Art. 380 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Arresto obbligatorio in flagranza

Articolo 380 - codice di procedura penale

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza (382) di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni (383; coord. 230).
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto (coord. 230) di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale (241 ss. c.p.) per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
a bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall’articolo 338 del codice penale (1);
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’art. 419 del codice penale;
c) delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale (422 ss. c.p.) per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall’articolo 600 bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600 ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater1, (2) e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600 quinquies del codice penale (3);
d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall’articolo 603 bis, secondo comma, del codice penale (4);
d bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609 bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609 octies del codice penale (5);
d ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609 quater, primo e secondo comma, del codice penale (6);
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’art. 4 della L. 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7 bis) (7), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (8);
e bis) delitti di furto previsti dall’articolo 624 bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (9) (10);
f) delitto di rapina previsto dall’art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall’art. 629 del codice penale (10);
f bis) delitto di ricettazione, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale (11);
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’art. 2, terzo comma della L. 18 aprile 1975 n. 110 (12);
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo (13) (14);
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni (15);
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall’art. 1 della L. 25 gennaio 1982 n. 17 (16), delle associazioni di carattere militare previste dall’art. 1 della L. 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli artt. 1 e 2 della L. 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654 (17);
l bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall’art. 416 bis del codice penale (18);
l ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale; (19);
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall’art. 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l’associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lett. a), b), c), d), f), g), i) del presente comma;
m bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall’articolo 497 bis del codice penale (20);
m ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (21);
m quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall’articolo 589 bis, secondo e terzo comma, del codice penale (22);
m quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall’articolo 1100 del codice della navigazione (23).
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela (336 ss.; 120 c.p.), l’arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà.

Articolo 380 - Codice di Procedura Penale

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza (382) di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni (383; coord. 230).
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto (coord. 230) di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale (241 ss. c.p.) per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
a bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall’articolo 338 del codice penale (1);
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’art. 419 del codice penale;
c) delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale (422 ss. c.p.) per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall’articolo 600 bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600 ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater1, (2) e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600 quinquies del codice penale (3);
d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall’articolo 603 bis, secondo comma, del codice penale (4);
d bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609 bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609 octies del codice penale (5);
d ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609 quater, primo e secondo comma, del codice penale (6);
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’art. 4 della L. 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7 bis) (7), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (8);
e bis) delitti di furto previsti dall’articolo 624 bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (9) (10);
f) delitto di rapina previsto dall’art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall’art. 629 del codice penale (10);
f bis) delitto di ricettazione, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale (11);
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’art. 2, terzo comma della L. 18 aprile 1975 n. 110 (12);
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo (13) (14);
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni (15);
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall’art. 1 della L. 25 gennaio 1982 n. 17 (16), delle associazioni di carattere militare previste dall’art. 1 della L. 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli artt. 1 e 2 della L. 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654 (17);
l bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall’art. 416 bis del codice penale (18);
l ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale; (19);
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall’art. 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l’associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lett. a), b), c), d), f), g), i) del presente comma;
m bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall’articolo 497 bis del codice penale (20);
m ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (21);
m quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall’articolo 589 bis, secondo e terzo comma, del codice penale (22);
m quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall’articolo 1100 del codice della navigazione (23).
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela (336 ss.; 120 c.p.), l’arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà.

