Art. 163 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Sospensione condizionale della pena

Articolo 163 - codice penale

(1) Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione (164168). In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa (2).
Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa (3).
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa (4).
Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell’articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell’articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno (5).

Articolo 163 - Codice Penale

(1) Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione (164168). In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa (2).
Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa (3).
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa (4).
Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell’articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell’articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno (5).

Note

(1) A norma dell’art. 60 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, le disposizioni relative alla sospensione condizionale della pena non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace.
(2) L’ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a), della L. 11 giugno 2004, n. 145.
(3) L’ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. b), della L. 11 giugno 2004, n. 145.
(4) L’ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), della L. 11 giugno 2004, n. 145.
(5) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. d), della L. 11 giugno 2004, n. 145, con decorrenza dal 13.06.2004, è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. l), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022 ed applicazione di cui al comma 2 bis, dell’art. 92, del suddetto decreto modificante, così come modificato dall’art. 5 novies, D.L. 31.10.2022, n. 162, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 30.12.2022, n. 199 con decorrenza dal 31.12.2022.

Massime

In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il diniego del beneficio ad un imputato incensurato basato esclusivamente sulla sua condizione di clandestino privo di occupazione e di fissa dimora, senza indicazione di elementi concreti fondanti il negativo giudizio prognostico, in quanto l’incensuratezza costituisce un elemento di indubbia valenza positiva, la cui neutralizzazione esige l’individuazione di uno o più elementi di segno contrario. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 36764 del 21 dicembre 2020 (Cass. pen. n. 36764/2020)

Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è compatibile con la concessione della sospensione condizionale della pena, atteso che il beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. pone l’accento sulla pena in concreto irrogata e su una prognosi favorevole di non ricaduta nel delitto, ossia su requisiti che non richiedono che il fatto sia lieve. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 31861 del 12 novembre 2020 (Cass. pen. n. 31861/2020)

Il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito del verificarsi delle condizioni per la revoca della sospensione condizionale consistenti nell’inadempimento dell’obbligo di demolizione delle opere abusive cui la stessa era stata subordinata, decorre dal giorno successivo a quello entro cui l’interessato avrebbe potuto procedere a detta demolizione. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15589 del 21 maggio 2020 (Cass. pen. n. 15589/2020)

È legittima la pronuncia di diniego implicito della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, quando il giudice, tenuto conto della gravità delle condotte e degli altri elementi di valutazione indicati dall’art. 133 cod. pen., ritenga che l’imputato non possa usufruire di ulteriori benefici. (Fattispecie in tema di rapina in concorso di quattro pizze e quattro lattine di coca-cola). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 15589 del 10 aprile 2020 (Cass. pen. n. 11992/2020)

Il giudice di appello, pronunciandosi su impugnazione della parte civile, può subordinare la sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale, essendo tale istituto funzionale a soddisfare le esigenze di anticipazione della liquidazione del danno in favore della parte civile, causate dalla durata del processo. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11738 del 9 aprile 2020 (Cass. pen. n. 11738/2020)

Ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi estinti ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen. può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 41291 del 9 ottobre 2019 (Cass. pen. n. 41291/2019)

Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere subordinato al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile da effettuarsi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, determinandosi, altrimenti, un’esecuzione “ante iudicatum” delle statuizioni penali della pronuncia. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 29924 del 9 luglio 2019 (Cass. pen. n. 29924/2019)

Il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica solo alle pene principali e a quelle accessorie, ma non alle sanzioni amministrative accessorie, tra le quali, in base alle previsioni del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, rientra anche la sospensione della patente di guida. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sospensione della patente di guida non può essere considerata pena accessoria neppure in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo ai fini dell’individuazione delle sanzioni aventi natura sostanzialmente penale). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 27297 del 19 giugno 2019 (Cass. pen. n. 27297/2019)

In tema di disciplina della circolazione stradale, la precedente condanna per un reato estinto a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non può essere ritenuta causa ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena in relazione ad altro reato giudicato separatamente. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 22078 del 21 maggio 2019 (Cass. pen. n. 22078/2019)

Il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso in primo grado, deve ritenersi implicitamente confermato dal giudice d’appello ove questi, su impugnazione del solo imputato, ridetermini la pena senza ulteriori specificazioni in dispositivo, determinandosi, altrimenti, una violazione del divieto di “reformatio in peius”. (Fattispecie nella quale il giudice d’appello aveva rideterminato la pena in applicazione della continuazione con il fatto accertato in altro procedimento su richiesta dell’imputato). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 20506 del 13 maggio 2019 (Cass. pen. n. 20506/2019)

In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della concessione del beneficio per la seconda volta, deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell’art. 163 cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva ex art. 135 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sospensione condizionale della pena detentiva irrogata con la sentenza impugnata perché questa, cumulata con quella pecuniaria irrevocabilmente sospesa con la condanna precedente, avrebbe ecceduto i limiti indicati, senza consentire l’applicazione del meccanismo di sospensione parziale previsto dall’art. 163, comma primo, ultima parte, così come modificato dalla legge 11 giugno 2004, n. 145). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 17797 del 29 aprile 2019 (Cass. pen. n. 17797/2019)

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, deve ritenersi legittimo il provvedimento del giudice dell’esecuzione che, in assenza di un termine fissato in sentenza per il detto adempimento, lo fissi esso stesso nella misura ritenuta congrua (nella specie, un anno), con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della medesima sentenza. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 54095 del 30 novembre 2017 (Cass. pen. n. 54095/2017)

In tema di sospensione condizionale della pena, la subordinazione del beneficio all’adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno prescinde dall’incensuratezza del condannato, atteso che tale specifico provvedimento non è diretto a favorire la posizione di quest’ultimo sulla base della prognosi favorevole di futura astensione dalla commissione di reati, quanto piuttosto a salvaguardare la posizione di coloro che sono stati pregiudicati dal fatto reato, inducendo l’autore a rimuoverne gli effetti più immediati. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 52040 del 15 novembre 2017 (Cass. pen. n. 52040/2017)

In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all’adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato, salva l’ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere ovvero quando tali elementi siano forniti dalla parte interessata. (In motivazione la Corte ha osservato che rientra nella competenza del giudice dell’esecuzione la verifica dell’eventuale impossibilità di adempiere da parte del condannato). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 50028 del 31 ottobre 2017 (Cass. pen. n. 50028/2017)

Quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall’art. 163 cod. pen. e, nel giudizio di appello, dall’art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., dispone di ufficio la sospensione condizionale della pena è tenuto a dare concreta dimostrazione dell’utilità del beneficio in relazione alle sue finalità di prevenzione speciale e di rieducazione dell’imputato, a fronte del suo contrario interesse di quest’ultimo a non giovarsene, in relazione alla lievità della sanzione inflitta. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 28690 del 9 giugno 2017 (Cass. pen. n. 28690/2017)

