Art. 673 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Revoca della sentenza per abolizione del reato

Articolo 673 - codice di procedura penale

1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell’esecuzione (665) revoca la sentenza di condanna (533 ss.) o il decreto penale (460) dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti (att. 193; 2 c.p.).
2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento (530, 531) o di non luogo a procedere (425, 469) per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.

Articolo 673 - Codice di Procedura Penale

1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell’esecuzione (665) revoca la sentenza di condanna (533 ss.) o il decreto penale (460) dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti (att. 193; 2 c.p.).
2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento (530, 531) o di non luogo a procedere (425, 469) per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.

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