Note

(1) Questa lettera è stata inserita dall’art. 2 della L. 3 luglio 2017, n. 105.
(2) Le parole: «anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater1,» sono state inserite dall’art. 12, comma 1, della L. 6 febbraio 2006, n. 38.
(3) Le parole da: «delitto di prostituzione minorile …» fino a: «… 600 quinquies» sono state inserite dall’art. 11 della L. 3 agosto 1998, n. 269.
(4) Questa lettera è stata inserita dall’art. 4 della L. 29 ottobre 2016, n. 199.
(5) Questa lettera è stata inserita dall’art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38.
(6) Questa lettera è stata inserita dall’art. 5, comma 1, lett. e), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.
(7) Le parole: «, nonché 7 bis)» sono state inserite dall’art. 8, comma 2, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.
(8) Questa lettera è stata così sostituita dall’art. 3, comma 25, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94.
(9) Questa lettera è stata aggiunta dall’art. 10, comma 2, della L. 26 marzo 2001, n. 128.
(10) A norma dell’art. 558, comma 4 ter, c.p.p., così come inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella L. 17 febbraio 2012, n. 9, il pubblico ministero dispone che l’arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato.
(11) Questa lettera è stata inserita dall’art. 8, comma 2, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.
(12) Lettera così sostituita dall’art. 10 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203.
(13) Le parole: «salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo» sono state così sostituite dalle attuali: «salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo» dall’art. 2, comma 1 bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2014, n. 10.
(14) Questa lettera è stata così sostituita dall’art. 2 del D.L. 8 agosto 1991, n. 247, recante norme in tema di arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti, convertito, con modificazioni, nella L. 5 ottobre 1991, n. 314.
(15) Le parole: «non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni» sono state così sostituite dalle attuali: «non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni» dall’art. 13, comma 1, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155.
(16) Le parole: «della associazione di tipo mafioso prevista dall’art. 416 bis comma 2 del codice penale» sono state soppresse dall’art. 4, comma 6, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.
(17) Le parole «, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654» sono state aggiunte dall’art. 6 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 1993, n. 205.
(18) Lettera aggiunta dall’art. 4, comma 6, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.
(19) La presente lettera aggiunta dall’art. 2, D.L. 14.08.2013, n. 93, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, è stato poi così sostituita dall’art. 2, comma 15, L. 27.09.2021, n. 134 con decorrenza dal 19.10.2021
(20) Questa lettera è stata aggiunta dall’art. 2, comma 1 ter, lett. a), del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43.
(21) Questa lettera è stata aggiunta dall’art. 3 bis, comma 2, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43.
(22) Questa lettera è stata aggiunta dall’art. 1, comma 5, lett. a), della L. 23 marzo 2016, n. 41.
(23) Questa lettera è stata aggiunta dall’art. 3 bis del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2019, n. 77.

Massime

In materia di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il fatto di lieve entità di cui all’art. 73, quinto comma, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non configura un’ipotesi autonoma di reato ma una circostanza attenuante ad effetto speciale, in quanto gli elementi oggettivi considerati dalla norma si aggiungono alle fattispecie incriminatrici descritte nello stesso art. 73 senza modificarne la struttura ed incidono unicamente sulla gravità dei reati e sulla misura della pena. Il tutto secondo la prescrizione dell’art. 380, secondo comma, lett. h), c.p.p.quale sostituito dall’art. 2 del D.L. 8 agosto 1991, n. 247, convertito dalla L. 5 ottobre 1991, n. 314, con modificazioni, che definisce come «circostanza» la fattispecie prevista dal quinto comma dell’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990. Di conseguenza, ove concorrano fra loro circostanze di segno opposto, la circostanza attenuante di cui all’ora ricordato art. 73, quinto comma, è soggetta al giudizio di comparazione secondo il disposto dell’art. 69 c.p. Cass. pen. sez. VI 26 marzo 1993, n. 2995

La «variante» in tema di libertà personale conseguente al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 73, quinto comma, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, coinvolge unicamente l’eccezione all’obbligatorietà dell’arresto in flagranza, ai sensi dell’art. 380, secondo comma, lett. h), c.p.p.come sostituito dall’art. 2 del D.L. 8 agosto 1991, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 ottobre 1991, n. 314, senza in alcun modo incidere sul regime della determinazione della pena agli effetti dell’applicazione delle misure quali predisposte dall’art. 278 c.p.p. Cass. pen. sez. VI 25 giugno 1992