In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta avanzata dall’imputato che ha già usufruito del beneficio in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione della misura all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte territoriale che, accogliendo la richiesta dell’imputato contenuta nell’atto di appello, aveva concesso il beneficio subordinandolo alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, osservando come la non opposizione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità fosse da ritenersi implicitamente espressa nella stessa richiesta dell’interessato). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 18712 del 14 aprile 2017 (Cass. pen. n. 18712/2017)

In tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice dell’esecuzione è legittimato ad esaminare in via incidentale la questione pregiudiziale dell’intervenuta depenalizzazione del reato oggetto di precedente condanna a pena sospesa, a condizione che tale valutazione implichi un riscontro meramente ricognitivo della perdita di efficacia della norma incriminatrice e non una indagine valutativa in ordine alla sussistenza delle condizioni cui è subordinata la produzione dell’effetto abrogativo. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 12433 del 15 marzo 2017 (Cass. pen. n. 12433/2017)

In tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il diniego del beneficio fondato solo sulle modalità oggettive della condotta, specie se risalente nel tempo, senza prendere in esame – anche ai fini della prognosi di cui all’art. 164 cod. pen. – gli elementi ritenuti idonei, dallo stesso giudicante, per la revoca di misura di sicurezza precedentemente applicata nei confronti dell’imputato. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 48580 del 17 novembre 2016 (Cass. pen. n. 48580/2016)

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna a pena dell’ammenda condizionalmente sospesa “ex officio”, in quanto la concessione costituisce comunque, anche dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 5, comma secondo, lett. d) del d. P.R. n. 313 del 2002 (che non consentiva la cancellazione dal casellario delle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari concernenti la pena dell’ammenda nel caso in cui fossero concessi i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen.), una lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile del condannato, poichè nel computo della pena complessiva rilevante ai fini della concedibilità del beneficio per la seconda volta influisce, ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. pen., anche la pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 48569 del 17 novembre 2016 (Cass. pen. n. 48569/2016)

In tema di concessione della sospensione condizionale della pena, ai fini di una seconda applicazione del beneficio, il giudice, nel calcolo cumulativo della pena ai sensi dell’art. 164, comma quarto, cod. pen., può tenere conto dei più ampi limiti previsti per ragioni di età dall’art. 163, commi secondo e terzo, cod. pen., solo quando sia il primo che il secondo reato siano stati commessi dall’imputato quando aveva un’ età rientrante nei limiti predetti. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 42822 del 10 ottobre 2016 (Cass. pen. n. 42822/2016)

Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere subordinato al pagamento della provvisionale, riconosciuta alla parte civile, anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, determinandosi, altrimenti, una esecuzione “ante iudicatum” delle statuizioni penali della pronuncia. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 26811 del 28 giugno 2016 (Cass. pen. n. 26811/2016)

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall’art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall’art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 23192 del 1 giugno 2016 (Cass. pen. n. 23192/2016)

In tema di sospensione condizionale della pena, è consentito al giudice della cognizione, il quale riconosca la continuazione tra il fatto sottoposto al suo giudizio ed altro definitivamente già giudicato, l’applicazione del beneficio sull’intera pena rideterminata per effetto della ritenuta continuazione, anche quando la sospensione condizionale non sia stata applicata alla pena inflitta per il reato precedentemente giudicato, salvo che, in quella sede, la concedibilità del beneficio sia stata espressamente esclusa. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 35845 del 2 settembre 2015 (Cass. pen. n. 35845/2015)

È illegittima la decisione con cui il giudice di merito dispone la sospensione condizionale di una pena detentiva interamente espiata. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2787 del 21 gennaio 2015 (Cass. pen. n. 2787/2015)

In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della concedibilità del beneficio per la seconda volta, deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell’art. 163 cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la revoca della pena sospesa di anni 1 di reclusione, che, sommata alla precedente già dichiarata sospesa di mesi undici di arresto ed euro 20.000 di ammenda – pari, per effetto del ragguaglio della pena pecuniaria, ad anni uno, mesi uno e giorni venti di arresto – travalicava i limiti dei due anni, fissati dall’art. 163 cod. pen.). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 45251 del 3 novembre 2014 (Cass. pen. n. 45251/2014)

La prognosi relativa alla commissione di ulteriori reati, ai fini della sospensione condizionale della pena, deve tener conto – quando si tratta di minori – della personalità in formazione, valorizzando ogni sintomo di evoluzione in positivo ed utilizzando con cautela le fonti di accertamento, specie quando le stesse siano aspecifiche e non perfettamente aggiornate, con la conseguenza che ogni elemento utile di valutazione deve essere acquisito, ai fini di un pieno apprezzamento della istanza di concessione del predetto beneficio, per esprimere un giudizio prognostico orientato nella prospettiva del reinserimento sociale del minore. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 43773 del 20 ottobre 2014 (Cass. pen. n. 43773/2014)

In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato. (La Suprema Corte ha precisato che il soggetto interessato può allegare, in sede esecutiva, la comprovata assoluta impossibilità dell’adempimento e il giudice valutare l’attendibilità e la rilevanza dell’impedimento dedotto). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 33020 del 24 luglio 2014 (Cass. pen. n. 33020/2014)

Il beneficio della sospensione condizionale, riconosciuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve essere revocato nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall’art 168, comma primo, n. 1 cod. pen. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 19949 del 14 maggio 2014 (Cass. pen. n. 19949/2014)

La rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto atto personalissimo idoneo ad incidere sul profilo sanzionatorio, può essere validamente proposta solo dall’imputato e non anche dal suo difensore privo di specifica procura speciale. (Fattispecie in cui è stata esclusa la validità della rinuncia al beneficio proveniente dal difensore munito del solo potere di chiedere la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 11104 del 7 marzo 2014 (Cass. pen. n. 11104/2014)

Il giudice d’appello non è tenuto a concedere d’ufficio la sospensione condizionale della pena né a motivare specificamente sul punto, quando l’interessato si limiti, nell’atto di impugnazione e in sede di discussione, ad un generico e assertivo richiamo dei benefici di legge, senza indicare alcune elemento di fatto astrattamente idoneo a fondare l’accoglimento della richiesta. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 1513 del 15 gennaio 2014 (Cass. pen. n. 1513/2014)

Il giudice di merito, in relazione ad una condanna alla pena pecuniaria per delitto, può disporre, anche di ufficio, la sospensione condizionale della pena, ma deve motivare sulla utilità della concessione del beneficio rispetto al contrario interesse dell’imputato a non goderne, sulla base di una valutazione in concreto, in considerazione delle finalità di prevenzione speciale e di rieducazione insita nell’istituto. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1136 del 13 gennaio 2014 (Cass. pen. n. 1136/2014)

Il beneficio della sospensione condizionale della pena illegittimamente concesso può essere revocato nella fase esecutiva limitatamente al caso in cui l’elemento ostativo non sia stato conoscibile dal giudice nella fase della cognizione, dovendo, invece, la revoca essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, laddove il giudice abbia erroneamente concesso il beneficio pur potendo avvedersi della sua non concedibilità (v. Corte cost., ord. 10 ottobre 2007 n. 363). (Fattispecie in cui il giudice di merito aveva concesso la terza sospensione condizionale nel 2009, mentre i due precedenti benefici erano stati concessi rispettivamente nel 2001e 2002 e revocati nel 2005). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 45292 del 8 novembre 2013 (Cass. pen. n. 45292/2013)

