Art. 131 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Articolo 131 bis - codice penale

(1) Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. (2)
L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede:
1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall’articolo 343;
3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612-bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter;
4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (3)
Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

Articolo 131 bis - Codice Penale

(1) Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. (2)
L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede:
1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall’articolo 343;
3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612-bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter;
4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (3)
Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 2, del D.L.vo 16 marzo 2015, n. 28.
Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 16, comma 1, lett. a), D.L. 14.06.2019, n. 53 con decorrenza dal 15.06.2019, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 08.08.2019, n. 77, con decorrenza dal 10.08.2019, e poi dall’art. 7, D.L. 21.10.2020, n. 130 con decorrenza dal 22.10.2020, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 18.12.2020, n. 173 con decorrenza dal 20.12.2020
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.
(3) Il presente comma è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

Approfondimenti

Massime

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 156 del 2020, può essere riconosciuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, anche con riferimento all’ipotesi lieve del delitto di ricettazione ex art. 648 cpv. cod. pen., a condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 35033 del 9 dicembre 2020 (Cass. pen. n. 35033/2020)

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione purché non espressivi di una tendenza o inclinazione al crimine. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di appello che aveva omesso di valutare la causa di non punibilità in relazione alla continuazione tra più reati di furto commessi nel medesimo contesto di tempo e di luogo presso esercizi commerciali diversi). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 30343 del 2 novembre 2020 (Cass. pen. n. 30343/2020)

Ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di legittimità può tener conto dei concreti elementi desumibili dalle sentenze di merito, indicativi della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 27241 del 1 ottobre 2020 (Cass. pen. n. 27241/2020)

In tema di gestione non autorizzata di rifiuti, l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna nell’ipotesi di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non comporta la revoca della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista come obbligatoria dall’art. 260-ter, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell’art. 256 dello stesso decreto legislativo, atteso che per l’adozione della misura ablatoria non è richiesta necessariamente la pronuncia di una sentenza di condanna e che l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. non esclude la rilevanza penale del fatto, ma ne attesta solo il profilo di particolare tenuità. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 24974 del 2 settembre 2020 (Cass. pen. n. 24974/2020)

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un’offensività minima. (Fattispecie relativa ad un’episodica violazione del permesso di uscita per lo svolgimento di attività lavorativa, per essersi l’imputato recato in una sede operativa diversa da quella presso la quale era stato autorizzato a lavorare e per essere rientrato a casa con due ore di ritardo). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21514 del 20 luglio 2020 (Cass. pen. n. 21514/2020)

Non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall’art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 17246 del 5 giugno 2020 (Cass. pen. n. 17246/2020)

Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, ferma restando la non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 38954 del 24 settembre 2019 (Cass. pen. n. 38954/2019)

In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, sussiste l’interesse dell’imputato a ricorrere avverso la sentenza dichiarativa dell’improcedibilità per particolare tenuità del fatto, emessa ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, dal momento che quest’ultima tipologia di pronuncia, comportando l’estinzione del reato e della connessa responsabilità civile, dispiega effetti più favorevoli per l’imputato. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, invece, il proscioglimento ex art. 34 del citato decreto, avendo natura esclusivamente procedimentale, non preclude al danneggiato l’esercizio dell’azione risarcitoria e restitutoria in sede civile). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 25786 del 11 giugno 2019 (Cass. pen. n. 25786/2019)

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 23174 del 23 maggio 2018 (Cass. pen. n. 23174/2018)

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi di “comportamento abituale”, ostativa al riconoscimento del beneficio. (Fattispecie in tema di abuso edilizio, in cui la S.C. ha escluso l’occasionalità dell’azione illecita sulla base della continuazione diacronica tra i singoli reati, posti in essere in momenti distinti, e della pluralità delle disposizioni di legge violate). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 19159 del 4 maggio 2018 (Cass. pen. n. 19159/2018)

