La negoziazione assistita

La negoziazione assistita è un istituto recentemente introdotto nel nostro sistema giuridico.
Attraverso la legge del 162/2014, infatti, il legislatore ha disciplinato la possibilità di risolvere le controversie sorte tra le parti, senza ricorrere all’autorità giudiziaria.
Ma quali sono i casi in cui è possibile avvalersi di questo mezzo di risoluzione delle controversie? Quale procedura sarà necessario avviare?

1. Introduzione alla negoziazione assistita

Come anticipato nell’introduzione, la negoziazione assistita è stata introdotta solo di recente nel nostro ordinamento giuridico. A seguito dell’ingolfamento della macchina giudiziaria, ovvero della lungaggine dei processi, la ratio di questa introduzione normativa voleva essere quella di assolvere a una duplice funzione: ridurre il contenzioso dinanzi alle ordinarie sedi giudiziarie e risolvere celermente la controversia sorta tra due o più soggetti mediante un procedimento che faccia comunque “stato” tra le parti.

1.1 Utilizzo pratico della negoziazione assistita

La negoziazione assistita, così come introdotta dal legislatore, può essere sempre utilizzata nel caso di controversia sorta tra due o più soggetti a meno che, l’oggetto della contesa, riguardi diritti indisponibili o diritti in materia di lavoro.
Come vedremo in seguito, la legge prevede ipotesi di controversie per le quali, prima di procedere per le ordinarie vie giudiziarie, il procedimento di negoziazione assistita è obbligatorio.
Per quel che riguarda l’efficienza, da un punto di vista di “smaltimento” del contenzioso giudiziario, dai primi dati comunicati dall’osservatorio della giustizia civile di Milano, emergono dati che conducono a riflessioni contrastanti. Per alcune materie, infatti, la negoziazione assistita comporta soltanto una perdita di tempo prima dell’introduzione della causa dinanzi alla magistratura ordinaria (es. in materia di sinistri stradali); in altri casi, invece, il medesimo strumento si è rivelato essere molto utile (es. in materia di separazione e divorzi).

2. La negoziazione assistita obbligatoria

La legge 162 del 2014 all’articolo 3 indica i casi in cui la negoziazione assistita è obbligatoria, ovvero i casi in cui prima di procedere in giudizio dinanzi alle sedi giudiziarie previste dal nostro ordinamento, è obbligatorio tentare il procedimento di negoziazione assistita tra le parti. I casi di obbligatorietà sono:

a.risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti
b.domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro

Nei due casi precedenti, quindi, la negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

2.1 Mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria

Nel caso in cui una parte intraprenda azione giudiziale senza aver prima esperito il tentativo di negoziazione assistita obbligatoria, così come previsto dalla legge, la parte convenuta potrà eccepire l’improcedibilità del giudizio in fase di prima udienza. L’improcedibilità potrà essere anche rilevata dal giudice.
Qualora in prima udienza emerga, quindi, il mancato tentativo di negoziazione assistita obbligatoria, il giudice comunica alle parti un termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito all’altra parte.

3. Procedura della negoziazione assistita: l’invito

Il primo atto che da avvio alla procedura di negoziazione è rappresentato dall’invito (a mezzo raccomandata o pec) nei confronti dell’altra parte di concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, con l’impegno di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere bonariamente la controversia.
L’invito dovrà contenere, oltre all’oggetto, i seguenti avvisi:

  • che trascorsi trenta giorni dalla notifica dell’invito, in assenza di risposta o a seguito di diniego, la parte potrà procedere per le opportune vie giudiziarie;
  • dalla mancata risposta o dal rifiuto all’invito potrà essere valutata una condanna da parte del giudice ai fini di cui agli articoli 96 e 642 c.p.c.

L’invito ad intraprendere una procedura di negoziazione costituisce effetto di interruzione dei termini di decadenza e prescrizione.

4. Il mancato raggiungimento dell’accordo

Oltre ai casi in cui la controparte non risponda all’invito o si rifiuti di partecipare al procedimento di negoziazione è possibile che le parti, nonostante l’incontro con l’assistenza dei reciproci avvocati, non raggiungano un accordo sull’oggetto del contendere.
In tal caso dovrà essere redatto verbale di mancato accordo sottoscritto dalle parti e dai relativi difensori. A seguito di tale verbale le parti, assolto l’obbligo di negoziazione, potranno decidere se procedere in giudizio o meno.