In caso di sospensione condizionale subordinata all’adempimento di un obbligo, ove in sentenza non sia stato indicato il termine entro il quale l’imputato deve provvedere a tale adempimento, esso coincide con quello previsto dall’art. 163 c.p., vale a dire due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o di delitto. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 42109 del 11 ottobre 2013 (Cass. pen. n. 42109/2013)

La presenza di una precedente condanna a pena non sospesa non impedisce la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in sede di nuova condanna intervenuta in epoca successiva alla prima, purché la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la condanna precedente, non superi il limite previsto dall’art. 163 c.p. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 30729 del 17 luglio 2013 (Cass. pen. n. 30729/2013)

Qualora, su impugnazione del solo imputato, il giudice di appello ridetermini la pena senza specificare alcunché circa la sospensione condizionale già concessa in primo grado, quest’ultima deve ritenersi implicitamente confermata anche nel caso in cui sia stata revocata una condizione apposta al riconoscimento del beneficio (nella specie, rimessione in pristino dello stato dei luoghi). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 16184 del 9 aprile 2013 (Cass. pen. n. 16184/2013)

Ai fini dell’applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163, comma terzo, c.p.p., è necessario che la pena inflitta non superi i due anni e sei mesi, e che l’autore del reato abbia compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto, e non a quello della celebrazione del processo. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 14755 del 28 marzo 2013 (Cass. pen. n. 14755/2013)

È illegittima la decisione con cui il giudice di merito disponga la sospensione condizionale di una pena detentiva completamente espiata, in quanto detto beneficio presuppone che la pena inflitta debba essere, in tutto o in parte, da espiare, senza la quale non può svolgere la funzione assegnatagli dall’ordinamento. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 23240 del 9 giugno 2011 (Cass. pen. n. 23240/2011)

È illegittima la concessione della sospensione condizionale della pena a fronte dell’accertata pericolosità sociale dell’imputato cui faccia seguito l’applicazione di misura di sicurezza, posto che il predetto beneficio implica la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 16430 del 27 aprile 2011 (Cass. pen. n. 16430/2011)

Il giudice, ove la richiesta concordata di applicazione della pena sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale, è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l’accordo delle parti, oppure rigettando “in toto” la richiesta di patteggiamento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice che aveva reso sentenza “ex” art. 444 c.p.p., senza pronunciarsi sulla concordemente chiesta sospensione condizionale della pena). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 9455 del 9 marzo 2011 (Cass. pen. n. 9455/2011)

Non sussiste in capo al condannato un interesse meritevole di tutela a richiedere in sede esecutiva la revoca della sospensione condizionale della pena, per riservare l’applicazione del beneficio alla sanzione inflitta con altra condanna. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 24854 del 1 luglio 2010 (Cass. pen. n. 24854/2010)

È legittimo il diniego della sospensione condizionale della pena all’imputato che, pur esattamente identificato nelle generalità, in passato ne abbia fornito di diverse, trattandosi di condotta sintomatica della volontà di sottrarsi ai dovuti accertamenti di polizia e giudiziari. (Nella specie, i precedenti dattiloscopici dell’imputato risultavano repertati sotto diverse generalità). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 22661 del 14 giugno 2010 (Cass. pen. n. 22661/2010)

Il termine della sospensione condizionale della pena decorre dal giorno in cui la sentenza di condanna che concede il beneficio diviene irrevocabile. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8222 del 2 marzo 2010 (Cass. pen. n. 8222/2010)

Nella valutazione circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena non ha rilievo ostativo il fatto che l’imputato abbia trascorso in stato di custodia cautelare un periodo quantomeno pari alla durata della pena detentiva irrogata, posto che questi ha comunque interesse ad ottenere il beneficio, sia ai fini della sua incidenza immediata sulla pena pecuniaria, sia ai fini della successiva estinzione del reato. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 31259 del 29 luglio 2009 (Cass. pen. n. 31259/2009)

Riconosciuta l’esistenza della continuazione tra i reati già oggetto di una sentenza irrevocabile di patteggiamento a pena sospesa e quelli relativi ad una successiva sentenza di condanna, il giudice può subordinare all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165 c.p. la sospensione condizionale della pena originariamente concessa senza che ciò determini una modifica dell’originario accordo intervenuto tra le parti, essendo questi obbligato a valutare nuovamente se il reo sia meritevole del mantenimento del beneficio. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 12855 del 24 marzo 2009 (Cass. pen. n. 12855/2009)

Il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica solo alle pene principali ed accessorie, non alle sanzioni amministrative accessorie, tra le quali rientra la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva di cui all’art. 171 ter, comma quarto, lett. c ), L. n. 633 del 1941. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 39499 del 22 ottobre 2008 (Cass. pen. n. 39499/2008)

La sospensione condizionale della pena e l’indulto possono essere applicati congiuntamente, in quanto la prima estingue il reato nei termini e alle condizioni previsti dalla legge, mentre il secondo estingue immediatamente la pena. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 36663 del 24 settembre 2008 (Cass. pen. n. 36663/2008)

In tema di patteggiamento, anche se l’imputato non ha subordinato l’efficacia della richiesta di definizione del giudizio con il rito speciale alla concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice deve comunque valutare l’espressa istanza di concessione del beneficio. (Nella fattispecie la Corte ha tuttavia ritenuto ininfluente l’omissione del giudice atteso che l’imputato non era comunque nelle condizioni per godere della sospensione). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9228 del 29 febbraio 2008 (Cass. pen. n. 9228/2008)

Non sussiste incompatibilità tra il diniego della sospensione condizionale della pena e la concessione delle attenuanti generiche, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto queste ultime rispondono alla logica di un’adeguata commisurazione della pena, mentre la prima si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6603 del 12 febbraio 2008 (Cass. pen. n. 6603/2008)

In tema di applicazione nella fase esecutiva della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta, da parte del giudice dell’esecuzione, l’unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze e applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale della pena già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5579 del 5 febbraio 2008 (Cass. pen. n. 5579/2008)

Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può mai risolversi in un pregiudizio per l’imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena; tuttavia, tale pregiudizio non può ritenersi costituito dall’impossibilità di riservare il beneficio per l’ipotesi di future eventuali condanne più gravi. (Affermando il principio la Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato avverso la concessione — non richiesta — da parte del giudice di merito della sospensione condizionale della pena). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 8050 del 27 febbraio 2007 (Cass. pen. n. 8050/2007)

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale previsto dall’art. 163 c.p. decorre a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 22882 del 3 luglio 2006 (Cass. pen. n. 22882/2006)

La nuova formulazione dell’art. 163 c.p. — introdotta con la legge 11 giugno 2004, n. 145, in virtù della quale si tiene conto per la sospensione condizionale della pena solo di quella detentiva, si applica anche ai procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore della legge era stato già celebrato il giudizio di appello. Pertanto, nel caso in cui la modifica intervenuta renda possibile l’applicazione del beneficio, il giudice di legittimità, investito della questione, deve disporre l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per consentire la necessaria valutazione di merito sulla questione. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 17480 del 19 maggio 2006 (Cass. pen. n. 17480/2006)