La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere esclusa in relazione a particolari tipologie di reato e/o alla natura degli interessi protetti che mirano a salvaguardare.(In applicazione del principio, in tema di violazione di norme antisismiche, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva escluso la ricorrenza della speciale causa di non punibilità unicamente sul presupposto della natura primaria della vita umana, interesse oggetto di tutela della norma incriminatrice). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15782 del 9 aprile 2018 (Cass. pen. n. 15782/2018)

Ritenuta la continuazione tra più reati, il giudice può riconoscere le attenuanti generiche secondo i parametri “oggettivi” o “soggettivi” previsti dall’art. 133 cod. pen., sicché se la concessione richiama elementi di fatto di natura oggettiva l’applicazione sarà riferita allo specifico fatto reato senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, mentre se gli elementi circostanziali siano riferibili all’imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, l’applicazione deve essere riferita indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione.(In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche venivano riconosciute sulla base del “comportamento processuale tenuto dagli imputati, ma le aveva applicate al solo reato satellite e non alla pena base). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 10995 del 12 marzo 2018 (Cass. pen. n. 10995/2018)

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, la persona offesa è tenuta ad indicare, a pena di inammissibilità, le “ragioni del dissenso” rispetto alla sussumibilità della condotta nell’ipotesi di cui all’art. 131-bis, cod. pen. e non necessariamente, come invece richiesto dall’art. 410, comma 1, cod. proc. pen. per l’opposizione alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, le indagini suppletive e i relativi mezzi di prova, stante la diversità tra le due ipotesi di archiviazione e le ragioni poste a sostegno delle stesse. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 10402 del 7 marzo 2018 (Cass. pen. n. 10402/2018)

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, quando le violazioni non siano in numero tale da costituire ex se dimostrazione di serialità, ovvero di progressione criminosa indicativa di particolare intensità del dolo o versatilità offensiva. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 9495 del 2 marzo 2018 (Cass. pen. n. 9495/2018)

E inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l’istituto introdotto dall’art. 131-bis cod. proc. pen. esige un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 9204 del 28 febbraio 2018 (Cass. pen. n. 9204/2018)

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardano azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo, di luogo e nei confronti della medesima persona, elementi da cui emerge una unitaria e circoscritta deliberazione criminosa, incompatibile con l’abitualità presa in considerazione in negativo dall’art. 131-bis cod. pen. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5358 del 5 febbraio 2018 (Cass. pen. n. 5358/2018)

Ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. ai fini dell’apprezzamento della condizione della non abitualità della condotta, assumono rilievo anche i comportamenti successivi alla commissione del reato. (Fattispecie in tema di reati edilizi in cui la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice di merito che ha desunto la non abitualità del comportamento dell’imputato dalla successiva attività di demolizione, rimozione e sanatoria delle opere realizzate). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4123 del 29 gennaio 2018 (Cass. pen. n. 4123/2018)

Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, non rientrando nella categoria dei provvedimenti giudiziari definitivi di cui all’art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, non è soggetto ad iscrizione nel casellario giudiziale. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che, in caso di opposizione dell’indagato alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, l’esame del giudice non è limitato ai profili di dissenso dedotti ed alla tenuità, ma è esteso all’intera valutazione della responsabilità del soggetto indagato). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3817 del 26 gennaio 2018 (Cass. pen. n. 3817/2018)

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi di “comportamento abituale” per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza “non occasionale”. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3353 del 24 gennaio 2018 (Cass. pen. n. 3353/2018)

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l’imputato, anche se non gravato da precedenti penali specifici, abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima “ratio punendi”), anche nell’ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità. (Fattispecie di violazioni da parte del datore di lavoro di diverse disposizioni in materia di sicurezza di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 181). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 776 del 11 gennaio 2018 (Cass. pen. n. 776/2018)

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 57491 del 22 dicembre 2017 (Cass. pen. n. 57491/2017)

Ai fini della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis cod. pen., ove la commissione di un reato sia stata funzionale alla realizzazione di un altro ovvero, comunque, si sia inserita in una serie causale il cui sbocco sia il determinarsi di altri illeciti, nella valutazione sulla gravità del fatto bisogna tenere conto anche degli eventuali reati connessi, anche se siano stati oggetto di una dichiarazione di prescrizione. (Fattispecie in tema di reati edilizi). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 57108 del 21 dicembre 2017 (Cass. pen. n. 57108/2017)

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in relazione al reato di cui all’art. 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che sanziona l’assunzione di lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, qualora i lavoratori illegalmente assunti siano più d’uno, configurandosi, in tal caso, una particolare forma di continuazione, ostativa al riconoscimento del beneficio in quanto manifestazione di un “comportamento abituale” deviante. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 55450 del 12 dicembre 2017 (Cass. pen. n. 55450/2017)

La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., restando esclusa soltanto nell’ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto.

