Art. 609 octies – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Violenza sessuale di gruppo

Articolo 609 octies - codice penale

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609 bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni (1) (609 nonies).
Si applicano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 609 ter. (2)
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112.

Articolo 609 octies - Codice Penale

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609 bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni (1) (609 nonies).
Si applicano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 609 ter. (2)
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112.

Note

(1) Le parole: «da sei a dodici anni» sono state così sostituite dalle attuali: «da otto a quattordici anni» dall’art. 13, comma 5, lett. a), della L. 19 luglio 2019, n. 69.
(2) Le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono state così sostituite dalle attuali: «Si applicano le» dall’art. 13, comma 5, lett. b), della L. 19 luglio 2019, n. 69.

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio in flagranza.380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito.384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite; consentito l’allontanamento dalla casa familiare se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.280287 c.p.p.; 282 bis c.p.p
Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale.33 bis c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo non è necessario l’accordo preventivo dei partecipanti essendo sufficiente la consapevole adesione anche estemporanea all’altrui progetto criminoso. (In motivazione la Corte ha precisato che è necessaria la simultanea effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato in un rapporto causale inequivocabile senza che peraltro ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un’attività tipica di violenza sessuale). Cass. pen. sez. III 5 luglio 2019 n. 29406

La commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale perché non è sufficiente ai fini della sua configurabilità l’accordo della volontà dei compartecipi ma è necessaria la contemporanea ed effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato in un rapporto causale inequivocabile. Cass. pen. sez. III 8 ottobre 2018 n. 44835

Integra il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.) con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o sica la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall’assunzione di bevande alcooliche essendo l’aggressione all’altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole. Cass. pen. sez. III 16 ottobre 2012 n. 40565

Risponde del reato di violenza sessuale di gruppo chi pur non avendo compiuto atti di minaccia o di violenza dia un contributo causale alla commissione del fatto anche solo partecipando ad un segmento dell’azione delittuosa. (Fattispecie consistita nella partecipazione alla formulazione alla persona offesa di alcune domande che ove seguite da una errata risposta dovevano comportare la violenza ad opera del coimputato). Cass. pen. sez. III 20 aprile 2010 n. 15089

In tema di violenza sessuale di gruppo allorché gli atti sessuali non vengano posti in essere in unico contesto temporale ma intercorra un apprezzabile periodo di tempo fra i vari episodi ciascuno dei quali caratterizzato dalla ripresa dell’azione violenta in danno della vittima viene in tal modo a configurarsi una cesura tra i singoli fatti ognuno dei quali costituente reato con conseguente ravvisabilità del vincolo della continuazione. Cass. pen. sez. III 19 dicembre 2005 n. 45970

In tema di violenza sessuale di gruppo il reato è ravvisabile anche nell’ipotesi in cui i partecipi dell’azione criminosa non siano presenti contestualmente al compimento degli atti sessuali da parte di uno dei componenti del gruppo ma lo siano stati nella fase iniziale della violenza e siano tuttora presenti nel luogo dei fatti permanendo in tal caso l’effetto intimidatorio derivante dalla consapevolezza da parte della vittima di essere in balia di un gruppo di persone con accrescimento quindi del suo stato di prostrazione ed ulteriore diminuzione della possibilità di sottrarsi alla violenza. (Nella specie in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la sussistenza del reato in un caso in cui gli agenti avevano tutti insieme sequestrato percosso e minacciato la vittima sulla quale ciascuno di essi aveva poi compiuto atti sessuali mentre gli altri all’esterno attendevano il proprio turno). Cass. pen. sez. III 19 dicembre 2005 n. 45970

Il delitto di violenza sessuale (nella specie di gruppo: art. 609 octies c.p.) considerato come circostanza della forma aggravata dell’omicidio se commesso in un unico contesto temporale non concorre formalmente con esso ma in esso resta assorbito confluendo nella figura del reato complesso in senso stretto di cui all’art. 84 comma primo c.p. punibile con la pena dell’ergastolo. Cass. pen. sez. I 22 febbraio 2005 n. 6775