È legittimo il diniego della sospensione condizionale della pena qualora si tratti di reato attribuito alla competenza del giudice di pace (nella specie delitto di lesioni personali), commesso prima della data di entrata in vigore del D.L.vo n. 274 del 2000 e giudicato dal giudice togato, in quanto, in tal caso, trovano applicazione, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli articoli 63, comma primo e sessantaquattresimo, le nuove sanzioni indicate dall’art. 52 del suddetto D.L.vo, poiché più favorevoli, in virtù dell’art. 2, comma terzo, c.p. (La Corte ha osservato al riguardo che la mancata previsione della sospensione condizionale delle pene irrogate dal giudice di pace, ex art. 60 D.L.vo n. 274 del 2000, non determina un trattamento in concreto più sfavorevole per l’imputato, considerato che il beneficio può essere revocato e che, comunque, è precluso al giudice combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell’altra legge secondo il criterio del favor rei perché in tal modo si applicherebbe una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7225 del 27 febbraio 2006 (Cass. pen. n. 7225/2006)

Il diniego della sospensione condizionale della pena, motivato con la considerazione che la concessione del beneficio per una condanna solo a una pena pecuniaria, peraltro di lieve entità, non sarebbe favorevole all’imputato, è illegittimo perché si pone in contrasto con le finalità di politica criminale dell’istituto, che prescindono dall’interesse particolare dell’imputato. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 36830 del 11 ottobre 2005 (Cass. pen. n. 36830/2005)

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa all’imputato straniero non identificato con certezza, non potendosi in tal caso verificare l’insussistenza di precedenti ostativi o l’esistenza delle condizioni per un giudizio prognostico favorevole. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 46965 del 2 dicembre 2004 (Cass. pen. n. 46965/2004)

Nell’ipotesi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non può più essere applicato il trattamento punitivo previsto (nella fattispecie per il reato di lesioni lievissime) dall’art. 52 del D.L.vo n. 274 del 2000, e in linea di principio più favorevole, atteso che il successivo art. 60, escludendo esplicitamente la concessione del beneficio della pena sospesa, rende in concreto le nuove disposizioni meno favorevoli all’imputato. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 46793 del 2 dicembre 2004 (Cass. pen. n. 46793/2004)

La sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dell’esecuzione non soltanto nelle ipotesi di riconoscimento del concorso formale o della continuazione ai sensi dell’art. 671, comma primo, c.p.p., ma anche nel caso di revoca di uno o più sentenze di condanna, in quanto i fatti giudicati non sono più preveduti come reato, ai sensi dell’art. 2, comma secondo, c.p. e 673 c.p.p., qualora, a seguito della stessa revoca e della conseguente eliminazione della pena relativa, risulti rispettato il complessivo limite di pena previsto dall’art. 163 c.p., e ciò sia per l’identità di ratio tra la situazione in esame e quella dell’art. 671 del codice di rito, sia perché l’applicazione del beneficio in sede esecutiva rientra tra possibili «provvedimenti conseguenti» alla revoca di sentenza di condanna per abolitio criminis. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 46236 del 29 novembre 2004 (Cass. pen. n. 46236/2004)

A norma dell’art. 60 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, secondo cui la sospensione condizionale della pena non si applica alle pene irrogate dal giudice di pace, il beneficio è inapplicabile anche alle pene irrogate dal giudice diverso, chiamato a giudicare di reati divenuti di competenza del giudice di pace, sempre che il giudizio non abbia ad oggetto anche altri reati, che non siano di competenza del giudice di pace né a questi connessi. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 41702 del 26 ottobre 2004 (Cass. pen. n. 41702/2004)

Il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per piú di due volte, non ricorre nel caso in cui l’imputato abbia in precedenza riportato due condanne, a pena sospesa per reato depenalizzato da una legge successiva, giacché tra gli effetti penali della condanna destinati a cessare in caso di abolitio criminis va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 21730 del 7 maggio 2004 (Cass. pen. n. 21730/2004)

In tema di sospensione condizionale della pena, poiché la sopravvenuta abolitio criminis, comporta la cessazione di tutte le conseguenze giuridiche che si riconnettono alla condanna, è possibile una nuova concessione del beneficio pur dopo che lo stesso sia stato già concesso con due precedenti sentenze di condanna, di cui una riguarda un fatto non più costituente reato. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 14928 del 26 marzo 2004 (Cass. pen. n. 14928/2004)

L’interesse ad impugnare, in caso di concessione della sospensione condizionale della pena, si configura tutte le volte in cui il beneficio sia idoneo a produrre in concreto una lesione della sfera giuridica dell’impugnante, purché tale pregiudizio non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico come ad esempio l’opportunità di riservare il beneficio per eventuali future condanne a pene piú gravi. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6074 del 16 febbraio 2004 (Cass. pen. n. 6074/2004)

La sospensione condizionale della pena precedentemente concessa deve essere revocata, qualora la pena inflitta con una successiva condanna, anche se interamente condonata, cumulata con la prima, superi i limiti di concedibilità del beneficio. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 47698 del 12 dicembre 2003 (Cass. pen. n. 47698/2003)

Quando a norma dell’art. 64 del D.L.vo n. 274 del 28 agosto 2000, il reato di competenza del giudice di pace sia giudicato — in virtù della prorogatio iurisditionis — dal giudice superiore, il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere concesso, applicandosi in tal caso, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 63 del titolo II del suddetto decreto, la previsione ostativa di cui all’art. 60 del D.L.vo cit. (Nell’affermare tale principio la Corte ha osservato che a differenti conclusioni deve invece giungersi laddove il reato di competenza del giudice di pace sia giudicato dal giudice superiore per motivi di connessione, sul rilievo che il beneficio deve riguardare l’intera pronuncia). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 25201 del 11 giugno 2003 (Cass. pen. n. 25201/2003)

Il potere del giudice dell’esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena non ha portata generale, ma è strettamente connesso al riconoscimento del concorso formale o della continuazione, come prescrive l’art. 671, terzo comma, c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell’esecuzione che aveva rigettato la richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena, fondata sull’intervenuta riabilitazione in ordine a condanne pregresse per le quali era stato concesso il predetto beneficio). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 18172 del 16 aprile 2003 (Cass. pen. n. 18172/2003)

In tema di sospensione condizionale della pena, la presenza di plurime condanne costituisce elemento ostativo ad una nuova concessione anche nell’ipotesi che si tratti di condanne per reati poi depenalizzati, posto che la cessazione di tutti gli effetti penali della condanna non può influire sul giudizio prognostico negativo di ravvedimento effettuato preventivamente dalla legge. (Nell’affermare tale principio la Corte ha precisato che ai fini della prognosi per il futuro il fatto che il soggetto ha più volte violato i precetti penali, per quanto successivamente interessati da una modifica legislativa che ha abrogato la norma incriminatrice, fa ritenere poco probabile che egli si astenga da commettere nuovi reati). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 35176 del 27 settembre 2001 (Cass. pen. n. 35176/2001)

