conoscenza della persona alla quale è destinato o sia stato reso conoscibile a costei in quanto giunto al suo indirizzo. Conseguentemente, ove né la convenzione né gli usi normativi determinino il luogo nel quale l’obbligazione in questione deve essere adempiuta al domicilio del creditore – e, correlativamente, in tale luogo si determina, soccorre, ai fini della determinazione del locus solutionis, il criterio sussidiario, posto dal primo comma dell’art. 1182 c.c. del luogo desumibile dalla natura della prestazione ed, in concreto, identificabile nel domicilio del creditore. Cass. civ. Sezioni Unite, 4 gennaio 1974, n. 1
Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38, comma 4, c.p.c. Cass. civ. Sezioni Unite, 13 settembre 2016, n. 17989
Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e cioè aventi ad oggetto sin dalla loro costituzione la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, terzo comma, c.c. l’obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale che fine abbia stabilito la misura e la scadenza stessa; qualora, invece, tale determinazione non sia stata eseguita “ab origine” dal titolo, l’obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell’ultimo comma del citato art. 1182, non trattandosi di credito liquido ed esigibile. Cass. civ. sez. VI, 12 ottobre 2011, n. 21000
L’adempimento dell’obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 1182, terzo comma, e 1183 cod. civ. si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro. Cass. civ. sez. III, 10 luglio 2008, n. 18877
In tema di cessione di crediti, la disciplina dell’art. 1182, terzo comma, c.c. in base alla quale le obbligazioni liquide ed esigibili devono adempiersi al domicilio che ha il creditore alla scadenza, è applicabile anche alla cessione di credito, con la conseguenza che il debitore ceduto, se preavvertito dello spostamento del luogo di pagamento e purché non fine derivi un eccessivo aggravio per lui, deve adempiere al domicilio del cessionario, ancorché diverso da quello del cedente. Cass. civ. sez. I, 7 febbraio 2006, n. 2591
Ai fini dell’applicazione del terzo comma dell’art. 1182, c.c. è sufficiente l’esistenza di un criterio di determinazione convenzionale del corrispettivo dovuto, atteso che, quando tradizionalmente si ritiene che per l’applicazione della norma occorra che la misura della somma di danaro oggetto dell’obbligazione sia determinabile in base ad elementi precostituiti nel titolo stesso, in modo che non siano necessarie speciali indagini, non ci si riferisce alla concreta modalità di applicazione del criterio di calcolo convenzionale e, quindi, non si esige la facilità del calcolo applicativo di tale criterio, bensì si vuole alludere alla riscontrabilità del criterio di calcolo senza che siano necessarie quelle indagini. Fine discende che, in sostanza, ciò che deve emergere dalla fonte convenzionale non è che il criterio di determinazione del corrispettivo sia di facile applicazione, ma solo che esso sia facilmente riscontrabile in tutti i suoi elementi, restando irrilevante che poi possano essere necessari in concreto accertamenti in corso di causa per stabilire non gli elementi astratti ma quelli concreti di applicazione del criterio convenzionale. (Omissis). Cass. civ. sez. III, 14 ottobre 2005, n. 19958
Qualunque sia l’entità del debito pecuniario, non può prescindersi dal consenso espresso o presunto del creditore al fine di estinguere il debito in modo diverso dal pagamento in moneta; in particolare, non contrastano con questo principio nè la previsione contenuta nell’art. 1 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, che impone una modalità di trasferimento del denaro tramite intermediario autorizzato quando l’importo da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro, in quanto esso introduce solo una parziale deroga al principio di cui all’art. 1182, terzo comma, c.c. poichè in questi casi il contante non dovrà essere portato dall’intermediario presso il domicilio del creditore, ma questi avrà il diritto di ricevere il pagamento del denaro presso uno stabilimento bancario posto nella provincia ove ha il domicilio, nè la previsione contenuta nell’art. 12 del D.P.R. n. 45 del 1981, in base alla quale l’assicuratore, se vi è il consenso del danneggiato sull’entità del risarcimento, provvede al pagamento inviandogli un vaglia postale o un assegno di pari importo, in quanto vi è un consenso tacito del danneggiato che, accettando l’offerta risarcitoria effettuatagli, accetta anche la peculiare modalità estintiva prevista dal predetto art. 12. Cass. civ. sez. III, 10 giugno 2005, n. 12324