L’art. 609 octies c.p. nell’individuazione della condotta punibile si riferisce espressamente a tutti «gli atti di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p.» e quindi anche alle ipotesi previste nel secondo comma di detta norma. (Nella specie la Corte ha ritenuto compreso nell’ambito di operatività dell’art. 609 octies c.p. anche l’ipotesi di cui all’art. 609 bis secondo comma n. 1 in cui si prevede che il fatto sia commesso con abuso delle condizioni di inferiorità sica o psichica della persona offesa). Cass. pen. sez. III 29 gennaio 2004 n. 3348

In tema di violenza sessuale di gruppo l’intervento in itinere da parte di un corresponsabile che ha impedito la protrazione del delitto in atto assume i caratteri di un vero e proprio ravvedimento operoso nell’ipotesi in cui la connotazione oggettiva della condotta abbia assunto un carattere permanente per essere stati gli atti di violenza ripetuti in un contesto temporale di rapida sequenza in quanto ove al primo atto ne seguano altri in immediata successione non è integrato un nuovo fatto delittuoso bensì solo la protrazione della condotta che assume il carattere della permanenza. Cass. pen. sez. III 26 maggio 2003 n. 22936

Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo previsto dall’art. 609 octies c.p. è necessario che più persone riunite partecipino alla commissione del fatto; non è tuttavia richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato né è necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti anche da uno solo dei compartecipi atteso che la determinazione di quest’ultimo viene rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo. Cass. pen. sez. III 1 giugno 2000 n. 6464

In tema di violenza sessuale di gruppo la circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all’art. 609-octies quarto comma cod. pen. può essere riconosciuta solo quando l’apporto del concorrente tanto nella fase preparatoria quanto in quella esecutiva sia stato di minima lievissima e marginale efficacia eziologica e quindi del tutto trascurabile nell’economia generale della condotta criminosa sicché non è sufficiente per la sua configurabilità la minore efficienza causale del correo rispetto a quella degli altri ma è necessaria la “minima” efficienza causale dell’attività compiuta. (Fattispecie in cui l’attenuante è stata esclusa con riferimento alla condotta di colui che alla guida di un’autovettura aveva condotto la vittima in luogo isolato l’aveva rassicurata durante il tragitto e poi postosi accanto ai due ragazzi che l’avevano costretta a subire atti sessuali ne aveva determinato una maggiore intimidazione neutralizzando ogni possibile forma di reazione). Cass. pen. sez. III 2 agosto 2017 n. 38616

In tema di reati contro la libertà sessuale l’attenuante di cui all’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p. (ipotesi di minore gravità) non può essere concessa nell’ipotesi di reato di cui all’art. 609 octies c.p. (violenza sessuale di gruppo) in quanto trattasi di attenuante specifica prevista soltanto per la violenza sessuale individuale. Cass. pen. sez. III 10 gennaio 2003 n. 502

La circostanza aggravante prevista dall’art. 112 comma primo n. 2 c.p. è configurabile anche per il delitto di violenza sessuale di gruppo non sussistendo alcuna incompatibilità tra la natura di reato a concorso necessario e la maggiore gravità della condotta di chi ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato ovvero ha diretto l’attività dei compartecipi. Cass. pen. sez. III 13 aprile 2011 n. 14956

Risponde del reato di violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609 octies c.p. il genitore che pur non partecipando alla commissione di atti sessuali sul glio minore sia presente sul luogo del fatto ed agevoli concretamente l’abuso sessuale posto in essere da parte del correo. (In motivazione la Corte ha precisato che il meno grave reato di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. materialmente commesso da altri è configurabile a titolo di concorso morale solo quando il genitore sia assente dal luogo del fatto e pur consapevole dell’abuso ai danni del figlio minore tenga una condotta meramente passiva in violazione dei doveri inerenti alla potestà genitoriale). Cass. pen. sez. III 29 maggio 2015 n. 23272

In tema di concorso di reati il delitto di sequestro di persona concorre con quello di violenza sessuale di gruppo allorquando la privazione della libertà di movimento della vittima si protrae oltre il tempo strettamente necessario al compimento degli atti di violenza sessuale a nulla rilevando che l’impedimento ad allontanarsi sia precedente contestuale o successivo allo svolgersi delle violenze. Cass. pen. sez. III 13 gennaio 2015 n. 967