In caso di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, la omissione della indicazione del termine entro il quale gli obblighi, ai quali il beneficio risulta condizionato, devono essere adempiuti non comporta la nullità della clausola, ma solo la sua integrazione con il termine legale di sospensione condizionale della pena previsto dal comma primo dell’art. 163 c.p. (due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o delitto). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 33933 del 20 settembre 2001 (Cass. pen. n. 33933/2001)

Non sussiste interesse ad impugnare da parte dell’imputato cui sia stata concessa, benché non richiesta, la sospensione condizionale della pena. Non assume infatti rilevanza, ai fini di una eventuale impugnazione, la mera opportunità di riservare il predetto beneficio per eventuali e più gravi condanne future, anche perché tale valutazione contrasta con la prognosi di non reiterazione nel reato e di ravvedimento, di cui all’art. 164 comma 1 c.p Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 19190 del 11 maggio 2001 (Cass. pen. n. 19190/2001)

La sentenza di patteggiamento costituisce titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa (nella specie, in relazione ad altra sentenza di patteggiamento), qualora la pena applicata per delitto anteriormente commesso, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 16837 del 26 aprile 2001 (Cass. pen. n. 16837/2001)

La sospensione condizionale della pena può essere concessa — entro i limiti di legge — non solo a chi è stato condannato con una unica sentenza per più reati uniti dal vincolo della continuazione, ma anche a chi sia dichiarato colpevole con separate sentenze per un unico reato continuato, atteso che, in tal caso, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica. (Nella fattispecie, relativa a condanna a seguito di patteggiamento applicata, con la continuazione, su pena già irrogata con precedente sentenza, la Corte, in applicazione del principio sopraesposto, ha rigettato il ricorso del P.G. territoriale circa l’illegittimità della concessione del beneficio per averne il reo già usufruito due volte). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 1477 del 10 gennaio 2001 (Cass. pen. n. 1477/2001)

Per la concessione della sospensione condizionale della pena non sono ipotizzabili né la necessità di una istanza dell’imputato né il potere della parte di rinunciarvi, con la sola precisazione che la concessione medesima non può risolversi in un pregiudizio per l’imputato, che involga interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla finalità stessa della sospensione condizionale, compromettendo posizioni garantite con la previsione del beneficio. In tale prospettiva la mera opportunità di riservare il beneficio a future condanne eventualmente più gravi non può assumere quella rilevanza giuridica richiesta per considerare la concessione come pregiudizievole. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 12279 del 29 novembre 2000 (Cass. pen. n. 12279/2000)

L’applicazione della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 163, comma 3, c.p., richiede che la pena inflitta non superi i due anni e sei mesi e che l’autore del reato abbia compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto criminoso e non già al momento della celebrazione del processo. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 10295 del 28 settembre 2000 (Cass. pen. n. 10295/2000)

La circostanza che la sentenza a pena patteggiata non possa costituire causa di revoca della sospensione condizionale della pena non esclude la revocabilità della sospensione concessa dalla predetta sentenza di patteggiamento a seguito della successiva condanna, concorrendo anche l’entità della pena applicata a richiesta a formare il limite di pena massimo oltre il quale il beneficio non è concedibile e diviene quindi revocabile. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2891 del 27 giugno 2000 (Cass. pen. n. 2891/2000)

Il giudice ha il potere discrezionale di concedere anche d’ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena. La valutazione della rilevanza dell’entità della pena pecuniaria al fine di una possibile esclusione in concreto, ancorché l’ammontare sia particolarmente modesto, è concepibile solo con riferimento alla operatività della finalità preventiva dell’istituto. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4954 del 21 aprile 2000 (Cass. pen. n. 4954/2000)

Il giudice dell’esecuzione che riconosca l’esistenza del vincolo della continuazione tra un pluralità di condanne, è tenuto a verificare se le pene inflitte siano state tutte o solo alcune condizionalmente sospese. Nel primo caso, il beneficio non può essere revocato se la pena unitaria rientra nel limite previsto dall’art. 163 c.p., perché la disciplina del reato continuato presuppone un trattamento più favorevole. Nel secondo caso, invece, il giudice è tenuto ad apprezzare, valutando globalmente la condotta del reo, se il beneficio concesso in alcune sentenze possa essere esteso alla pena complessiva rideterminata, o se debba invece essere revocato, in quanto il condannato non ne sia ritenuto meritevole o perché siano venuti a mancare gli altri presupposti di legge. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6907 del 8 febbraio 2000 (Cass. pen. n. 6907/2000)

Il giudice ha il potere di concedere, anche d’ufficio, la sospensione condizionale pure in caso di condanna a sola pena pecuniaria, motivando sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 163 c.p. Altrimenti in presenza di elementi di valenza positiva, come l’assenza di precedenti penali, è tenuto a motivare il diniego. Tale diniego, se giustificato con il rilievo che trattandosi di pena pecuniaria la sospensione non sarebbe favorevole all’imputato, sarebbe illegittimo perché comporterebbe la disapplicazione, relativamente ad un intero settore della pena, di un beneficio governato da finalità di politica criminale che prescindono dall’interesse particolare dell’imputato e, in special modo, dall’opportunità di riservare il beneficio ad eventuali future condanne, che contrasta con il giudizio prognostico dell’astensione dalla reiterazione dei reati. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 13055 del 15 novembre 1999 (Cass. pen. n. 13055/1999)

L’ordine di demolizione dell’opera abusiva si configura come una sanzione amministrativa e, pertanto, non è inscrivibile nel novero delle pene accessorie, tassativamente previste. Ne consegue che la sospensione condizionale della pena, estendendo i propri effetti solo alle pene accessorie, non è applicabile all’ordine di demolizione. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2294 del 9 ottobre 1999 (Cass. pen. n. 2294/1999)

La concessione della sospensione condizionale, ai sensi dell’art. 163 c.p.p., costituisce esercizio di un potere attribuito dalla legge esclusivamente al giudice in vista della finalità rieducativa della pena, con la conseguenza che non sono ipotizzabili né la necessità di istanza da parte dell’imputato né il potere della parte di rinunciare al beneficio. Tale disciplina manifestamente non viola il principio costituzionale di uguaglianza né il diritto di difesa, atteso che non può assumere alcuna giuridica rilevanza l’interesse dell’imputato a riservare la sospensione condizionale ed eventuali future condanne, trattandosi di prospettazione che si pone in chiara contraddizione con la prognosi di non reiterazione di fatti penalmente illeciti imposta dall’art. 164, comma 1, c.p., per la concessione del beneficio. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale l’imputato aveva, fra l’altro, denunciato come illegittima la concessione d’ufficio della sospensione condizionale della pena, solo pecuniaria, a lui inflitta per un reato contravvenzionale). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 10791 del 22 settembre 1999 (Cass. pen. n. 10791/1999)

