1. Art. 2082 c.c.: Definizione di imprenditore
Requisito indispensabile per l’acquisizione della qualità di imprenditore è l’esercizio di un’attività produttiva e cioè il compimento di una serie di atti coordinati e finalizzati allo scopo della produzione o dello scambio di beni e servizi.
Una prima generale definizione della figura dell’imprenditore ci viene fornita dall’art. 2082 cc, che recita testualmente: “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
L’attività economica, affinché rivesta il carattere di imprenditorialità, dovrà essere esercitata professionalmente. L’interpretazione diffusa sul punto è che il carattere di professionalità si dovrà rinvenire nell’abitualità e non occasionalità degli atti lavorativi posti in essere dall’imprenditore e finalizzati alla produzione o allo scambio di beni e servizi.
Il successivo art. 2083 cc nell’operare una prima distinzione tra le figure imprenditoriali fa riferimento al criterio dimensionale dell’impresa, distinguendo la figura del piccolo imprenditore da quella del grande imprenditore.
Per piccoli imprenditori si intendono i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti del collegio della famiglia.
Per grandi imprenditori si intendono quelli non ricompresi nella nozione di piccoli imprenditori.
Altre nozioni che il codice civile intende chiarire sulla figura dell’imprenditore riguardano la sua posizione all’interno dell’impresa e gli obblighi che ha nei confronti dei dipendenti. L’imprenditore, quindi, in particolare:
– ha la direzione dell’impresa, ne assume la titolarità ed esercita il potere gerarchico sui collaboratori subordinati che dipendono da lui;
– ha l’obbligo di tutelare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti adottando tutte le misure atte a proteggere l’integrità fisica e la personalità morale.
Ci troviamo essenzialmente di fronte a due prime aree di macro-responsabilità a cui è soggetto un imprenditore: una che individua nell’imprenditore la piena responsabilità dell’esercizio dell’impresa, assumendone infatti gli oneri e i rischi derivanti dalla direzione e dalla titolarità; l’altra, invece, individua nell’imprenditore la piena responsabilità in caso di mancato rispetto delle tutele previste dalla legge al fine di salvaguardare la salute psico-fisica dei lavoratori.
2. Categorie di imprenditori
In base al genere di attività prestata, il codice civile prevede due principali figure di imprenditore, ovvero, l’imprenditore agricolo e l’imprenditore commerciale.
2.1 Imprenditore agricolo
La nozione di imprenditore indicata dall’art. 2082 cc, è una nozione di carattere generale, valida per tutti i campi dell’economia, compreso quello dell’economia agricola. Per questo motivo, all’imprenditore agricolo si applicherà, accanto al suo peculiare statuto, quello generale dell’imprenditore.
Ai sensi dell’art. 2135 cc: È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
Quindi in base al disposto contenuto nell’art. 2135 c.c., possono individuarsi due sottocategorie di attività agricole, ovvero le attività agricole essenziali e le attività agricole per connessione.
Per attività agricole essenziali si intendono quelle dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali.
Per attività agricole per connessione si intendono le attività dirette alla manipolazione, conservazione trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti prevalentemente ottenuti dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento di animali. Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità così come definite dalla legge.
L’imprenditore agricolo potrà essere anch’esso definito professionale. Infatti, chi in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole direttamente o in qualità di socio almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro potrà assumere la qualifica di imprenditore agricolo per professione.
2.2. Imprenditore commerciale
La definizione di imprenditore commerciale, invece, si ricava indirettamente dall’art. 2195 cc che prevede le categorie imprenditoriali che sono soggette alla registrazione nel registro delle imprese e che recita testualmente “Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1. un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
2. un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3. un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4. un’attività bancaria o assicurativa;
5. altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano”.
Pur non essendo una definizione diretta, come nel caso dell’imprenditore agricolo, alla luce del dettato dell’art. 2195 cc si potrebbe, altrimenti, definire l’impresa commerciale come impresa condotta da un “non piccolo imprenditore” che non sia agricola e che sia sottoposta all’obbligo di registrazione presso il registro delle imprese.
L’iscrizione nell’apposito registro dovrà avvenire entro trenta giorni dall’inizio dell’attività imprenditoriale e dovrà contenere:
1. il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza;
2. la ditta;
3. l’oggetto dell’impresa;
4. la sede dell’impresa;
5. il cognome e nome degli institori o procuratori
L’iscrizione nel registro delle imprese non è ritenuta obbligatoria per il piccolo imprenditore.
Tabella consuntiva
Caratteristiche | Descrizione delle caratteristiche |
---|---|
Professionalità | il carattere professionale dell’attività imprenditoriale. |
Organizzazione | coordinare i fattori della produzione. |
Economicità | Attività che si pone l’obiettivo minimo della copertura dei costi di produzione. |
Produttività | Definizione dell’attività, ovvero se rivolta alla produzione o allo scambio di prodotti e servizi. |
Liceità | L’attività imprenditoriale deve essere lecita. |
L’imprenditore e i requisiti dell’impresa (art. 2082 c.c.)