Il casellario giudiziale

Il casellario giudiziale, definito anche “casellario giudiziario”, viene richiesto in diversi contesti e dal suo esito ne potrà derivare, ad esempio, una mancata assunzione. Ma cosa si intende per casellario giudiziale? E a cosa serve?

1. Cosa è il casellario giudiziale

Attualmente il casellario giudiziale è disciplinato dal D.P.R. 14.11.2002 n. 313. La sua definizione può essere desunta dall’articolo due del predetto decreto, che lo definisce come “l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati”.
In buona sostanza, quindi, si tratta di uno strumento con cui ogni Procura della Repubblica italiana attesta l’eventuale presenza di provvedimenti giudiziari, ovvero amministrativi, in capo a un determinato soggetto.

2. La differenza con il casellario dei carichi pendenti

Bisogna prestare attenzione nel non confondere il casellario giudiziale con il casellario dei carichi pendenti, poiché mentre il primo ha la funzione informativa indicata nel paragrafo precedente, il secondo ha la diversa funzione di indicare i provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualità di imputato.

3. Quali sono i provvedimenti giudiziari che si iscrivono nel casellario giudiziale?

Si elencano di seguito i provvedimenti che dovranno essere iscritti, in maniera sintetica, all’interno del casellario giudiziale:

a.I provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l’oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all’articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
b.I provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l’amnistia, l’indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;
c.I provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
d.I provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
e.I provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
f.I provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l’imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza;
g.I provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all’articolo 66, terzo comma, e all’articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
h.I provvedimenti  giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;
i.I provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
l.I provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
m.I provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
n.I provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
o.I provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori;
p.I provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca;
q.I provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l’imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito;
r.I provvedimenti giudiziari relativi all’espulsione a titolo di sanzione  sostitutiva o alternativa  alla detenzione;
s.I provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi;
t.I provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;
u.qualsiasi  altro  provvedimento  che  concerne  a norma di legge i provvedimenti  già  iscritti,  come  individuato  con decreto del Presidente  della  Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

4. Come vengono riportati i provvedimenti all’interno del casellario giudiziale?

Chiaramente, all’interno del casellario giudiziale non dovranno essere riportati per intero i provvedimenti emessi verso il soggetto per cui ne viene fatta richiesta. Il D.P.R. 14.11.2002 n. 313, all’articolo 4 prevede, infatti, che dovrà solo esserne riportato un estratto, che dovrà indicare:

  • Generalità;
  • Numero identificativo del procedimento;
  • Autorità che ha emesso il provvedimento;
  • Data e dispositivo del provvedimento;
  • Norme applicate.

I dati fin qui elencati dovranno essere riportati per qualsiasi genere di provvedimento. Nel caso in cui, però, quest’ultimo dovesse essere di carattere penale, dovranno essere aggiunte le seguenti indicazioni:

  • Luogo, data dell’infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato;
  • Pena principale, pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, misure alternative alla detenzione con riferimento a ciascun reato;
  • Misura di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità, dichiarazione di tendenza a delinquere.

5. Quando vengono eliminate le iscrizioni dal casellario giudiziale?

La legge prevede che in determinate circostanze i provvedimenti iscritti all’interno del casellario giudiziale dovranno essere rimossi. Tali ipotesi corrispondono, oltre al caso in cui il soggetto abbia compiuto gli 80 anni di età, anche ai casi in cui il provvedimento:

  • sia stato oggetto revoca o revisione o a norma dell’art. 673 c.p.p.;
  • sia stato dichiarato mancante o non esecutivo o dei quali è stata sospesa l’esecuzione o disposta la restituzione nel termine, ai sensi dell’art. 670 c.p.p.;
  • abbia dichiarato il proscioglimento o il non luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni per il caso del delitto e tre per il caso delle contravvenzioni, a far data dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui è scaduto il termine per presentare l’impugnazione.
  • Abbia come oggetto una condanna per contravvenzione per la quale è stata inflitta l’ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita o si è estinta;
  • Sia di proscioglimento per difetto di imputabilità relativo ai reati di competenza del giudice di pace;
  • Sia stato emesso dal giudice di pace, dopo che siano trascorsi cinque anni nel caso di pena pecuniaria e dieci anni in caso di pena detentiva;
  • Di dichiarazione di fallimento dell’imprenditore, venga revocato in maniera;
  • Di espulsione, quando viene annullato con provvedimento definitivo

6. Come fare per chiedere il certificato del casellario giudiziale

I casi in cui a un cittadino viene richiesta l’esibizione del proprio casellario giudiziale sono sempre più frequenti e, per questo, il Ministero della Giustizia ha previsto la possibilità di chiedere il casellario giudiziale online sul sito del Ministero, nella sezione dedicata ai servizi al cittadino. Si segnala di seguito l’url dove effettuare la prenotazione: https://certificaticasellario.giustizia.it/sac/prenotacertificato
Dopo aver effettuato l’accesso, sarà sufficiente seguire le istruzioni per la prenotazione del certificato, che potrà avvenire con carattere di urgenza o con carattere di non urgenza.

7. Massime ufficiali relative al casellario giudiziale

Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, ferma restando la non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione. (Cass. Penale Sez. Unite, sentenza del 24 settembre 2019 n. 38954)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e in quello penale chiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni della condanna per il reato di cui all’art. 186 cod. strada dichiarato estinto per esito positivo dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. (Cass. penale sez. 1, Ordinanza del 19 aprile 2019 n. 17270)