Nel giudizio di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza di reato, il controllo non può essere limitato al riscontro dell’osservanza dei requisiti formali dell’arresto, ma deve essere esteso ai presupposti sostanziali per l’adozione della misura limitativa della libertà. Cass. pen. sez. VI 30 dicembre 2008, n. 48429

È legittimo l’arresto in flagranza del delitto di maltrattamenti in famiglia, tutte le volte in cui il fatto risulti alla polizia giudiziaria non isolato, ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti. (Nel caso di specie, la corte ha annullato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva ritenuto di non convalidare l’arresto nonostante – secondo quanto risultava dallo stesso provvedimento di diniego di convalida – la polizia giudiziaria fosse intervenuta immediatamente dopo che l’inquisito aveva percosso i .gli e la moglie, ricevendo contestualmente dichiarazioni circa la ripetizione di atti di violenza). Cass. pen. sez. VI 22 aprile 1994, n. 888

L’arresto in flagranza di reato non è di per sé reso illegittimo dalla circostanza che ad ordinarlo sia stato il pubblico ministero e che la polizia giudiziaria si sia limitata ad eseguire tale ordine, costituendo quest’ultimo piuttosto una garanzia per l’imputato, il quale non ha pertanto alcun interesse a dolersene. (Nella specie si trattava di arresto in flagranza per il reato di cui all’art. 371 bis c.p.). Cass. pen. sez. VI 23 agosto 1993, n. 2000

In tema di convalida dell’arresto, è legittimo che il giudice effettui sulle attestazioni della polizia giudiziaria un sindacato di attendibilità, che, per va condotto con l’oggetto e gli standard propri della sede, senza, cioè, che vengano sviluppati argomenti e metodi tipici della fase cautelare o di merito e senza soprattutto tener conto di possibili ed eventuali successivi sviluppi istruttori. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il diniego di convalida di un arresto facoltativo sulla scorta della versione difensiva dell’arrestato e prospettando un eventuale sviluppo istruttorio conseguente la possibilità in futuro di sentire un testimone e di visionare immagini riprese da una telecamera). Cass. pen. sez. VI 10 gennaio 2014, n. 700

Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, sulla richiesta di convalida del provvedimento, oltre che sulla eventuale richiesta di applicazione della misura cautelare, il giudice decide nel contraddittorio tra le parti e, nelle more dell’udienza, il pubblico ministero ha competenza esclusiva in ordine ai provvedimenti sulla libertà. Cass. pen. sez. II 15 ottobre 2008, n. 38911

In caso di accoglimento del ricorso per cassazione del P.M. avverso l’ordinanza di diniego della convalida di arresto, l’annullamento deve essere disposto senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato degli agenti di P.G.mentre l’eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici. Cass. pen. sez. VI 8 ottobre 2007, n. 37099

In sede dl convalida dell’arresto il giudice deve compiere una valutazione diretta a stabilire la sussistenza del fumus commissi delicti, allo scopo di stabilire ex post se l’indagato sia stato privato della libertà in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.dovendosi escludere che possa riguardare l’esistenza dei gravi indizi ovvero la responsabilità per il reato contestato, attraverso un’indagine ricostruttiva dell’episodio in tutti i suoi elementi costitutivi, in quanto un tale accertamento è riservato alle successive fasi processuali. Cass. pen. sez. VI 18 febbraio 2003, n. 8029

In tema di avvisi al difensore, deve ritenersi ritualmente informato l’avvocato al quale sia stato trasmesso, via telefax, l’avviso di fissazione dell’udienza di convalida del fermo, in cui non sia indicata e l’ora della comparizione, se tale avviso sia integrato, mediante altro avviso trasmesso con lo stesso mezzo poco prima dell’udienza recante gli elementi mancanti, posto che il destinatario, prestando una minima, doverosa collaborazione, avrebbe potuto informarsi tempestivamente ed attivarsi per essere presente all’incombente. Cass. pen. sez. IV 10 settembre 2001, n. 33470

