Giudice di Pace

Il giudice di pace è un magistrato onorario del nostro sistema giudiziario. Come per gli altri organi giudicanti la determinazione della sua sfera di competenza è subordinata ai limiti imposti dal nostro codice di procedura civile. La sua competenza viene definita sulla base di tre criteri, ovvero per valore, per materia e per territorio. Il giudice di pace, presta la propria attività, sia in ambito civile che in ambito penale.
La sua figura è stata istituita con la legge 21 novembre 1991 n. 374, sostituendo così quello che prima veniva definito giudice conciliatore.
Da ultimo, con la riforma della magistratura onoraria ai sensi del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, questa figura ha assunto il nome di giudice onorario di pace.

1. Requisiti giudice di pace

La figura del giudice di pace coincide con quella del magistrato onorario ovvero con quella di un individuo che svolge funzioni di magistratura in maniera non professionale.
I compensi percepiti dal giudice di pace, infatti, non vengono corrisposti a titolo di retribuzione, ma bensì a titolo di indennità.
Il soggetto che vorrà ricoprire la funzione di Giudice di Pace dovrà essere in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge. Egli dovrà, infatti, partecipare ad un concorso per titoli e dovrà aver conseguito laurea in giurisprudenza e almeno due anni di abilitazione all’esercizio dell’avvocatura o dovrà aver ricoperto già altre funzioni giudiziarie o notarili per almeno due anni o che sia professore universitario in materie giuridiche.
L’età minima richiesta è di 30 anni, mentre quella massima è di 70 anni.

2. Il giudice di pace in ambito penale

Oltre a trattare questioni di diritto civilistico, il giudice di pace è demandato a risolvere anche questioni di carattere penale di non rilevante gravità(1).
Le questioni che dovrebbero essere trattate dinanzi a lui sono elencate nel D. Lgs. del 28 agosto del 2000, n. 274.
Con riferimento alla competenza per territorio egli sarà tenuto a giudicare per quei reati avvenuti nella sua area territoriale di giurisdizione.
Tra i reati più discussi dinanzi al giudice di pace rientrano:

Dal 2009 egli è anche competente a decidere per il reato di immigrazione clandestina, introdotto nello stesso anno dal nostro legislatore.
Il giudice ha facoltà di dichiarare la non-punibilità dei casi che hanno condotto ad un lieve danno o pericolo, di natura occasionale, quindi non recidivi, tali da rendere non opportuno l’esercizio dell’azione penale, soprattutto in ottica di una ottimizzazione dei tempi e dei costi della giustizia, e dall’eventuale pregiudizio che tale azione può arrecare alle esigenze di studio, lavoro, famiglia e salute.

3. Il giudice di pace in ambito civile

La competenza del giudice di pace in materia civile è prevista e disciplinata dall’art. 7 c.p.c. il quale, lo ritiene competente per(2):

  • Cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 5.000,00, a meno che la legge non ne attribuisca la competenza ad altro giudice;
  • Cause relative a danni derivanti da circolazione di veicoli per un valore non superiore ad € 20.000,00;
  • Cause, a prescindere dal valore, per il regolamento dei confini tra vicini, compreso il regolamento per la piantagione di alberi e siepi;
  • Cause relative alla misura e alle modalità d’uso dei servizi condominiali;
  • Cause relative alle immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni nei rapporti di vicinato;

Per il successivo art. 9 c.p.c., quindi, saranno di competenza del Tribunale tutte le cause che non sono di competenza del Giudice di Pace.
La regolamentazione processuale relativa al giudizio proposto dinanzi al giudice di pace, in sede civile, si rinviene negli artt. 316 e ss. del codice di procedura civile. Di seguito saranno trattate singolarmente le principale fasi processuali che caratterizzano questo genere di processo.

