Art. 730 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive

Articolo 730 - codice penale

Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l’ammenda fino a € 516 (162, 689).
Soggiace all’ammenda fino a € 103 chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici (162).

Articolo 730 - Codice Penale

Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l’ammenda fino a € 516 (162, 689).
Soggiace all’ammenda fino a € 103 chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici (162).

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