Il provvedimento con cui il gip respinge la richiesta di convalida di arresto in flagranza per spaccio di sostanza stupefacente (art. 73 D.P.R. 309/90) ravvisando l’ipotesi del fatto lieve di cui al quinto comma del predetto articolo non travalica le attribuzioni del giudice della convalida in quanto si basa su quanto già conoscibile dalla polizia giudiziaria procedente e che doveva costituire oggetto di immediato apprezzamento concernendo i presupposti legittimanti la misura limitativa della libertà personale. (Fattispecie relativa a detenzione di gr. 5,48 di marijuana e di ulteriori gr. 0,43 in altro involucro). Cass. pen. sez. VI 15 aprile 1999, n. 413

Stante l’autonomia del delitto tentato rispetto a quello consumato, ove determinati effetti giuridici siano dalla legge ricollegati alla commissione di reati specificamente indicati mediante l’elencazione degli articoli che li prevedono, senza ulteriori precisazioni, deve intendersi che essi si producano esclusivamente alle ipotesi consumate e non già tentate; ne deriva, in tema di arresto facoltativo in flagranza, che l’applicazione della misura da parte della polizia giudiziaria in ordine ai reati indicati dal secondo comma dell’art. 381 c.p.p. non è consentita nelle ipotesi di tentativo, considerato che la norma espressamente si riferisce, elencandoli per articoli, ai «seguenti delitti», diversamente dal primo comma ove la legge testualmente menziona i «delitti non colposi consumati o tentati» in ordine ai quali è autorizzata la cautela. Cass. pen. sez. II 16 gennaio 1999, n. 7441

L’art. 381, quarto comma, c.p.p.con lo stabilire che, in caso di reato per cui è previsto l’arresto facoltativo in flagranza, si procede all’arresto soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto stesso, non impone alla polizia giudiziaria il dovere di indicare le ragioni che hanno determinato la scelta, essendo sufficiente che l’autorità giudiziaria sia posta in grado di verificare dall’integrale contesto descrittivo che precede o segue la coercizione, ovvero da atti ad esso complementari, tutti i presupposti dell’arresto e, quindi, l’osservanza dei parametri indicati dalla detta disposizione, conformemente alla natura non di provvedimento bensì di atto materiale che contrassegna l’operazione della polizia giudiziaria. L’obbligo della motivazione incombe, viceversa, sul giudice delle indagini preliminari, il quale è tenuto ad esplicitare nell’ordinanza di convalida le ragioni della sfavorevole valutazione del fatto e della personalità dell’arrestato. Cass. pen. sez. II 16 aprile 1998, n. 7153

In sede di convalida dell’arresto in flagranza, il giudice deve limitarsi a verificare la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria, e cioè se la privazione della libertà del soggetto è stata eseguita nei casi consentiti dalla legge. In altri termini, egli deve verificare se sussiste lo stato di flagranza e se sia ipotizzabile uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. Detto giudizio, pertanto, non può riguardare la sussistenza, o meno, dell’elemento soggettivo del reato (salvo il caso di difetto ictu oculi di tale elemento), che è oggetto specifico del giudizio di colpevolezza ed è perciò demandato al giudice nelle fasi processuali successive. Cass. pen. sez. I 19 aprile 1997, n. 1596