Risponde del reato di violenza sessuale di gruppo il genitore che pur non partecipando alla commissione di atti sessuali sul figlio minore sia presente sul luogo del fatto ed agevoli concretamente l’abuso sessuale posto in essere da parte del correo. (In motivazione la Corte ha precisato che diversamente il genitore risponde a titolo di concorso del reato di violenza sessuale materialmente commesso da terzi sul proprio figlio minore quando pur essendo egli consapevole dell’abuso ma assente dal luogo del fatto tenga una condotta meramente passiva essendo a lui ascrivibile la responsabilità per aver violato l’obbligo derivante dai doveri inerenti alla potestà genitoriale di impedire il fatto). Cass. pen. sez. III 6 luglio 2011 n. 26369

Risponde di concorso nel delitto di violenza sessuale di gruppo colui che pur non presente nel luogo e nel momento della violenza consumata dai correi abbia comunque apportato un contributo causale al reato oggetto di volontà comune. (Fattispecie nella quale il reo si era limitato ad introdurre all’interno dell’abitazione della vittima gli ignoti autori degli abusi sessuali non essendo presente nella stanza al momento della loro consumazione). Cass. pen. sez. III 4 marzo 2011 n. 8775

La commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale perché non è sufficiente ai fini della sua configurabilità l’accordo della volontà dei compartecipi ma è necessaria la simultanea effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato in un rapporto causale inequivocabile. Cass. pen. sez. I 23 aprile 2010 n. 15619

In tema di concorso di persone nel reato non è configurabile la responsabilità a titolo di concorso “anomalo” nel reato di violenza sessuale del soggetto che in occasione di una rapina in abitazione si sia limitato a fare da “palo” in quanto la violenza che caratterizza il delitto sessuale ha natura diversa da quella che connota i reati contro il patrimonio. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la circostanza di essere i correi entrati nell’abitazione della vittima sola ed in orario notturno comportava che anche il “palo” avrebbe dovuto e potuto prevedere che la forza e la violenza usata per consumare la rapina si sarebbe potuta trasformare in violenza sessuale). Cass. pen. sez. II 27 gennaio 2009 n. 3764

In tema di reati sessuali a seguito dell’avvenuta introduzione del reato di violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609 octies c.p. il concorso eventuale di persone nel reato di violenza sessuale è divenuto configurabile solo nelle forme dell’istigazione del consiglio dell’aiuto o dell’agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all’esecuzione del reato stesso. Cass. pen. sez. III 15 novembre 2007 n. 42111

Il delitto di sequestro di persona qualora ne ricorrano gli estremi non è assorbito da quello di violenza sessuale di gruppo esulando in tale ipotesi la gura del reato complesso di cui all’art. 84 c.p. Cass. pen. sez. II 25 novembre 2003 n. 45645

In tema di reati sessuali le dichiarazioni accusatorie rese da minori vittime del reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.) soprattutto se assunte de relato impongono un esame giudiziale critico improntato a canoni di neutralità e rigore che richiede l’opportuno ausilio delle scienze rilevanti in materia (pedagogia psicologia e sessuologia) in quanto la loro attendibilità può essere inficiata da suggestioni eteroindotte. (In applicazione di tale principio la Corte adita in fase cautelare ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero in un procedimento a carico di alcuni soggetti tra cui alcuni insegnanti di un asilo indagati per presunte violenze ed abusi sessuali in danno di diversi alunni). Cass. pen. sez. III 9 ottobre 2007 n. 37147

La natura di reato autonomo del delitto di violenza sessuale di gruppo consente l’applicazione della custodia cautelare nei confronti di un indagato minorenne ex art. 23 comma primo D.P.R. n. 448 del 1988 in quanto tale fattispecie è punita con la reclusione da sei a dodici anni senza che sia possibile tenere conto della diminuente della minore età nella determinazione del limite edittale agli effetti dell’applicazione della misura giusto il disposto di cui all’art. 278 c.p.p. Cass. pen. sez. III 18 maggio 2006 n. 17082

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