Il reato di violenza sessuale

Il reato di violenza sessuale costituisce spesso, purtroppo, oggetto di cronaca giudiziaria. L’attuale disciplina sanzionatoria di tale delitto è stata oggetto di un lungo percorso di modifiche, culminato con un inasprimento delle pena e con un aumento ad hoc dei relativi termini di prescrizione. È l’articolo 609 bis del codice penale il riferimento normativo relativo ai reati di violenza sessuale.

1. Introduzione e quadro normativo

Rispetto all’originaria formulazione del reato di violenza sessuale, le riforme avvenute negli anni hanno radicalmente modificato la concezione di tale delitto. Le modifiche introdotte, infatti, hanno portato ad una suddivisione in due categorie della medesima fattispecie delittuosa, ovvero, la violenza sessuale per:

Costrizioneutilizzo della costrizione, minaccia o abuso di autorità
InduzioneAbuso delle condizioni di inferiorità fisica, psichica o attraverso l’utilizzo dell’inganno

Tale suddivisione viene indicata con chiarezza dal primo e dal secondo dell’art. 609 bis c.p., i quali, in entrambi i casi, prevedono una pena della reclusione che potrà variare da un minimo di sei anni a un massimo di dodici anni.
L’ultimo comma della medesima norma prevede che per il caso di violenze di natura sessuale di minore gravità, la pena potrà essere diminuita fino a due terzi.

2. Circostanze aggravanti

Il successivo articolo 609 ter c.p. indica quali sono le circostanze che debbano comportare un aggravio della pena prevista dall’articolo precedente. A seconda della condotta posta in essere dal soggetto agente, infatti, l’aumento della condanna potrà variare da un terzo fino a poter essere raddoppiata. Nella seguente tabella, l’elenco delle singole circostanze e dell’aggravamento di pena previsto:

Aumento previstoCircostanza
1/3– reato commesso verso ascendente, genitore, o tutore; – utilizzo di sostanze alcoliche, stupefacenti o ogni altra sostanza lesiva della salute della vittima; – persona travisata; – su persona sottoposta a libertà personale; – vittima di età inferiore agli anni diciotto; – reato commesso nei pressi di istituto di formazione frequentato da persona offesa; – vittima in stato di gravidanza; – vittima ex coniuge o soggetto con cui si ha avuto una pregressa relazione affettiva; – soggetto agente componente di una associazione a delinquere; – reato commesso con violenze gravi; – il fatto ha generato un grave pregiudizio nei confronti del minore.  
metà– vittima del reato è minore di anni quattordici.  
Raddoppiata– vittima del reato è minore di anni dieci.  

3. Procedibilità per querela di parte o di ufficio

L’articolo 609 septies del codice penale prevede al primo comma che i reati di violenza sessuale sono perseguibili su querela di parte. A seguito dell’approvazione della legge 19 luglio 2019, n. 69, il termine per proporre querela, in relazione al reato in esame, è passato da sei a dodici mesi.

Tuttavia, nel medesimo articolo sono elencati i casi in cui è possibile, per il medesimo delitto, che si proceda d’ufficio. Tali ipotesi sono:
– vittima minore di anni diciotto;
– fatto commesso da pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni;
– fatto commesso in concomitanza di altro delitto per cui la legge prevede che si proceda d’ufficio.

La consumazione materiale del reato si intende avvenuta nel momento e nel luogo in cui si consuma l’atto sessuale.

4. La violenza sessuale di gruppo

Il codice penale disciplina all’art. 609 octies il caso di violenza sessuale di gruppo. Per tale circostanza è prevista una pena di base superiore. La pena minima prevista è pari agli anni otto e la massima è pari agli anni quattordici. Allo stesso modo è prevista una sostanziale diminuzione della pena, per il caso in cui il partecipante abbia avuto un ruolo marginale nel compimento del reato.

5. L’introduzione del c.d. “codice rosso”

Il c.d. codice rosso è stato introdotto dalla legge 19 luglio 2019, n. 69. La sua funzione è stata quella di apportare un aggravio delle pene originariamente previste per il reato di violenza sessuale, oltre all’introduzione di ulteriori circostanze che conducano al compimento del reato di violenza domestica e di genere.
La predetta legge è stata promossa dal’allora ministro della giustizia Alfonso Bonafede e dall’allora ministro della pubblica amministrazione Giulia Buongiorno.

6. Elemento oggetto

Il reato di violenza sessuale è un reato c.d. a forma vincolata, ovvero per il suo compimento è necessario che ci sia il dissenso della vittima o comunque un suo stato di menomazione fisica e/o psichica che hanno permesso al soggetto agente di abusarne. L’elemento oggettivo consiste, quindi, nella condotta violenta o minacciosa o ingannevole o di abuso che abbiano l’effetto di costringere la vittima a fare o tollerare il compimento di un atto sessuale.

7. Elemento soggettivo

L’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale si raffigura nel dolo generico. Risulta, infatti, indifferente il fine per cui l’aggressore si voglia congiungere carnalmente con la vittima. Quel che conta è la coscienza e volontà di costringere taluno, mediante violenza o minaccia, ad una congiunzione carnale.
Per l’ipotesi dell’abuso della propria posizione di autorità, è necessaria la piena coscienza del fatto che l’abuso stia avvenendo proprio in virtù della propria posizione.
È configurabile anche l’ipotesi del tentativo di violenza sessuale.

8. Ultime dalla Corte di Cassazione

In tema di violenza sessuale, l’abuso di autorità che costituisce, unitamente alla violenza o alla minaccia, una delle modalità di consumazione del reato previsto dall’art. 609-bis cod. pen., presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali. (Cass. Sezioni Unite, sentenza del 1 ottobre 2020, n. 27326)

Risponde del reato di violenza sessuale di gruppo, e non di concorso nel reato di violenza sessuale, il genitore che, pur non partecipando materialmente alla commissione del fatto, sia presente sul luogo del compimento di atti sessuali sul figlio e ne agevoli la commissione, sollecitando la vittima a lasciarsi andare e a non opporsi a tali atti, in tal modo abbattendone la capacità di difesa e di autodeterminazione. (Cass. Sez. IV penale, sentenza del 25 giugno 2020, n. 19215)

In tema di violenza sessuale, anche in caso di solo sopravvenuto dissenso della vittima al rapporto sessuale è legittimo il diniego della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, quando, per i mezzi, le modalità esecutive della condotta, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, e le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, si realizzi una significativa compromissione della libertà sessuale. (Cass. Sez. III penale, sentenza del 29 maggio 2020, n. 16440)

In tema di violenza sessuale su persona che si trova in stato di inferiorità fisica o psichica, nel caso di alterazione causata dall’assunzione di alcool è configurabile il reato di cui all’art. 609-bis, comma secondo, n.1, cod. pen. quando l’agente, approfittando della condizione della vittima, la induce a compiere o subire atti sessuali ai quali la stessa non avrebbe, altrimenti, prestato il consenso. (Cass. Sez. III penale, sentenza del 5 marzo 2020, n. 8981)

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