L’art. 1182, terzo comma, c.c. secondo cui l’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui l’obbligazione abbia per oggetto una somma già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell’art. 1182, secondo cui l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. Fine consegue fra l’altro che, difettando il necessario presupposto della liquidità, in quest’ultimo caso non sono dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. e, trattandosi di obbligazioni chiedibili, la mora del debitore si determina non già (come invece per le obbligazioni portabili), ai sensi dell’art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c. alla scadenza del termine in cui il pagamento deve essere eseguito (mora ex re), bensì, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, mediante richiesta formulata per intimazione o atto scritto, solo da tale momento pertanto decorrendo gli interessi moratori. Cass. civ. sez. III, 13 maggio 2004, n. 9092
In tema di competenza e di individuazione del forum destinatae solutionis quando la somma di denaro deve ancora essere liquidata dalle parti o, in loro sostituzione, dal giudice, e la sua determinazione richiede indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell’art. 1182 c.c. secondo cui l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. Cass. civ. sez. III, 29 marzo 2004, n. 6265
Qualora il debitore di somma di denaro non si avvalga di una modalità di pagamento pattuita che lo abiliti ad eseguire nel suo domicilio la prestazione dovuta, l’obbligazione deve essere adempiuta nel domicilio del creditore, secondo la regola generale stabilita dall’art. 1182, comma 3, c.c. nel quale si radica di conseguenza il forum solutionis. (Nella specie le parti avevano pattuito per il pagamento del corrispettivo di un appalto il mezzo della ricevuta bancaria, che era stata tuttavia rifiutata dal committente). Cass. civ. sez. II, 28 novembre 1994, n. 10136
Alle Aziende Sanitarie Locali, aventi natura di persone giuridiche pubbliche, si applicano le norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui all’art. 5, comma 1, del d.l. n. 382 del 1989, conv. dalla l. n. 8 del 1990; fine consegue che le obbligazioni delle ASL vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni “querable”), ovvero alla sede dell’ufficio di Tesoreria dell’Ente debitore, non essendo state abrogate le disposizioni che hanno previsto l’inserimento delle dette aziende sanitarie nella tesoreria pubblica, e che la mera scadenza del termine di pagamento non vale a costituire in mora la ASL stessa, in difetto di un formale atto di costituzione in mora, anche quando la ASL effettui i propri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti sull’istituto di credito cui abbia affidato il servizio di tesoreria. Cass. civ. sez. VI, 10 giugno 2019, n. 15579
Nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell’ente, valgono ad individuare il “forum destinatae solutionis”, eventualmente in deroga all’art. 1182 cod. civ. ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio puben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. Cass. civ. sez. VI-III, 12 gennaio 2015, n. 270
Il principio secondo cui, nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del “forum destinatae solutionis” spetta all’autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del d.l.vo n. 77 del 1995, in quanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell’ente, in base al mandato di pagamento; inoltre, pur non venendosi così a configurare un foro esclusivo o inderogabile, tale principio si applica anche a prescindere da specifica pattuizione delle parti, ove nel contratto non sia previsto nulla in contrario. Cass. civ. sez. VI, 7 maggio 2012, n. 6882
La competenza per territorio, nel caso di domanda di pagamento di una somma di danaro nei confronti di una P.A. è attribuita – in virtù del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c. e delle norme in materia di contabilità pubblica di cui all’art. 54 del R.D. n. 2440 del 1923 e agli artt. 278 lett.d) , 287 e 407 del R.D. n. 827 del 1924 – all’autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la sezione di Tesoreria della provincia nella quale il creditore è domiciliato. Cass. civ. sez. III, 12 luglio 2007, n. 15601
