1. Nozione generale
La previsione normativa del reato putativo ci è fornita dall’art. 49 c.p., intitolato “Reato supposto erroneamente e reato impossibile”, il quale, al primo comma stabilisce che: “Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato…”.
In ossequio ai principi di legalità e materialità del nostro ordinamento penale, non può certamente punirsi un individuo per aver esercitato una determinata condotta nella convinzione di commettere un delitto.
Il reato impossibile, invece, consiste nell’impossibilità che a causa di una determinata condotta possa derivare un evento dannoso o comunque pericoloso.
Ad ogni modo, il medesimo articolo prevede che, qualora comunque dalla condotta posta in essere dal soggetto agente derivi una fattispecie delittuosa prevista dalla normativa penale e diversa dal reato che il reo pensava di commettere, questi soggiacerà alla pena prevista per il reato effettivamente commesso.
L’ultimo comma dell’art. 49 c.p., infine, prevede che anche se l’evento generato da un soggetto non costituisca fattispecie di reato ai sensi di legge, il giudice potrà comunque ordinare che l’imputato, sebbene prosciolto, venga sottoposto a misura di sicurezza.
In quest’ultimo comma, quindi, il legislatore ha lasciato alla discrezionalità del giudice la valutazione della condotta dell’imputato che, sebbene non costituente fattispecie di reato, merita comunque particolare attenzione.
2. Differenza tra reato putativo e aberratio delicti
Il reato putativo non deve comunque essere confuso con l’aberratio delicti. Infatti, quest’ultima categoria di reato, è caratterizzata dal fatto che dalla errata esecuzione del reato che si aveva in mente di compiere, derivi comunque la commissione di delitto.
Esempio classico del c.d. reato putativo si rinviene nel soggetto che credendo di appropriarsi di una cosa altrui, in realtà, si è impossessato di una cosa già di sua proprietà.