4. Il giudizio civile dinanzi al Giudice di Pace

4.1 Introduzione della causa e contenuto della domanda

Nel rito processuale civile, il giudizio dinanzi al giudice di pace può essere proposto, secondo il disposto dell’art. 316 c.p.c.:

– IN FORMA SCRITTA: quindi, mediante atto di citazione a comparire ad udienza redatto nella stessa forma in cui è redatto l’atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale ex art. 163 c.p.c. con riduzione a 45 giorni dei termini minimi per comparire;
– IN FORMA ORALE: è possibile anche una esposizione orale dei fatti fatta direttamente dinanzi al giudice, che sarà tenuto a redigere processo verbale che dovrà essere allegato all’atto di citazione a comparire a udienza fissa (nella pratica è una forma di chiamata in giudizio non utilizzata).

Il contenuto dell’atto di citazione dinanzi al giudice di pace dovrà, quindi, comunque contenere:

  • A quale ufficio del giudice di pace la domanda è rivolta;
  • Nome, cognome codice fiscale e indirizzo di residenza (o sede legale e denominazione) della parti coinvolte in causa;
  • L’esposizione delle parti;
  • L’indicazione dell’oggetto di causa.

Per cause di valore inferiore agli € 516,46 le parti possono stare in giudizio senza essere obbligati a farsi assistere da un avvocato.

4.2 Trattazione della causa

Dopo che la parte chiamata in causa si costituisce in giudizio nelle forme indicate dall’art. 319 c.p.c. (o resta contumace) il procedimento passa nella fase di trattazione della causa.
In questa fase, dopo la verifica del giudice sull’assenza di vizi processuali rilevabili d’ufficio, si potrà o rinviare ad udienza conclusiva per meglio argomentare le proprie posizioni difensive o, come nella prassi più probabile, vi è un rinvio ad altra udienza per la produzione di ulteriori prove documentali e per la relativa articolazione dei mezzi istruttori.

4.3 La sentenza del giudice di pace

Quando il giudice di pace ritiene che ormai la causa è completa di tutti gli elementi che possano condurre ad una decisione, invita le parti a precisare le proprie conclusione mediante il deposito delle proprie note conclusionali e di discutere la causa in ultima udienza.
Per l’effetto dell’art. 321 c.p.c. dovrà essere premura del giudice quella di depositare la sentenza entro 15 giorni dalla discussione conclusiva. In realtà, chi pratica la professione di avvocato sa benissimo che quest’ultimo termine non viene nella pratica quasi mai rispettato.

4.4. Appello sentenza giudice di pace

Alla sentenza emessa dal giudice di pace può essere proposto appello dinanzi al Tribunale territorialmente competente e, nel caso di sentenza emessa secondo equità, l’appello non è proponibile se non nei casi in cui ci siano state violazioni sulle norme del procedimento o per la violazione di norme costituzionali o comunitarie.

5. Concorso giudice di pace e requisiti

Per rivestire la carica di giudice di pace è necessario superare un concorso per titoli che viene bandito a livello distrettuale dal Presidente della Corte d’Appello, su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Il candidato ha la possibilità di scegliere massimo tre sedi per le quali concorrere all’assegnazione del posto.

I requisiti sono indicati, da ultimo, dall’art. 4 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116(4), e i principali consistono:

  • Nell’essere in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza;
  • Avere un’età compresa tra i 27 ed i 70 anni;

Dopo aver superato la prima selezione, all’esito del superamento di un tirocinio formativo di tre mesi in ambito civile e di un ulteriore tirocinio in ambito civile, la nomina a giudice onorario di pace avviene direttamente con decreto del Ministro della giustizia.

6. Distribuzione degli uffici del giudice di pace sul territorio

Con il d.lgs. del 7 settembre 2012, n. 156 è stato effettuato un processo di redistribuzione territoriale degli uffici del giudice di pace. L’esigenza della riforma è stata dettata dalla necessità di risparmiare sui costi della macchina giudiziaria italiana. Il decreto legislativo è infatti seguito da due allegati, nei quali vengono indicati, in uno gli uffici soppressi, nell’altro gli accorpamenti territoriali.

Note

  1. Il giudice di pace nella giurisdizione penale, Glauco Giostra e Giulio Illuminati;
  2. Le nuove competenze del giudice di pace, Mario Pavone.
  3. Ministero della Giustizia – Servizi online Giudice di Pace
  4. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/31/17G00129/sg