L’esercizio del potere-dovere di arresto in flagranza di reato attribuito agli organi di polizia giudiziaria è disciplinato dalle disposizioni dettate dagli artt. 379 e segg. c.p.p. nessuna delle quali prevede che, al momento dell’atto, debbano compiersi particolari formalità, come la pronuncia di formule sacramentali o simili; ne consegue che l’esecuzione dell’arresto si realizza con la materiale apprensione del soggetto colto in flagranza di reato, il quale per effetto di ci senza che sia necessaria una formale dichiarazione, perde la sua libertà personale, sicché la redazione del relativo verbale costituisce un adempimento successivo, destinato esclusivamente a documentare le circostanze dell’atto al fine di consentire all’autorità giudiziaria l’esercizio dell’indispensabile controllo di legalità. Fin dal momento dell’esecuzione dell’arresto, pertanto, ed ancor prima della sua formale documentazione, sussiste l’obbligo degli operatori di polizia giudiziaria che vi hanno proceduto di informare immediatamente il difensore dell’interessato a norma dell’art. 386, comma secondo, c.p.p. (Nella specie il difensore dell’arrestato era stato informato solo alcune ore dopo l’esecuzione della misura precautelare; la Corte ha ritenuto sussistere nel fatto l’elemento materiale dei reati di omissione di atti d’ufficio e di abuso d’ufficio, di cui ha tuttavia escluso la configurabilità avendo il giudice di merito congruamente motivato circa l’inesistenza dell’elemento psicologico, ma ha corretto ai sensi dell’art. 619 c.p.p. la motivazione della sentenza di secondo grado nella parte in cui affermava che l’arresto deve presumersi avvenuto al momento della stesura del relativo verbale). Cass. pen. sez. VI 8 gennaio 1997, n. 6

In tema di arresto facoltativo in flagranza, alla polizia giudiziaria non incombe un dovere di esplicita motivazione, occorrendo soltanto che attraverso il verbale di arresto vengano forniti al giudice gli elementi sufficienti per controllare la ragionevolezza della misura adottata. Cass. pen. sez. VI 22 aprile 1994, n. 888

In tema di arresto facoltativo in flagranza non si richiede, per la legittimità dell’arresto, la presenza congiunta di entrambi i parametri della gravità del fatto e della pericolosità dell’agente desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto, essendo sufficiente – come appare dalla formulazione disgiuntiva della norma – la presenza di uno solo di essi. Cass. pen. sez. VI 8 gennaio 1994, n. 3089

Nel procedere all’arresto in flagranza la polizia giudiziaria è tenuta ad accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni legittimanti la misura e, preliminarmente, sulla base dei criteri indicati dagli artt. 380 e 381 c.p.p.a verificare se trattasi di arresto obbligatorio o facoltativo. Di tale accertamento e della relativa scelta la polizia giudiziaria deve dare puntuale contezza, pur senza procedere ad esporre le motivazioni della scelta effettuata. Sicché è sufficiente l’esposizione degli elementi dai quali i predetti parametri sono stati desunti, così da consentire al giudice, in sede di convalida, di effettuare la verifica di legittimità. Il tutto secondo quanto si desume dal disposto degli artt. 389, secondo comma (che prevede la liberazione dell’arrestato quando risulta evidente che l’arresto è stato eseguito fuori dei casi previsti dalla legge), e 385 c.p.p. (che impone il divieto di arresto in presenza di determinate circostanze di non punibilità accertabili dalla stessa polizia giudiziaria). Cass. pen. sez. VI 7 settembre 1993, n. 1680

In tema di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza, il controllo che il giudice per le indagini preliminari è tenuto a compiere circa i presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello status libertatis (gravità del fatto e personalità dell’arrestato) non può esorbitare da una verifica di ragionevolezza quanto all’operato della polizia giudiziaria alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell’apprezzamento dei presupposti stessi. Di conseguenza, al fine di consentire l’esercizio del potere di convalida è sufficiente che la polizia giudiziaria – cui non incombe il dovere di una specifica motivazione – ponga in condizione il giudice di verificare se l’atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentino alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dall’art. 381 c.p.p. (Fattispecie in cui la corte ha annullato un provvedimento di diniego di convalida, in quanto il giudice per le indagini preliminari, valutando in astratto la gravità del fatto, si era sostituito alla polizia giudiziaria nel diretto apprezzamento dei presupposti oggettivi della facoltà di arresto). Cass. pen. sez. VI 25 giugno 1993, n. 1329

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