Art. 609 nonies – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Pene accessorie ed altri effetti penali

Articolo 609 nonies - codice penale

La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies comporta:
1) la perdita della responsabilità genitoriale (1) (315 ss. c.c.), quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno (28);
3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa (433, 536 ss., 566 ss. c.c.);
4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua;
5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte (2).
La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 octies e 609 undecies (3), se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609 quater e 609 quinquies, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (4).
La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600 bis, secondo comma, dall’articolo 609 bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609 ter, dagli articoli 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:
1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti (5).
Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni (5).

Articolo 609 nonies - Codice Penale

La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies comporta:
1) la perdita della responsabilità genitoriale (1) (315 ss. c.c.), quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno (28);
3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa (433, 536 ss., 566 ss. c.c.);
4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua;
5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte (2).
La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 octies e 609 undecies (3), se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609 quater e 609 quinquies, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (4).
La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600 bis, secondo comma, dall’articolo 609 bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609 ter, dagli articoli 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:
1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti (5).
Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni (5).

Note

(1) Le parole: «potestà del genitore» sono state così sostituite dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall’art. 93, comma 1, lett. u), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).
(2) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. u), n. 1), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.
(3) Le parole: «e 609 octies» sono state così sostituite dalle attuali: «, 609 octies e 609 undecies» dall’art. 4, comma 1, lett. u), n. 2), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.
(4) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 8, comma 1, lett. c), della L. 6 febbraio 2006, n. 38.
(5) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. u), n. 3), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

L’applicazione delle pene accessorie della perdita del diritto agli alimenti e dell’esclusione dalla successione della persona offesa previste per i reati di violenza sessuale dall’art. 609-nonies comma primo n. 3 cod. pen. costituisce un obbligo per il giudice essendo pertanto irrilevante la concreta possibilità della vericazione dei presupposti fattuali per la loro esecuzione mancando un legame parentale o di coniugio tra l’imputato e la persona offesa. Cass. pen. sez. III 6 febbraio 2019 n. 5807

In tema di reati in materia sessuale le misure di sicurezza personali previste dall’art.609-nonies comma terzo cod. pen. sono applicabili solo nel caso di condanna e non anche nell’ipotesi di applicazione della pena non superiore a due anni di reclusione mancando una disposizione derogatoria rispetto alla previsione generale di cui all’art.445 cod.proc.pen. (In motivazione la Corte ha evidenziato come l’art.609-nonies cod. pen. ha previsto l’equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna con riferimento alle sanzioni accessorie e non anche alle misure di sicurezza personali). Cass. pen. sez. III 24 maggio 2017 n. 25799

In tema di reati sessuali le misure di sicurezza personali previste dall’art.609-nonies comma terzo cod. pen. sono applicabili solo nel caso di condanna per le fattispecie consumate ivi previste e non anche per le corrispondenti ipotesi tentate. Cass. pen. sez. III 24 maggio 2017 n. 25799

In materia di pene accessorie per i reati di violenza sessuale l’art. 609 nonies primo comma n. 4) cod. pen. distingue l’”interdizione temporanea da pubblici uffoci” dall’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna da tre a cinque anni”; ne deriva che nella prima ipotesi trattandosi di pena accessoria la cui durata non è espressamente determinata dalla legge penale il giudice deve uniformarne la durata a quella della pena principale ai sensi dell’art. 37 cod. pen. Cass. pen. sez. III 29 settembre 2016 n. 40679

La pronuncia della sentenza di patteggiamento per il reato di violenza sessuale comporta obbligatoriamente l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice. Cass. pen. sez. III 18 novembre 2009 n. 44023

In tema di pene accessorie previste per i reati sessuali la perdita della potestà genitoriale non è limitata al figlio vittima dell’abuso ma riguarda anche gli altri gli estranei all’abuso medesimo in quanto da un lato la formulazione letterale della norma non opera alcuna distinzione e dall’altro la norma sanziona l’indegnità del genitore in quanto tale. Cass. pen. sez. III 16 maggio 2008 n. 19729

In tema di reati sessuali le pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dall’esercizio della tutela e della curatela (art. 6 L. 20 febbraio 1958 n. 75 ) si applicano anche in caso di condanna per il delitto di prostituzione minorile (art. 600 bis c.p. ) in quanto quest’ultimo costituisce un’ipotesi speciale ed aggravata del reato di induzione favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione ove commesso ai danni di persona minore fattispecie prima prevista dall’abrogato art. 4 comma primo n. 2 della citata legge cui conseguivano le pene accessorie predette. Cass. pen. sez. III 5 maggio 2008 n. 17844

In tema di reati sessuali l’applicazione d’ufficio da parte del giudice d’appello delle pene accessorie previste dall’art. 609 nonies c.p. non comporta alcuna violazione del divieto di reformatio in peius in quanto tale applicazione è prevista espressamente dalla richiamata disposizione come conseguenza necessaria della condanna per «alcuno dei delitti previsti» nella medesima norma. Cass. pen. sez. III 25 febbraio 2008 n. 8381

In caso di procedimento per il reato di violenza sessuale aggravata in danno di una glia minorenne è legittimo il provvedimento che dispone a carico del condannato la perdita della potestà di genitore per tutti i delitti di cui agli artt. 609 bis 609 quater 609 quinquies e 609 octies nei quali detta qualità è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato. Cass. pen. sez. III 18 giugno 2003 n. 26196

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