La misura di sicurezza della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 54086 del 30 novembre 2017 (Cass. pen. n. 54086/2017)

In tema di particolare tenuità del fatto, qualora un reato di competenza del giudice di pace sia attratto per connessione dinanzi ad un giudice diverso, quest’ultimo potrà dichiarare la causa di improcedibilità ex art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, a meno che per il reato attraente non risulti applicabile l’art. 131-bis cod. pen., nel qual caso la causa di non punibilità opererà per tutti i reati giudicati.

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. (In motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l’art.131-bis cod.pen. e l’art.34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa). Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 53683 del 28 novembre 2017 (Cass. pen. n. 53683/2017)

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., è applicabile ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica, a condizione che ciascuna singola condotta, isolatamente considerata, sia di lieve entità. (In motivazione, la Corte ha osservato che l’irrilevanza del carattere di lieve entità di ciascun fatto, isolatamente considerato, si riferisce esclusivamente all’ipotesi di commissione di più reati autonomi e della stessa indole e non a quella di commissione di singoli reati avente ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 38849 del 4 agosto 2017 (Cass. pen. n. 38849/2017)

Non osta all’applicazione della causa di non punibilità costituita dalla particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) l’avvenuta commissione, da parte dell’imputato, di più reati, quando essa si sia collocata in un unico contesto spazio temporale sì da risultare frutto di un’unica volizione.

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardano azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva riconosciuto la causa di non punibilità in relazione ai reati di violazione di domicilio e minaccia unifacati dalla continuazione). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 35590 del 19 luglio 2017 (Cass. pen. n. 35590/2017)

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi di “comportamento deviante abituale”, ostativa al riconoscimento del beneficio. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 28341 del 7 giugno 2017 (Cass. pen. n. 28341/2017)

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di ricettazione anche nel caso in cui sia riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità, di cui al secondo comma dell’art. 648 c.p. (Fattispecie in tema di ricettazione di un motociclo). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 23419 del 12 maggio 2017 (Cass. pen. n. 23419/2017)

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è rilevabile d’ufficio in qualsiasi fase e stato del giudizio, salva la eventuale formazione del giudicato, anche implicito, idoneo ad escludere la qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 6870 del 14 febbraio 2017 (Cass. pen. n. 6870/2017)

L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art.131-bis cod.pen. non può essere dichiarata con riferimento al reato di abusivo esercizio di una professione, in quanto tale delitto presuppone una condotta che, in quanto connotata da ripetitività, continuità o, comunque, dalla pluralità degli atti tipici, è di per sé ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6664 del 13 febbraio 2017 (Cass. pen. n. 6664/2017)

In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, quale prevista dall’art. 131 bis c.p., l’elemento ostativo costituito dalla commissione di più reati della stessa indole può essere ravvisato anche quando trattisi di reati avvinti dal vincolo della continuazione e presi in considerazione, come tali, nell’ambito del medesimo procedimento penale. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4852 del 1 febbraio 2017 (Cass. pen. n. 4852/2017)

Il giudice dell’esecuzione non può applicare retroattivamente la disciplina di favore della particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., poichè trattandosi di causa di non punibilità che non esclude la sussistenza del reato, non può applicarsi la disciplina in materia di successione delle leggi penali di cui all’art. 2 cod. pen. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 46567 del 4 novembre 2016 (Cass. pen. n. 46567/2016)

