L’imputato

L’imputato consiste nella persona che è accusata di aver commesso almeno uno tra i reati previsti dal nostro ordinamento penale. Talvolta però, questo sostantivo viene utilizzato in maniera impropria, poiché viene fatta spesso confusione con la persona indagata. All’imputato è dedicato l’intero titolo IV del libro I del codice di procedura penale.
Di seguito saranno analizzate le caratteristiche necessarie, previste dal codice, per qualificare un soggetto come imputato.

1. Cenni introduttivi

L’individuazione del momento in cui un soggetto assume la qualità di imputato viene effettuata, per necessità del sistema penale, al fine di creare una netta separazione tra la fase delle indagini preliminari e quella dell’esercizio dell’azione penale.
Nella fase delle indagini preliminari l’attribuzione di un reato presenta carattere precario, invero, nella fase del processo vero e proprio il dubbio sulla non fondatezza della notizia di reato risulta superato intervenendo, quindi, la formulazione dei capi di imputazione.

2. L’assunzione della qualità di imputato

L’assunzione della qualità dell’imputato è fattispecie espressamente prevista dall’art. 60 c.p.p. Ai sensi della predetta norma di legge, infatti, tale assunzione coincide con l’atto che contiene formalmente l’individuazione della persona a cui un determinato fatto storico penalmente rilevante viene attribuito. L’art. 60 c.p.p. indica gli atti tipici dai quali tale assunzione scaturisce.

3. Le garanzie previste per l’imputato estese anche alla persona indagata

A tutela dell’imputato sono previsti una serie di diritti nonché una serie di garanzie. La norma contenuta all’interno dell’articolo 61 del codice di procedura penale prevede che tali diritti e garanzie debbano essere estese anche alla persona che, pur non essendo ancora individuabile come imputato, risulti essere sottoposta alle indagini preliminari.
Da un punto di vista temporale, un soggetto diviene persona sottoposta alle indagini preliminari a seguito del ricevimento da parte della polizia giudiziaria o del pubblico ministero di un’incolpazione nei sui confronti.
Il secondo comma dell’art. 61 c.p.p. prevede inoltre che, alla persona sottoposta alle indagini preliminari, si estende ogni altra disposizione relativa come per il caso dell’imputato.

4. Dichiarazioni rese dall’imputato

Per l’effetto di quanto disposto dagli artt. 62 e ss. c.p.p. si dovrà rilevare intanto che le dichiarazioni rese dall’imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza. La normativa precisa anche che tale tutela è prevista non solo per le dichiarazioni rese a seguito di domande esplicite formulate dagli investigatori, ma è estesa anche alle dichiarazioni rese in maniera spontanea.

5. Dichiarazioni rese da un potenziale imputato

L’art. 63 c.p.p. al fine di osservare il principio garantista della libertà delle scelte difensive prevede che qualora un soggetto, non imputato o sottoposto a indagini preliminari, renda dichiarazioni dinanzi ad autorità giudiziaria dalla quale possano emergere indizi di responsabilità penale a suo carico, dovrà essere interrotto da questi ultimi e dovrà contestualmente essere avvertito che a seguito delle dichiarazioni rilasciate potranno esserci delle indagini nei suoi confronti.