In tema di reato continuato, nel caso in cui, per il primo reato, separatamente giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, tale beneficio non si estende automaticamente alla seconda condanna, in quanto la unificazione tra più reati avviene ai soli fini della determinazione della pena. (La Cassazione ha ritenuto che la locuzione «si può concedere la sospensione contenuta in motivazione» non possa essere presa in considerazione come statuizione, in quanto il beneficio, non indicato nel dispositivo, non era stato né richiesto né emendato in sede di patteggiamento). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1512 del 12 aprile 1999 (Cass. pen. n. 1512/1999)

In tema di sospensione condizionale della pena, la reiterazione del beneficio nei confronti di persona che ne abbia già usufruito è legittima anche se, nel periodo intercorrente tra la precedente condanna (sospesa) e quella per la quale si invoca la applicazione dell’art. 163 c.p., egli abbia riportato condanna, per delitto, a pena pecuniaria, ovvero, per contravvenzione, a pena detentiva o pecuniaria, purché non vengano superati i limiti massimi indicati dal predetto articolo. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1039 del 12 aprile 1999 (Cass. pen. n. 1039/1999)

La commissione, entro il termine di legge, di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole (nella specie accertata con sentenza emessa a seguito di patteggiamento in appello), determina la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta con precedente decisione, a nulla rilevando che questa sia stata assunta a seguito della procedura di cui agli artt. 444 e seguenti c.p.p. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 369 del 12 aprile 1999 (Cass. pen. n. 369/1999)

Nell’ambito del potere discrezionale riconosciutogli dall’art. 163 c.p., il giudice può anche di ufficio concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, facendo prevalere su un contrario interesse dell’imputato l’utilità che discende dalla funzione rieducativa insita nel beneficio in questione. Di tale prevalente utilità il giudice è però tenuto a fornire concreta dimostrazione. (Fattispecie nella quale il giudice di merito aveva concesso di ufficio il beneficio della sospensione condizionale in relazione ad una lieve ammenda e l’imputato ricorrente si duoleva di tale concessione, a suo dire pregiudizievole per una eventuale futura fruizione del beneficio stesso. Nell’accogliere il ricorso, la S.C. ha censurato l’assenza di utilità del beneficio rispetto al contrario interesse dell’imputato). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 357 del 14 gennaio 1999 (Cass. pen. n. 357/1999)

Il diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena con la motivazione che trattandosi di pena pecuniaria la sospensione non sarebbe favorevole all’imputato è illegittimo. Una siffatta motivazione finisce per disapplicare aprioristicamente il beneficio ogni qual volta si irroghi una pena pecuniaria. Anche per queste ultime pene, invece, il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminale che governano l’istituto, e cioè deve concederlo ogni volta che sulla base dei parametri di cui all’art. 133 c.p. ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e che la stessa sospensione condizionale possa costituire per il condannato una controspinta al delitto. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4838 del 24 aprile 1998 (Cass. pen. n. 4838/1998)

Non è possibile subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile da effettuarsi prima del passaggio in giudicato della sentenza. (Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza con la quale si subordinava la sospensione condizionale della pena per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare all’immediato pagamento di una provvisionale corrispondente agli arretrati non pagati e ai relativi interessi). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2347 del 23 febbraio 1998 (Cass. pen. n. 2347/1998)

Poiché la disposizione dell’art. 275, comma secondo bis, c.p.p., secondo la quale non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, non formula alcun parametro oggettivo cui debba ancorarsi l’apprezzamento giudiziale circa la prognosi di applicabilità del beneficio, ai fini dell’eventuale applicazione della misura coercitiva è obbligato il riferimento ai limiti fissati dagli artt. 163 e 164 c.p. e alla pericolosità dell’indagato, desumibile dagli indici previsti dall’art. 133 c.p., inerenti al delitto contestato, alle modalità di esecuzione e alla personalità dell’indagato medesimo, perché possa in definitiva argomentarsi che l’autore del fatto si asterrà dal commettere ulteriori reati. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5475 del 28 gennaio 1998 (Cass. pen. n. 5475/1998)

Qualora venga proposta dall’imputato ai sensi dell’art. 444 c.p.p. richiesta di applicazione della pena condizionata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale ed il pubblico ministero manifesti dissenso in ordine solo a tale concessione, il giudice di merito non può mai applicare la pena richiesta disgiunta dal beneficio ma può irrogare la stessa pena, non perché richiesta ma perché considerata adeguata, solo in esito al dibattimento, cui ha l’obbligo di procedere. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 953 del 5 febbraio 1997 (Cass. pen. n. 953/1997)

Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell’opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile. (In motivazione, la S.C. ha ribadito che l’ordine di demolizione ha natura di provvedimento accessorio alla condanna ed è emesso sulla base dell’accertamento della persistente offensività dell’opera nei confronti dell’interesse tutelato dalla norma). Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 714 del 3 febbraio 1997 (Cass. pen. n. 714/1997)

Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice ha l’obbligo di disporre la revoca del beneficio di cui all’art. 163 c.p., concesso in precedenza, qualora ricorrano i presupposti ex art. 168 c.p. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 913 del 29 gennaio 1996 (Cass. pen. n. 913/1996)

La revoca della sospensione condizionale della pena erroneamente concessa può essere disposta dal giudice dell’esecuzione solo nel caso che si verta in un’ipotesi di revoca obbligatoria, di cui all’art. 168, comma 1, nn. 1 e 2, c.p., perché le ipotesi di revoca facoltativa implicano l’esercizio di poteri discrezionali riservati al giudice di cognizione. Ne consegue che, in tema di continuazione fatta valere in executivis, allorquando non debba essere revocata di diritto la sospensione condizionale della pena più grave, da prendere a base del calcolo sanzionatorio, il giudice dell’esecuzione può irrogare, in continuazione, un aumento di pena da far effettivamente eseguire soltanto se tutte le sospensioni condizionali delle pene irrogate con le condanne relative ai reati da unificare siano da revocare di diritto ovvero se l’aumento di pena sia, da solo, superiore al limite stabilito dall’art. 163 c.p., ma non può mai revocare la sospensione già concessa. (In motivazione, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che è erronea la configurazione come entità unitaria del reato continuato, che si fonda, invece, su una finzione giuridica determinata dal favor rei, per la quale più reati concorrenti vengono considerati come unico reato allo scopo di attenuare il rigore del cumulo materiale delle pene, senza che ciò incida sull’essenza, sull’identità e sull’autonomia delle singole violazioni per le quali vige la disciplina del concorso materiale dei reati). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 907 del 25 marzo 1995 (Cass. pen. n. 907/1995)

In tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e adottate dal giudicante, precludono alle parti stesse la proposizione, nella successiva sede dell’impugnazione, che è quella di legittimità, di eccezioni o censure, attinenti al merito delle valutazioni sottese al consenso prestato. Pertanto, è inammissibile il ricorso col quale il procuratore generale lamenti la concessione della sospensione condizionale della pena malgrado numerosi precedenti penali, peraltro non ostativi a termini di legge stante la prognosi di ravvedimento operata dal giudice. Cassazione penale, Sez. V, ordinanza n. 102 del 3 febbraio 1995 (Cass. pen. n. 102/1995)