5. Efficacia dell’accordo raggiunto tramite negoziazione assistita

Nel caso in cui, invece, a seguito del procedimento di negoziazione si giunga ad un accordo tra le parti coinvolte, viene redatto verbale che compone la controversia con la relativa sottoscrizione delle parti e degli avvocati.
Il verbale di accordo costituirà valido titolo per una eventuale iscrizione di ipoteca giudiziale.

6. Negoziazione assistita per separazione e divorzio

Con disciplina indicata nell’articolo 6 della legge 162/2014, il legislatore ha voluto regolamentare in maniera separata il caso della negoziazione assistita per i casi di separazione e divorzio.
La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:

a.separazione personale;
b.cessazione degli effetti civili del matrimonio;
c.di scioglimento del matrimonio;
d.modifica di condizioni di separazione o divorzio.

L’utilizzo di questo strumento, però, non è consentito nei casi in cui la coppia abbia figli minori o maggiori incapaci o portatori di handicap.

6.1 Effetti della negoziazione

Il raggiungimento di un accordo produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Alla chiusura dell’accordo l’avvocato dovrà trasmettere, non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia dell’accordo con le relative certificazioni indicate dall’art. 5 della predetta legge.

7. Responsabilità degli avvocati e doveri deontologici

Nella fase della negoziazione assistita svolgono un ruolo cruciale gli avvocati che, senza pronuncia da parte di alcun giudice, producono (eventualmente) un accordo che fa stato tra le parti. Proprio per questo motivo, qualora i doveri dell’avvocato non dovessero essere concretamente espletati durante la procedura di negoziazione, sono previste sanzioni e/o illeciti disciplinari. L’assistenza di un cliente nella fase di negoziazione comporta, quindi, un grande atto di responsabilità professionale.
Nel dettaglio, le sanzioni e gli illeciti previsti sono contenuti in diversi articoli della normativa in esame.

8. Ultime dalla Corte di Cassazione

In tema di procedura di negoziazione assistita tra avvocati, ogni qualvolta l’accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale della separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui all’art. 6 d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla l. n. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui all’art. 5, comma 3, del medesimo d.l. n. 132, con la conseguenza che, per procedere alla trascrizione dell’accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l’autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 3, cit. (Cass. Civile Sez. II, sentenza del 21 gennaio 1202).

9. Interventi della Corte Costituzionale

“È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Verona in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 5, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 28 del 2010, laddove prevede l’obbligatorietà del procedimento preliminare di mediazione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo – sia pure dopo la pronuncia del giudice, ai sensi degli artt. 648 e 649 cod. proc. civ., sulle istanze di concessione e di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto stesso – a differenza di quanto previsto per la procedura di negoziazione assistita che, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 3, lett. a), del d.l. n. 132 del 2014, non deve essere esperita né nella fase monitoria né nel successivo, eventuale, giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. La scelta legislativa – che, in riferimento alla conformazione degli istituti processuali, consente ampia discrezionalità – di trattare diversamente, con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le due fattispecie, non è manifestamente irragionevole e arbitraria in quanto – pur presentando i due istituti processuali alcuni profili di omogeneità (il fine di favorire la composizione della lite in via stragiudiziale, la riconducibilità alle misure di Alternative Dispute Resolution-ADR, il costituire condizioni di procedibilità della domanda giudiziale), il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto – il mediatore, terzo e imparziale – là dove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell’avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita.” (Corte Cost., sentenza del 18 aprile 2019)

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. d), 5, comma 1, e 6, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 122 del 2005, è plausibile e sufficiente la motivazione con cui il rimettente ha rigettato le preliminari eccezioni sollevate dalla parte convenuta nel giudizio a quo quanto alla procedibilità dell’azione, in ragione della non applicabilità ratione temporis della disciplina della negoziazione assistita, e alla non opponibilità della clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo della società cooperativa in mancanza di espressa e separata dichiarazione di accettazione per scritto della competenza arbitrale.” (Corte Cost., sentenza del 19 febbraio 2018 n. 32)

10. Modelli e fac-simile per la negoziazione assistita

Note

Legge sulla negoziazione assistita L. 10 novembre 2014, n. 162.