1. Nozione generale
La linea generale tracciata dall’articolo 163 del codice penale prevede che nel caso in cui il reo venga condannato alla pena della reclusione non superiore a due anni, in compresenza di determinati requisiti, potrà beneficiare della sospensione condizionale della pena per un periodo di cinque anni nel caso di delitti e di anni due in caso di contravvenzione, al termine dei quali, se non avrà commesso altri reati, potrà evitare di scontare la pena inflitta.
La sospensione della pena dovrà essere ordinata dal giudice contestualmente alla sentenza di condanna.
Questa sorta di beneficio era già previsto nell’ordinamento penale italiano da prima dell’emanazione del codice Rocco del 1930. Infatti, la c.d. legge Ronchetti già dal 1904 prevede l’ipotesi della condanna condizionale. Inizialmente il limite previsto era di soli sei mesi, per poi essere revisionato ad un anno. Come detto in precedenza, la legge attuale ha ulteriormente ampliato il limite a due anni.
2. I parametri dell’articolo 163 del codice penale
L’ipotesi della sospensione condizionale della pena è soggetta a diversi parametri, quali ad esempio l’età. Sulla base dell’età del condannato, infatti, il limite per la concessione della sospensione della pena potrà essere soggetto ad ulteriori aumenti rispetto al limite standard previsto dal primo comma dell’art. 163 c.p. Di seguito si riporta una tabella sintetica dei diversi limiti previsti (dai successivi commi del medesimo articolo) in base all’età:
ETÁ DEL CONDANNATO | LIMITE PENA PER SOSPENSIONE |
Per condannati di età compresa tra 21 anni e 70 anni | due anni |
Per condannati di età compresa tra 18 anni e 21 anni e soggetti di età superiore ai 70 anni | due anni e sei mesi |
Per condannati di età inferiore agli anni 18 | tre anni |
2.1 Il ragguagliamento della pena pecuniaria
È sempre l’articolo 163 a prevedere che qualora la condanna preveda soltanto una pena di carattere pecuniario, o detentiva oltre che pecuniaria, ai fini del calcolo del superamento del limite previsto per l’ottenimento della sospensione, la pena pecuniaria dovrà essere commutata in pena detentiva sulla base delle indicazioni fornite dall’articolo 135 del codice penale.
Il predetto articolo prevede che un giorno di detenzione equivalga ad euro 250 di pena pecuniaria, quindi, a titolo esemplificativo, si può affermare che una sanzione pecuniaria pari a 2.500 euro equivalga a dieci giorni di detenzione.
2.2 Ipotesi della riparazione del danno prima che si giunga a sentenza
Come chiarito inizialmente, la sospensione condizionale della pena prevede una durata di anni cinque per il caso dei delitti ed anni due per il caso delle contravvenzioni. Se nel predetto termine il condannato non commette altri reati evita di scontare la pena originariamente inflitta.
Vi è, però, una ipotesi prevista dall’ultimo comma dell’art. 163 c.p. che prevede la circostanza in cui un imputato, prima di giungere a sentenza di condanna, si sia adoperato in ogni modo al fine di riparare (se possibile) il danno causato dalla sua condotta penalmente rilevante. In tal caso, viene infatti previsto dalla norma in esame, che l’ordinario termine di sospensione pari a cinque anni possa essere ridotto dal giudice ad un termine di un anno.
3. Limiti previsti per la sospensione della pena
Vi è da dire che la sospensione condizionale della pena non ha carattere automatico sulla base del rispetto delle caratteristiche fin qui descritte.
Infatti, è rimessa al giudice la facoltà di valutare se il condannato potrà nuovamente commettere altri reati, poiché se così fosse, anche se il reo rientra tra i parametri necessari all’ottenimento della sospensione condizionale, egli potrà comunque rifiutarsi di concederla.
Inoltre, per l’effetto del secondo comma dell’art. 164 c.p., non potrà essere concessa la sospensione a:
– chi ha riportato condanna per precedente delitto;
– delinquente abituale;
– delinquente professionale;
– a persona a cui viene imposta misura di sicurezza personale (oltre alla pena) poiché ritenuta pericolosa;
– chi ha già beneficiato in precedenza della sospensione condizionale, a meno che il cumulo tra la pena precedente e la nuova pena non superi i limiti prescritti sulla base dell’età del reo.
4. Obblighi a cui viene sottoposto il condannato
Come indicato dall’articolo 185 del codice penale è possibile che il condannato, per beneficiare degli effetti della sospensione condizionale della pena, venga sottoposto all’adempimento di determinati obblighi quali, ad esempio:
– liquidazione del risarcimento del danno;
– eliminazione delle conseguenze dannose del reato;
– prestazione di attività non retribuita in favore della collettività.
Qualora il reo venga condannato per concussione, peculato o corruzione, per poter beneficiare della sospensione condizionale della pena dovrà comunque pagare la somma che è stata determinata a titolo di riparazione pecuniaria.
Per i casi di violenza e maltrattamenti, la sospensione della pena è subordinata alla partecipazione, da parte del colpevole, a specifici programmi finalizzati al recupero psicologico.
Infine, in caso di furto, la sospensione della pena è subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
5. Effetti della sospensione ed estinzione del reato
La sospensione della pena riproduce i propri effetti anche sulle pene accessorie. In caso di reati contro la pubblica amministrazione, tuttavia, il giudice può comunque disporre che la sospensione non estenda i propri effetti alle pene accessorie di interdizione dai pubblici uffici e dall’incapacità di poter contrattare con la pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’articolo 167 c.p., se nel termine indicato dal giudice in sentenza, il condannato non compie un atto delittuoso o una contravvenzione e, allo stesso tempo, adempie alle prescrizioni a lui imposte, il reato per cui è stato oggetto di condanna dovrà ritenersi estinto.
6. Revoca della sospensione condizionale della pena
L’articolo 168 c.p. prevede, infine, la possibilità in cui la sospensione concessa dal giudice possa essere oggetto di revoca. Siffatta ipotesi può aversi nel caso in cui:
a. | Commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole; |
b. | Riporti altra condanna che superi i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p. |
c. | Se riporta condanna per delitto anteriormente commesso, anche se non supera i limiti stabiliti il giudice può comunque revocare l’ordine di sospensione condizionale |
d. | Se la concessione della sospensione condizionale è stata concessa in violazione dell’ultimo comma dell’art. 164 c.p. ovvero ai sensi dell’art. 444 c.p.c. |