Art. 50 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Azione penale

Articolo 50 - codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero esercita l’azione penale (112 Cost.; 326; coord. 231) quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione (408, 554; att. 125).
2. Quando non è necessaria la querela (336), la richiesta (342), l’istanza (341) o l’autorizzazione a procedere (343), l’azione penale è esercitata di ufficio.
3. L’esercizio dell’azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (3, 41, 47, 71, 343, 344, 479).

Articolo 50 - Codice di Procedura Penale

1. Il pubblico ministero esercita l’azione penale (112 Cost.; 326; coord. 231) quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione (408, 554; att. 125).
2. Quando non è necessaria la querela (336), la richiesta (342), l’istanza (341) o l’autorizzazione a procedere (343), l’azione penale è esercitata di ufficio.
3. L’esercizio dell’azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (3, 41, 47, 71, 343, 344, 479).

Massime

I provvedimenti del P.M.in quanto atti di parte, non hanno natura giurisdizionale e, come tali, non sono né qualificabili come abnormi (caratteristica esclusiva degli atti in giurisdizione), né impugnabili, quantunque illegittimi. (Fattispecie concernente ricorso del Procuratore Generale della Repubblica avverso provvedimento di diretta trasmissione in archivio, da parte del P.M.di atti ritenuti penalmente irrilevanti). Cass. pen. Sezioni Unite 24 settembre 2001, n. 34536

È legittimo, nell’ipotesi di restituzione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice del dibattimento, l’esercizio dell’azione penale con modalità diverse da quelle in precedenza utilizzate, atteso che è consentito al titolare della funzione d’accusa operare le scelte processuali funzionali a detto esercizio ritenute più opportune nelle diverse situazioni e che tale potere-dovere non incide sul principio di irretrattabilità dell’azione penale. Cass. pen. sez. I 16 giugno 2001, n. 24617

Il decreto che dispone il giudizio, emesso ai sensi dell’art. 464 c.p.p. a seguito di opposizione a decreto penale, non deve essere obbligatoriamente preceduto dall’invito a comparire, atteso che tale adempimento, in quanto finalizzato a consentire un’anticipata difesa dell’indagato, in vista della possibilità che le indagini preliminari si chiudano con una richiesta di archiviazione, non ha ragion d’essere quando l’azione penale, per sua natura irretrattabile (arg. ex artt. 50, comma 3, e 60, comma 2, c.p.p.), sia stata già esercitata, come si verifica appunto nel caso di richiesta di decreto penale. Cass. pen. sez. I 8 novembre 1999, n. 3764

Poiché il P.M. è l’esclusivo titolare dell’azione penale, è abnorme il provvedimento con il quale il giudice inibisca all’organo dell’accusa – nel corso del dibattimento – l’esercizio dell’azione penale nell’ambito dei poteri relativi alla modi.ca della imputazione ed alla contestazione di reati concorrenti o di circostanze aggravanti. Cass. pen. sez. V 5 agosto 1999, n. 2673

Spetta esclusivamente al P.M. la competenza relativa alla determinazione da assumere circa l’esercizio dell’azione penale. Ciò importa non solo che il giudice non abbia il potere di procedere ex officio, e quindi in mancanza di una richiesta del P.M.ma anche che il giudice può conoscere dei fatti processuali unicamente nei limiti dell’investitura ricevuta essendo compito del P.M. anche la delimitazione del quantum della materia processuale sulla quale il giudice si dovrà pronunciare. (Fattispecie di richiesta del P.M. di archiviazione per due delitti e di restituzione degli atti per una contravvenzione, mentre il Gip aveva disposto l’archiviazione anche per tale reato richiamandosi al disposto dell’art. 129 c.p.p.). Cass. pen. sez. VI 5 marzo 1991

Una volta emessi la richiesta di rinvio a giudizio o, nel procedimento pretorio, il decreto di citazione a giudizio, il P.M. non può revocarli ostandovi il principio della irretrattabilità dell’azione penale, sancito sia dall’art. 50, comma terzo, sia dall’art. 60, comma secondo, del nuovo c.p.p. Ne consegue che l’eventuale provvedimento di revoca emesso deve essere considerato abnorme. (Nella specie la Cassazione ha annullato senza rinvio, per abnormità, un provvedimento del P.M. di revoca di un decreto di citazione, stabilendo altresì che tale annullamento si estendeva anche, a norma dell’art. 185, comma primo, del nuovo c.p.p.ad un decreto di archiviazione emesso nel medesimo procedimento e per gli stessi fatti successivamente alla revoca di quello di citazione). Cass. pen. sez. VI 16 novembre 1990

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