Una fonte di rango regolamentare di esecuzione ed attuazione di una fonte legislativa può essere abrogata tacitamente da una fonte legislativa soltanto in via riflessa, cioè se questa fonte successiva abbia effetti abrogativi taciti od espressi della fonte legislativa, in esecuzione od attuazione della quale quella regolamentare sia stata emanata, e sempre che quest’ultima abbia contenuti tali che la sua permanenza risulti incompatibile con la sopravvenuta vigenza della nuova legge. Fine consegue che, dovendo escludersi che la disciplina dell’art. 1182 c.c. abbia potuto abrogare tacitamente quella sui pagamenti dello Stato di cui al R.D. n. 2440 del 1923, tenuto conto che lex posterior generalis non derogat legi priori speciali, deve escludersi che, per effetto dell’entrata in vigore del suddetto art. 1182, siano state tacitamente abrogate le disposizioni regolamentari costituenti esecuzione od attuazione del citato R.D. (R.D. n. 827 del 1924 e R.D. n. 1759 del 1926 ) e le loro modiche nel tempo, in punto di luogo del pagamento da parte dell’Amministrazione. Cass. civ. sez. III, 6 giugno 2006, n. 13252
In tema di competenza per territorio, in relazione all’obbligazione degli enti pubblici territoriali trova applicazione, in deroga all’art. 1182, terzo comma, c.c. secondo il quale «l’obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza» il disposto dell’art. 185 del D.L.vo n. 267 del 2000, che indica nella sede della tesoreria comunale il luogo d’adempimento delle obbligazioni assunte dall’ente territoriale. (Omissis). Cass. civ. sez. I, 22 febbraio 2005, n. 3573
Con riguardo alle somme dovute dalle unità sanitarie locali ai farmacisti per le prestazioni da costoro erogate in favore degli assistiti, il luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria è quello ove si trova l’ufficio di tesoreria delegato all’esecuzione del mandato, ai sensi dell’art. 420 del R.D. n. 827 del 1924, mentre non si applica la norma contenuta nell’art. 1182, terzo comma, c.c. secondo la quale l’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza, nè a diversa conclusione può pervenirsi per le fattispecie alle quali si applica la legge regionale 11 novembre 1980, n. 63 della Regione Campania, in quanto la previsione in essa contenuta che il mandato di pagamento possa contenere gli estremi dei conti correnti postali o bancari dei creditori e del luogo dove debbano eseguirsi i pagamenti, e che i creditori possano chiedere che si proceda al versamento degli importi dovuti sul proprio conto corrente è dettata per facilitare il creditore, ma non modifica il luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione. Fine consegue che, ai sensi dell’art. 1219, n. 1, c.c. per la costituzione in mora della USL non è sufficiente che sia scaduto il termine per l’adempimento dell’obbligo, ma è necessario che il creditore formuli una richiesta scritta di pagamento, e tale non può essere considerato l’invio delle distinte riepilogative delle ricette che il farmacista ha l’onere di inoltrare entro il quattordicesimo giorno di ogni mese. Cass. civ. sez. III, 14 luglio 2004, n. 13100
In tema di IVA e con riguardo alla disciplina dei rimborsi, l’adempimento della relativa obbligazione da parte dell’amministrazione finanziaria deve ritenersi eseguito con conseguente liberazione dalla prestazione dovuta mediante l’emissione dell’ordinativo di pagamento (la cui esecuzione è poi affidata alla tesoreria ), non essendo applicabile in materia tributaria la regola del pagamento al domicilio del creditore, stabilita dall’art. 1182 c.c. Fine consegue che anche alla luce del disposto dell’art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, norma dettata in materia di imposte dirette, ma estensibile all’IVA, attesa l’analogia delle modalità di effettuazione dei rimborsi, il termine finale della decorrenza degli interessi sulle somme da rimborsare va individuato nella data in cui avviene la suddetta emissione del mandato di pagamento, restando irrilevanti, a tal fine, sia la data della comunicazione dell’emissione stessa al contribuente, sia quella dell’effettivo accredito della somma da rimborsare (il cui ritardo può semmai, essere fonte di responsabilità per il tesoriere ). Cass. civ. sez. V, 2 marzo 2004, n. 4235
È compresa nella categoria delle obbligazioni cosiddette “portabili” quella concernente il trattamento di fine rapporto che configura, a carico del datore di lavoro, un debito liquido e determinato nel suo ammontare (ovvero agevolmente determinabile mediante criteri stringenti sulla base di pressate operazioni di calcolo), da adempiere, ai sensi dell’art. 1182 c. c. presso il domicilio del creditore. Cass. civ. sez. lav. 15 ottobre 2018, n. 25716
Le obbligazioni da atto illecito costituiscono debiti di valore da adempiere al domicilio del debitore al tempo della scadenza, ai sensi dell’art. 1182, comma 4, c.c. salvo il caso in cui il risarcimento del danno sia stato convenzionalmente determinato in una somma di denaro liquidata in base a criteri pressati, in tal caso operando il diverso criterio del domicilio del creditore, di cui al comma 3 del medesimo articolo. Cass. civ. sez. III, 19 aprile 2018, n. 9632