Il reato di corruzione: caratteristiche e normativa vigente

La corruzione rientra tra i delitti previsti dal libro II, titolo II, capo I denominato “dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”. Questa fattispecie di reato, può essere commessa tanto da un soggetto esercitante mansione lavorativa presso pubblici uffici quanto il privato che si accorda per la commissione di tale reato.

1. Cenni generali sull’istituto della corruzione per un atto di ufficio

La fattispecie delittuosa della corruzione è prevista, nelle linee generali, dall’articolo 318 del codice penale, il quale dispone che “Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.
Caratteristica essenziale della corruzione, che la distingue dalla concussione (circostanza in cui manca la volontà del soggetto privato), è rappresentata dall’incontro della volontà di un soggetto qualificato con un soggetto privato. L’accordo comune tra le parti dovrà prevedere la dazione di una somma di denaro o comunque di altro genere di utilità finalizzata al compimento di un determinato esercizio delle funzioni da parte del pubblico ufficiale.
Il reato in esame, come vedremo di seguito, può essere classificato come “proprio” o “improprio”, ovvero come “antecedente” o “successivo”.

2. La corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio

Il legislatore ha voluto operare una netta distinzione tra la corruzione per il compimento da parte del pubblico ufficiale di un atto previsto dal proprio ufficio e il caso in cui vi sia, invece, il compimento di un atto che è in realtà contrario ai doveri di ufficio.
Tale distinzione trova riscontro nella diversa previsione legislativa dell’articolo 319 c.p. che prevede una pena più rigida, ovvero fino a dieci anni, per i casi in cui il pubblico ufficiale omette o ritarda un atto del suo ufficio e per i casi in cui compie un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.
Questa tipologia di reato viene catalogata nei c.d. casi di corruzione propria. La previsione dell’articolo 318 c.p. , invece, viene catalogata nei c.d. casi di corruzione impropria. Nel primo caso, infatti, si tratta di far compiere un atto al pubblico ufficiale che non ha il dovere di compiere. Nel secondo caso, invece, il pubblico ufficiale compie un atto che avrebbe comunque compiuto.

3. Le circostanze aggravanti per gli atti compiuti contrariamente ai doveri di ufficio

Il legislatore, per scoraggiare l’abuso della posizione di funzionario pubblico ha previsto all’art. 319 bis del codice penale delle circostanze che aggravano la pena prevista dall’articolo precedente se l’oggetto della corruzione è relativo al conferimento di:

  • Pubblici impieghi;
  • Stipendi;
  • Pensioni;
  • Stipulazione di contratti;
  • Pagamento o rimborso di tributi.

4. Corruzione in atti giudiziari

Tra i reati corruttivi, quello per cui il legislatore ha previsto la pena più severa è il reato di corruzione in atti giudiziari. L’art. 319 ter c.p., infatti, per i soggetti che commettono il reato di corruzione finalizzato a favorire o danneggiare una parte in un processo, può essere condannato alla pena della reclusione da un minimo di cinque anni fino a un massimo venti anni.

5. Caratteristiche elemento oggettivo ed elemento soggettivo del reato di corruzione

Essendo ritenuto un reato proprio, il soggetto attivo può essere soltanto il pubblico ufficiale. Solo per il caso di corruzione impropria antecedente, sussiste anche la responsabilità di colui che corrompe.
Con riferimento all’elemento oggettivo, la condotta penalmente rilevante si ravvisa nell’accordo tra il privato e il pubblico ufficiale avente ad oggetto l’arricchimento di quest’ultimo in cambio del compimento di un determinato atto.
L’elemento di natura soggettiva richiesto è il dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà della condotta posta in essere dai soggetti coinvolti.
Anche l’ipotesi del tentativo di corruzione risulta configurabile per l’ordinamento giuridico penale.

6. Corruzione antecedente e susseguente

A seconda del momento in cui viene compiuto l’atto corruttivo si suole parlare di:

  • corruzione antecedente: si ha quando l’atto corruttivo si compie prima che il funzionario pubblico compia l’atto per cui è stato corrotto;
  • corruzione susseguente: si ha quanto l’atto  corruttivo si compie dopo che il funzionario pubblico ha compiuto l’atto.

7. Pena per il soggetto corruttore

L’articolo 321 del codice penale prevede che, oltre al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblici servizi debba essere punito per le varie ipotesi di corruzione indicate dagli articoli precedenti, anche il corruttore.
Ai sensi dell’articolo 322 c.p. il corruttore è punibile anche nel caso di sola promessa di dazione, senza che poi sia accettata dal funzionario pubblico. In tal caso si parla del reato di istigazione alla corruzione.

8. Mutazione delle pene detentive

In ragione della moltitudine di scandali che si sono susseguiti negli anni, questo istituto è stato ampiamente dibattuto e modificato al fine di arginare il suo impatto negativo sui principi gestionali della cosa pubblica.
Con la riforma del 2015(1), vi è stato un inasprimento di tutte le pene indicate dalla legge penale in relazione ai reati di corruzione.
In relazione a questa specifica fattispecie delittuosa, l’aggravio del computo della pena massima è stato davvero sostanziale.