1. Impresa individuale
L’impresa individuale rappresenta la forma giuridica più semplice per l’esercizio di un’attività imprenditoriale. A capo dell’esercizio dell’attività vi è un solo soggetto giuridico, l’imprenditore, che è responsabile illimitatamente nei confronti dei terzi e risponde con l’intero patrimonio personale dei debiti di impresa.
La costituzione dell’impresa individuale risulta piuttosto semplice poiché la normativa non richiede particolari adempimenti, comporta limitati costi di gestione e ridotti oneri contabili e fiscali.
Per l’avvio di un’impresa individuale è sufficiente l’iscrizione nel Registro delle Imprese e l’apertura della partita IVA.
2. Impresa societaria
Le società previste dal nostro ordinamento per l’esercizio di impresa collettiva sono le società di persone e le società di capitali.
La forma di società semplice può essere adottata esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali; le altre società, invece, possono avere ad oggetto sia attività commerciali che agricole. Per questo vengono anche definite società commerciali e, a seconda dell’attività che svolgono, si distinguono in società commerciali con oggetto agricolo e società commerciali con oggetto commerciale.
In merito alla disciplina delle società commerciali trova applicazione lo statuto dell’imprenditore commerciale nel seguente modo:
- Le società commerciali, qualunque sia l’attività svolta, hanno l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili. Le società che hanno ad oggetto l’attività agricola sono esonerate dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali; invece le società commerciali con oggetto commerciale sono esonerate dalla disciplina del fallimento se non superano i limiti quantitativo-monetari disciplinati dall’art.1 della legge fallimentare;
- Alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice è applicato lo statuto dell’imprenditore commerciale ai soli soci responsabili illimitatamente e quindi a tutti i soci nella società in nome collettivo e ai soci accomandatari nella società in accomandita semplice.
2.1. Attività commerciale da parte delle associazioni e fondazioni
L’attività collettiva di impresa può essere svolta, oltre che attraverso forme societarie previste dal nostro ordinamento, anche dalle associazioni (riconosciute e non riconosciute), fondazioni ed enti privati aventi fini ideali o altruistici. È necessario, ai fini della qualifica di attività di impresa, che l’attività sia svolta con metodo economico.
L’ente in questo modo acquista la qualità di imprenditore commerciale ed è assoggettato alla disciplina dell’imprenditore commerciale sia se l’attività svolta ha carattere principale o esclusivo che carattere accessorio.
3. Impresa pubblica
Si ha impresa pubblica quando l’attività imprenditoriale è svolta dallo Stato o dalle Regioni, Province e Comuni. Le attività imprenditoriali sono esercitate attraverso tre differenti tipologie di impresa:
- imprese-organo: l’attività imprenditoriale è svolta dallo Stato o da un altro ente pubblico (Regione, Provincia, Comune) con funzione secondaria e accessoria rispetto alle finalità proprie e principali dell’ente; per quanto riguarda la disciplina che regola questi enti, parte della dottrina ritiene che, in base all’art. 2201 c.c., alle imprese-organo va applicato semplicemente lo statuto generale dell’imprenditore. Altri, invece, ritengono, in base all’art. 2093 c.c., che ad esse va applicato lo statuto dell’imprenditore commerciale ad eccezione dell’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese, dato che questo è un obbligo previsto solo per gli enti che esercitano esclusivamente o principalmente attività commerciale.
- enti pubblici economici: enti di diritto pubblico che, a differenza dei precedenti, svolgono attività imprenditoriale in maniera esclusiva e principale. Tali enti sono sottoposti allo statuto generale dell’imprenditore se non svolgono attività commerciale o allo statuto dell’imprenditore commerciale se, invece, hanno ad oggetto attività commerciale ma sono comunque esonerati dalla disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali.
- società a partecipazioni statale: società per azioni nella quale lo Stato o uno degli altri enti pubblici detiene una partecipazione totale o rilevante del capitale. Tali società sono regolate dalla disciplina dell’imprenditore commerciale.