In tema di patteggiamento, una volta che le parti abbiano chiesto l’applicazione della pena ed abbiano, altresì, subordinato l’efficacia della richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 444, comma 3, c.p.p., il giudice, cui spetta il compito di accertare se la sospensione condizionale possa o non essere concessa, non deve anche verificare se la pattuizione comprenda anche la subordinazione del beneficio all’adempimento delle obbligazioni civili, quando di tale adempimento nessuna parte abbia reclamato l’attuazione; oltre tutto considerando che delle dette obbligazioni è sinanco precluso l’accertamento in sede penale. Peraltro l’illegittimità della statuizione relativa alla condanna alla provvisionale ed alla subordinazione della concessione del beneficio di cui all’art. 163 c.p. al pagamento di essa non inficia la regolarità dell’accordo. (Nella specie, dunque, la corte ha annullato, senza rinvio, l’impugnata sentenza limitatamente alla condanna alla provvisionale ed alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della detta provvisionale). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 306 del 16 gennaio 1995 (Cass. pen. n. 306/1995)

Il giudice dell’esecuzione che riconosca l’esistenza del vincolo della continuazione tra una pluralità di condanne, può estendere la sospensione condizionale della pena al complesso delle sanzioni inflitte con le diverse sentenze di condanna, purché in una almeno di esse tale beneficio sia già stato concesso dal giudice della cognizione; non può invece decidere sul punto relativo alla mancata concessione del beneficio che avrebbe potuto formare oggetto esclusivamente di impugnazione. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4709 del 7 gennaio 1995 (Cass. pen. n. 4709/1995)

Nell’ipotesi di condanna alla sola pena pecuniaria sussiste l’interesse dell’imputato a non vedersi riconosciuta la sospensione condizionale della pena, di cui non abbia fatto richiesta, nella prospettiva di una futura commissione di fatti di natura contravvenzionale e, comunque a carattere colposo. Conseguentemente, ove il giudice di appello, investito della questione ometta la dovuta considerazione di tale interesse, la relativa pronuncia è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10378 del 4 ottobre 1994 (Cass. pen. n. 10378/1994)

L’art. 57 cpv. della L. 24 novembre 1981, n. 689, dispone che la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva. Ne deriva che la condanna alla reclusione, sostituita con la pena pecuniaria, non è ostativa ai fini della sospensione condizionale della pena. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9915 del 14 settembre 1994 (Cass. pen. n. 9915/1994)

Il giudice d’appello, se l’impugnazione è stata proposta dal solo imputato, può procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena inflitta per altro reato in altro giudizio, a norma del primo comma dell’art. 168 c.p., mentre non può procedere a detta revoca nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 168 c.p. (cioè qualora il condannato riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso, la cui pena cumulata alla precedente non supera i limiti dell’art. 163 c.p. tenuto conto dell’indole e della gravità del reato), né può procedere alla revoca della sospensione della pena inflitta per il reato oggetto del giudizio, disposta con sentenza di primo grado. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 995 del 26 agosto 1994 (Cass. pen. n. 995/1994)

Qualora venga proposta dall’imputato richiesta di applicazione della pena subordinata alla concessione della sospensione condizionale ai sensi dell’art. 444, comma 3, c.p.p., ed il pubblico ministero manifesti il proprio dissenso motivandolo non in relazione all’entità della pena, bensì alla concessione del predetto beneficio, il giudice può ugualmente accogliere la richiesta dell’imputato, se ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, ma solo all’esito del dibattimento ed a chiusura di esso. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza con cui il pretore aveva applicato la pena richiesta dall’imputato, sospendendola condizionalmente nonostante sul punto vi fosse l’opposizione del pubblico ministero, senza procedere al dibattimento). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 6728 del 10 giugno 1994 (Cass. pen. n. 6728/1994)

Sussiste l’interesse ad impugnare e deve pertanto ritenersi ammissibile il gravame nei confronti di provvedimento che sospende condizionalmente la pena dell’ammenda concernente contravvenzioni per le quali è ammessa l’oblazione in quanto, conseguendone l’iscrizione nel casellario giudiziale, la concessione del beneficio si risolve in un pregiudizio per l’imputato, stante la maggiore stigmatizzazione della pena irrogata a seguito dell’iscrizione nel casellario (peraltro immediata), molto più grave rispetto al lieve vantaggio rappresentato dall’esenzione (condizionata) dal pagamento. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 6563 del 2 giugno 1994 (Cass. pen. n. 6563/1994)

Allorché la sospensione condizionale della pena non sia stata richiesta dall’imputato, il suo appello inteso ad ottenere la revoca del beneficio non può trovare in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, illimitato accoglimento, ancorché sussista un suo apprezzabile interesse in tal senso. La valutazione di siffatto interesse e dell’eventuale esigenza che lo paralizzi è demandata al giudice di merito investito della questione, che, nell’esercizio del suo potere discrezionale, deve dare ragione della decisione che adotta al riguardo. In particolare, detto giudice è tenuto a bilanciare l’interesse contrario dell’imputato che ritiene di ricevere non un vantaggio, ma un danno dal beneficio concessogli, con quello, per nulla secondario, di sottrarlo all’ambiente carcerario. Per altro verso, è innegabile l’esistenza di un potere discrezionale del giudice di concedere, in linea generale, d’ufficio la sospensione condizionale della pena, sia in primo grado, sia in grado di appello. (Nella specie, la Suprema Corte, sul rilievo che si verteva in tema di procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti, nella quale il beneficio non era stato richiesto, ha ritenuto illegittima la concessione della sospensione condizionale della pena avvenuta d’ufficio e pertanto viziata di ultrapetizione in un procedimento affidato all’esclusiva disponibilità delle parti). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3816 del 31 marzo 1994 (Cass. pen. n. 3816/1994)

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena non è oggetto di negoziazione tra le parti perché è fuori dell’area del patteggiamento. La concessione di tale beneficio, pertanto, può avvenire ad impulso di parte ma anche ad iniziativa del giudice, cui non può essere sottratto un potere discrezionale di rilevante portata politico giudiziaria, attribuitogli dalla legge sostanziale.

