Non menzione della condanna

La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale non consiste in una causa di estinzione della pena, bensì ad una limitazione degli effetti che vengono generati da una condanna penale.
Al fine di poter beneficiare della non menzione della condanna, è necessario che sussistano determinate condizioni che saranno oggetto di trattazione nei paragrafi successivi.

1. Nozione giuridica e inquadramento normativo

La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è prevista e disciplinata dall’articolo 175 del codice penale. Ai sensi del predetto articolo, infatti, la non menzione della condanna può essere ordinata dal giudice nei casi in cui:

  • Si tratti della prima condanna;
  • In caso di pena detentiva, la stessa non superi i due anni;
  • In caso di pena pecuniaria, se commutata in detentiva ex art. 135 del codice penale non superi i due anni di reclusione;
  • In caso di pena congiunta, la pena detentiva non dovrà superare i due anni e quella pecuniaria, anche se ragguagliata ai sensi dell’art. 135 c.p. e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

2. Scopo della concessione e possibilità di revoca

Così come chiarito in una remota sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario ha la funzione di favorire il reinserimento sociale del condannato, attraverso l’eliminazione del pregiudizio che può patire il suo nome per il mezzo dell’annotazione della condanna nel proprio casellario giudiziario.
Sebbene il giudice possa favorire il condannato ordinando la non menzione della condanna, l’ultimo comma dell’articolo 175 c.p. prevede che tale ordine dovrà essere revocato se il condannato commette successivamente un ulteriore delitto.

3. Pronunce di rilievo

Il beneficio della non menzione della condanna di cui all’art. 175 c.p. è fondato sul principio dell’”emenda”, e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale, sicché la sua concessione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando tuttavia l’obbligo del giudice di merito di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all’art. 133 c.p.. Cass. pen. sez. IV, 20 settembre 2011, n. 34380

Nel caso in cui l’imputato abbia chiesto con specifico motivo d’appello la non menzione della condanna inflittagli dal giudice di primo grado ed il giudice d’appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi pronuncia sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata in parte con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare un giudizio, necessariamente anche di fatto, circa la concedibilità o meno all’imputato del beneficio richiesto. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio di rinvio è necessario anche laddove il giudicante abbia già concesso la sospensione condizionale della pena, avendo i due istituti scopi e fondamenti giuridici diversi). Cass. pen. sez. III, 23 giugno 2017, n. 31349

In materia di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, la diversità di disciplina per il calcolo della conversione tra l’art. 135 cod. pen. che prevede un criterio fisso di ragguaglio, rispetto all’art. 459, comma primo-bis, cod. pen. introdotto dall’ art.1, comma 53, legge 23 giugno 2017, n.103, che, in tema di decreto penale di condanna, consente al giudice di determinare la sanzione sostitutiva partendo da un valore minimo giornaliero di 75 euro, tenendo conto della condizione economica dell’imputato e del suo nucleo familiare, non viola il principio di cui all’art. 3 Cost. perché è conseguente ad una scelta discrezionale del legislatore censurabile, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio. Cass. pen. sez. IV, 30 ottobre 2018, n. 49602