Nel procedimento innanzi al giudice di pace non trova applicazione la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen., prevista esclusivamente per il procedimento davanti al giudice ordinario. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 45996 del 2 novembre 2016 (Cass. pen. n. 45996/2016)

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., è applicabile anche nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, atteso che, si tratta di una disciplina diversa e più favorevole di quella prevista dall’art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 40699 del 29 settembre 2016 (Cass. pen. n. 40699/2016)

In tema di particolare tenuità del fatto, l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare l’esclusione della punibilità, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., pur trattandosi di “ius superveniens” più favorevole al ricorrente. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 40293 del 28 settembre 2016 (Cass. pen. n. 40293/2016)

In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”, non rilevano le soglie di punibilità previste per gli altri reati dal D.Lgs. n. 74 del 2000, ma, trattandosi di un reato di pericolo, occorre valutare la condotta in base ai criteri generali dettati dall’art. 131-bis cod. pen., con particolare riferimento alla sua reiterazione negli anni di imposta e alla messa in pericolo del bene protetto. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 38488 del 16 settembre 2016 (Cass. pen. n. 38488/2016)

L’esclusione della particolare tenuità del fatto è compatibile con l’irrogazione del minimo della pena, atteso che l’art.131-bis cod.pen. può trovare applicazione solo qualora, in virtù del principio di proporzionalità, la pena in concreto applicabile risulterebbe inferiore al minimo edittale, determinato tenendo conto delle eventuali circostanze attenuanti. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 44417 del 3 novembre 2015 (Cass. pen. n. 44417/2015)

La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- bis cod. pen. è applicabile anche al reato di guida in stato di ebbrezza non essendo incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la previsione di diverse soglie di rilevanza penale all’interno della fattispecie tipica. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 44132 del 2 novembre 2015 (Cass. pen. n. 44132/2015)

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 – bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi di ” comportamento abituale”, ostativa al riconoscimento del beneficio. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 43816 del 30 ottobre 2015 (Cass. pen. n. 43816/2015)

L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, dovendo peraltro limitarsi, attesa la natura del giudizio di legittimità, ad un vaglio di astratta non incompatibilità della fattispecie concreta (come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali) con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto art. 131-bis. (Nella specie, la Corte ha escluso l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rilevando che il fatto era stato considerato dalla sentenza impugnata non episodico, né di modesto allarme). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 41742 del 16 ottobre 2015 (Cass. pen. n. 41742/2015)

Quando si procede per il reato di omesso versamento dell’Iva, la non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile solo se l’ammontare dell’imposta non corrisposta è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità, poichè la previsione di quest’ultima evidenzia che il grado di offensività della condotta ai fini della configurabilità dell’illecito penale è stato già valutato dal legislatore. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen. per insussistenza dei presupposti sul piano oggettivo con riferimento ad un omesso versamento pari a poco più di 112.000 Euro, a fronte della soglia di punibilità fissata in Euro 103,291,30). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 40774 del 12 ottobre 2015 (Cass. pen. n. 40774/2015)

In tema di reati concernenti gli alimenti, il concetto di “non particolare gravità” che esclude l’applicazione delle pene accessorie previste dall’articolo 12-bis della legge n. 283 del 1962, non coincide con quello di “particolare tenuità” di cui alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 28 del 2015. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in riferimento alla condotta di detenzione per il commercio di 90 chili di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione, non ritenuta di gravità tale da giustificare la chiusura dello stabilimento). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 37875 del 18 settembre 2015 (Cass. pen. n. 37875/2015)

Ai fini della rilevabilità della causa di esclusione della punibilità per particolari tenuità del fatto nel giudizio di legittimità, costituiscono elementi significativi sia le specifiche valutazioni espresse in sentenza dal giudice di merito circa l’offensività della condotta, sia l’applicazione della pena in misura pari al minimo edittale. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio una sentenza di condanna relativa al reato di cui all’art. 186, comma settimo, cod. strada, valorizzando la circostanza che questa aveva dato atto del “mancato riscontro di una condotta di guida concretamente pericolosa”). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 33821 del 31 luglio 2015 (Cass. pen. n. 33821/2015)

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