Qualora nel giudizio venga formulata richiesta di applicazione di pena con il consenso del P.M., il quale però si opponga alla concessione della sospensione condizionale della pena, cui era stata subordinata l’efficacia della richiesta stessa, poiché il dissenso del P.M. sul beneficio previsto dall’art. 163 c.p. non è vincolante, il giudice non deve limitarsi a prendere atto del mancato consenso del P.M. ma può decidere sulla richiesta indipendentemente dal dissenso medesimo.  Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 3937 del 3 dicembre 1993 (Cass. pen. n. 3937/1993)

È inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione del condannato che miri ad ottenere la sostituzione del beneficio dell’indulto a quello, concessogli, della sospensione condizionale della pena, che è più favorevole del primo, allorché non sia indicato in che cosa si sostanzia l’interesse all’applicazione del beneficio meno favorevole. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4827 del 29 novembre 1993 (Cass. pen. n. 4827/1993)

La subordinazione dell’efficacia della richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, secondo quanto previsto dal terzo comma dell’art. 444 c.p.p., non richiede formule sacramentali e pertanto, quando vi sia comunque accordo tra le parti anche sull’applicazione del detto beneficio — oltre che sulla misura della pena — il giudice non può, se non violando i termini dell’accordo, applicare la pena concordata senza concedere la sospensione condizionale. Ove non ritenga di addivenire a tale concessione, il giudice deve invece rifiutare l’approvazione dell’intero accordo. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8475 del 10 settembre 1993 (Cass. pen. n. 8475/1993)

Il presupposto per l’applicabilità della sospensione condizionale della pena è che la pena inflitta debba essere ancora, in tutto o in parte, espiata. In mancanza di detto presupposto, quindi (come si verifica quando la pena inflitta sia già stata espiata in prevenzione), la concessione del beneficio va considerata illegittima e, pertanto, eliminata, ove sul punto vi sia stata impugnazione dell’imputato, avendo egli un interesse giuridicamente apprezzabile a tale eliminazione. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 3619 del 9 aprile 1993 (Cass. pen. n. 3619/1993)

In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, in mancanza di un’espressa istanza dell’imputato, non può concedere d’ufficio il beneficio della sospensione condizionale, pur sussistendo i presupposti, perché esorbiterebbe dai limitati compiti assegnatigli dalle norme che regolano lo speciale procedimento di cui agli artt. 444 ss. c.p.p. Diversamente, si verrebbe ad incidere sul patto negoziale intervenuto tra le parti. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1834 del 8 febbraio 1993 (Cass. pen. n. 1834/1993)

Nel caso di applicazione della pena su accordo delle parti, in assenza di una esplicita richiesta in sede difensiva di concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice non è tenuto a motivare le ragioni della mancata concessione della sospensione. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4675 del 11 gennaio 1993 (Cass. pen. n. 4675/1993)

La natura pubblicistica dell’istituto della sospensione condizionale della pena comporta che il beneficio in questione non è disponibile né rinunciabile e che la statuizione con cui viene concesso non può essere impugnata neppure per fare luogo all’applicazione dell’indulto. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11748 del 10 dicembre 1992 (Cass. pen. n. 11748/1992)

La concessione della sospensione condizionale della pena è impugnabile da parte dell’imputato nei casi in cui da ciò che dovrebbe costituire un beneficio derivi la lesione di un diritto o quanto meno di un interesse giuridicamente apprezzabile. Non è più ammissibile la semplice contestazione della legittimità della concessione sotto il profilo della mancanza di specifica istanza dell’imputato, che non è richiesta dalla legge, potendosi la sospensione condizionale della pena applicare anche d’ufficio, ovvero sotto il profilo che il beneficio stesso non è tale quando inerisca ad una sentenza di condanna a sola pena pecuniaria, requisito anch’esso del tutto estraneo allo schema legislativo. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4495 del 11 aprile 1992 (Cass. pen. n. 4495/1992)

Non sussiste alcuna contraddittorietà nella motivazione di una sentenza che abbia negato il beneficio del perdono giudiziale e concesso quello della sospensione della pena, trattandosi di istituti che non si fondano sugli stessi presupposti e criteri. La scelta di concedere l’uno o l’altro beneficio, avendo come presupposto l’apprezzamento di elementi di fatto, è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e, se motivata, è incensurabile in sede di legittimità. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 2985 del 17 marzo 1992 (Cass. pen. n. 2985/1992)

L’imputato nonostante abbia già scontato la pena detentiva inflitta, ha interesse ad ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena, sia — eventualmente — ai fini dell’incidenza immediata di tale beneficio sulla pena pecuniaria ancora da pagare, sia ai fini dell’estinzione del reato stesso (art. 167 c.p.), in caso di non commissione, di un delitto nei termini stabiliti, sia, in caso contrario, ai fini dell’incidenza su altra eventuale pena. (Fattispecie relativa ad annullamento di diniego del beneficio).

L’imputato nonostante abbia già scontato la pena detentiva inflitta, ha interesse ad ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena, sia eventualmente ai fini dell’incidenza immediata di tale beneficio sulla pena pecuniaria ancora da pagare, sia ai fini dell’estinzione del reato stesso (art. 167 c.p.), in caso di non commissione, di un delitto nei termini stabiliti, sia, in caso contrario, ai fini dell’incidenza su altra eventuale pena. (Fattispecie relativa ad annullamento di diniego del beneficio). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1806 del 4 febbraio 1992 (Cass. pen. n. 1806/1992)

Alla base dell’istituto della sospensione condizionale della pena si rinvengono principi che costituiscono un vulnus alla funzione retributiva della pena, nel senso che nell’applicazione di esso la detta funzione si affievolisce sino ad assumere esclusivamente contorni di indole utilitaristica connessi all’esigenza di sottrarre l’interessato all’ambiente deleterio e pericoloso del carcere. L’istituto persegue quindi solo finalità di prevenzione speciale, posto che si ritiene che la condanna non eseguita costituisca una remora per il condannato, per la prospettiva che, in caso di ulteriore commissione da parte sua di condotte illecite, la natura retributiva della pena riassumerebbe il suo ruolo, momentaneamente stemperato dal ricorso all’istituto. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3999 del 10 dicembre 1991 (Cass. pen. n. 3999/1991)

Ai fini della sospensione condizionale della pena, il giudice viola l’art. 163 c.p. se non tiene conto anche dell’equivalente della pena pecuniaria in termini di pena detentiva con il metro stabilito dall’art. 135 c.p., così come sostituito dall’art. 101 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8721 del 6 agosto 1991 (Cass. pen. n. 8721/1991)

Nell’ipotesi di irrogazione congiunta di una pena detentiva, non superiore ai limiti previsti dall’art. 163 c.p., e di pena pecuniaria, il beneficio della sospensione condizionale può essere concesso soltanto se a detta pena detentiva sia stata aggiunta una pena pecuniaria che, astrattamente convertita ai sensi dell’art. 135 c.p., priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore nel complesso ai limiti indicati nel predetto art. 163. (Nella fattispecie, in applicazione del predetto principio, è stata annullata la sentenza emessa ex art. 444 nuovo c.p.p., con cui era stata concessa la sospensione condizionale nonostante che la pena detentiva e pecuniaria patteggiata superasse nel complesso il limite massimo previsto dalla legge). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 15917 del 29 novembre 1990 (Cass. pen. n. 15917/1990)

Non si rinviene alcun vizio di contraddittorietà della motivazione nella sentenza di merito allorchè con essa si neghi il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale e si conceda, invece, la sospensione condizionale della pena, essendo diversa la ratio dei due istituti, che non costituiscono oggetto di diritto dell’imputato, ma sono rimessi al prudente apprezzamento del giudice, obbligato unicamente a fornire adeguata motivazione. Tale non è la motivazione della sentenza che precisa faccia mero riferimento alla natura del reato. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9967 del 14 novembre 1984 (Cass. pen. n. 9967/1984)

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