1. La definizione giuridica del reato
Nel corso degli anni la dottrina non ha generato una concezione univoca nel definire il “reato” così come vorrebbe essere inteso dal codice penale.
Tra le innumerevoli definizioni rilasciate nel corso degli anni, si ritengono come più pertinenti quella indicata dal Mantovani, che definisce il reato come “…il comportamento vietato descritto dalla norma…” o quella indicata da Fiandaca-Musco, che ritiene il reato come “…ogni fatto umano a cui la legge collega una sanzione penale…”.
Il richiamo del primo articolo del codice penale stabilisce che “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”. Per il codice penale, quindi, è sufficiente indicare il reato come tutto quello che è previsto dalla legge come tale.
2. Quali sono gli elementi essenziali del reato?
Sono ritenuti, per il nostro ordinamento, elementi essenziali costitutivi del reato:
- L’elemento oggettivo – ovvero la condotta, l’evento e il loro nesso causale;
- L’elemento soggettivo – ovvero il dolo, la colpa o anche la preterintenzione.
Dalla valutazione dell’evento, quindi, si rinviene la condotta del soggetto e il nesso causale con l’evento criminoso. Sempre con la stessa valutazione si dovrà giungere anche al grado di responsabilità del reo, quindi se il reato è stato commesso con dolo, colpa o preterintenzione per aggiungere ulteriori elementi valutativi ai fini di un corretto computo della pena prevista dal nostro codice penale.
3. La differenza tra i delitti e le contravvenzioni nella principale classificazione dei reati
La differenziazione tra i delitti e le contravvenzioni porta ad una prima macro distinzione tra le diverse fattispecie di reato previste dal codice penale.
Tale differenza si potrebbe sostanziare in una linea tra i reati espressamente previsti dal codice e definibili “gravi” e i reati espressamente previsti dal codice e definibili “lievi”.
Questa differenziazione viene rimarcata da una previsione di pene sostanzialmente diverse tra loro. Infatti, se si tratta di:
- Delitti – le pene previste sono l’ergastolo, la reclusione e la multa (quindi “pesanti” e collegabili a reati gravi);
- Contravvenzioni – le pene previste sono la reclusione e l’ammenda (quindi “leggere” e collegabili a reati meno gravi).
4. Classificazione dei reati
La classificazione dei reati secondo il nostro ordinamento penale, può avvenire sulla base di due macro caratteristiche, ovvero quelli classificati in base alla condotta e quelli classificati in base all’evento.
4.1 Classificazione dei reati in base alla condotta
Sulla base del tipo di condotta prevista dalla normativa per una singola fattispecie delittuosa, i reati possono essere distinti in:
- Reati di azione ed omissione: quindi per il primo caso con una condotta che prevede la commissione materiale di una fattispecie di reato (es. furto) e per il secondo caso, invece, è prevista invece una condotta omissiva, ovvero l’essere tenuti per legge ad agire in un determinato modo in una determinata situazione ed omettere di farlo (es. omissione di soccorso);
- Reati a condotta mista: si presenta tale tipologia di reato nel caso in cui in un medesimo evento penalmente rilevante presenti sia una condotta commissiva che una condotta omissiva;
- Reati a forma libera e reati a forma vincolata: nel primo caso il reato può essere commesso in qualsiasi modo e portare comunque ad una precisa fattispecie delittuosa (es. l’omicidio può essere commesso in diversi modi). Nel secondo caso i reati per essere configurati con precisione devono avvenire in modalità espressamente previste dalla legge (es. per il furto è necessario che ci sia la sottrazione di un bene altrui);
4.2 Classificazione dei reati in base all’evento
I reati, oltreché per la condotta, possono essere anche classificati in base all’evento.
Secondo una concezione naturalistica sono reati di evento quelli per la cui configurazione è richiesto il verificarsi di un determinato evento oltre ad una condotta omissiva o commissiva.
5. Il rapporto di causalità
Tra gli elementi costitutivi del reato svolge un ruolo fondamentale per il codice penale il c.d. “nesso di causalità” che collega la condotta di uno o più individui all’evento criminoso.
Il rapporto di causalità è espressamente previsto dall’art. 40 del c.p. il quale recita testualmente che “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione…”. Questo prima comma è rivolto alle condotte di tipo commissivo e il secondo comma del medesimo articolo, infatti, completa la norma includendo anche le condotte di tipo omissivo asserendo, appunto, che “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Anche l’art. 41 c.p. è teso a meglio inquadrare il nesso di causa in relazione ad un evento. Il predetto articolo, infatti, indica quali possano essere le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute (ovvero le c.d. concause) che “…escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento”.