Art. 609 ter – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Circostanze aggravanti

Articolo 609 ter - codice penale

(1) (2) La pena stabilita dall’articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti (3) sono commessi:
1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo (609 nonies), o il tutore (346 ss. c.c.) (4);
2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale (357) o di incaricato di pubblico servizio (358);
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto (5);
5 bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa (6).
5 ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza (7);
5 quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza (7);
5 quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività (8);
5 sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave (8).
5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. (10)
La pena stabilita dall’articolo 609 bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all’articolo 609 bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci (9).

Articolo 609 ter - Codice Penale

(1) (2) La pena stabilita dall’articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti (3) sono commessi:
1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo (609 nonies), o il tutore (346 ss. c.c.) (4);
2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale (357) o di incaricato di pubblico servizio (358);
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto (5);
5 bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa (6).
5 ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza (7);
5 quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza (7);
5 quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività (8);
5 sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave (8).
5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. (10)
La pena stabilita dall’articolo 609 bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all’articolo 609 bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci (9).

Note

(1) A norma dell’art. 609 decies, primo comma, c.p. così come sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. v), n. 1), della L. 1° ottobre 2012, n. 172, quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609 quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.
(2) A norma dell’art. 11 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38, così come modificato dall’art. 1, comma 4 bis, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.
(3) Le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609 bis» sono state così sostituite dalle attuali: «La pena stabilita dall’articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti» dall’art. 13, comma 2, lett. a), n. 1), della L. 19 luglio 2019, n. 69.
(4) Questo numero è stato così sostituito dall’art. 13, comma 2, lett. a), n. 2), della L. 19 luglio 2019, n. 69.
(5) Questo numero è stato, da ultimo, così sostituito dall’art. 13, comma 2, lett. a), n. 3), della L. 19 luglio 2019, n. 69.
(6) Questo numero è stato aggiunto dall’art. 3, comma 23, della L. 15 luglio 2009, n. 94.
(7) Questo numero è stato aggiunto dall’art. 1, comma 2, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.
(8) Questo numero è stato aggiunto dall’art. 1, comma 2, del D.L.vo 4 marzo 2014, n. 39.
(9) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 13, comma 2, lett. b), della L. 19 luglio 2019, n. 69.
(10) Il presente numero è stato aggiunto dall’art. 20, comma 1, lett. c), L. 23.12.2021, n. 238 con decorrenza dal 01.02.2022.

Massime

In tema di reati sessuali la previsione di cui all’art. 609 ter comma primo n. 5-sexies cod. pen. che dispone un aggravamento di pena se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto derivi al minore a causa della reiterazione della condotta un pregiudizio grave è riferibile solo a fatti di violenza sessuale commessi ai danni di vittima minorenne. (In motivazione la Corte ha osservato che la norma è stata introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2014 n. 39 adottato in forza della legge 6 agosto 2013 n. 96 che delegava il Governo al recepimento di direttive europee tra cui quella 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornogrfiaa minorile ma che non attribuiva al legislatore delegato anche il compito di modificare la disciplina sanzionatoria del reato di violenza sessuale commesso in danno di soggetti maggiorenni). Cass. pen. sez. III 13 novembre 2019 n. 45938

Non si applicano al delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater cod. pen. le aggravanti previste dall’art. 609-ter cod. pen. diversamente determinandosi una violazione del principio di legalità atteso che nessuna disposizione di legge estende l’applicabilità di tali aggravanti specificamente riferite all’ipotesi di violenza sessuale anche al predetto delitto e che l’art. 609-quater comma sesto cod. pen. nell’autonomamente tipizzare in relazione allo stesso l’aggravante collegata all’età inferiore a dieci anni della persona offesa espressamente richiama “quoad poenam” soltanto l’art. 609ter comma secondo cod. pen. Cass. pen. sez. III 22 ottobre 2019 n. 43244

In tema di reati sessuali la previsione di cui all’art. 609-ter primo comma n. 5-sexies cod. pen. che dispone un aggravamento di pena se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto derivi al minore a causa della reiterazione della condotta un pregiudizio grave prevede due distinte ipotesi di cui solo la seconda prende in considerazione l’età della vittima limitandosi la prima a considerare le «violenze gravi» a prescindere dal fatto che la vittima del reato sia maggiorenne o minorenne. (In motivazione la Corte ha escluso che la normativa di cui al d.lgs. 4 marzo 2014 n. 39 che ha introdotto l’aggravante in oggetto sia dedicata ai soli minori come confermato altresì dal rilievo che l’art. 609 primo comma n. 5-quinquies cod. pen. prevede un’ipotesi in cui si prescinde dall’età della vittima). Cass. pen. sez. II 27 maggio 2019 n. 23153

In tema di violenza sessuale la relazione affettiva la cui sussistenza integra la circostanza aggravante di cui all’art. 609-ter comma primo n. 5-quater cod. pen. va limitata ai rapporti personali analoghi a quelli di tipo coniugale che abbiano facilitato il compimento del delitto indipendentemente sia dalla convivenza con la vittima sia dalla stabilità e/o durata della “relazione” e non va estesa fino a ricomprendere qualsiasi legame caratterizzato da intensità di sentimenti.(Nella fattispecie la S.C. ha censurato la sentenza di merito che aveva ravvisato i requisiti di siffatta relazione affettiva nella stabile ospitalità offerta dall’imputato alla persona offesa insieme alla sorella e al loro padre presso la sua abitazione). Cass. pen. sez. III 25 ottobre 2018 n. 48822

In tema di violenza sessuale su minori la valutazione sull’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima deve tenere conto non solo della loro intrinseca coerenza ma anche di tutte le altre circostanze concretamene idonee ad influire su tale giudizio ivi inclusa la verifica sull’incidenza di plurime audizioni della persona offesa in punto di usura della fonte dichiarativa Cass. pen. sez. III 11 ottobre 2017 n. 46592

In tema di reati sessuali il principio del “favor rei” per cui nel dubbio sulla data di commissione del reato è esclusa l’applicabilità dell’aggravante della minore età di anni dieci prevista dall’articolo 609-ter comma secondo cod. pen. opera solo in caso d’ incertezza assoluta sulla data della commissione del reato non eliminabile attraverso deduzioni logiche. Cass. pen. sez. III 10 ottobre 2017 n. 46453

Il delitto di violenza sessuale commessa ai danni di persona infraquattordicenne di cui agli artt. 609 bis comma secondo n. 1 e 609 ter comma primo n. 1 c.p. si distingue dalla fattispecie a forma libera di atti sessuali con minorenne (art. 609quater c.p.) per la presenza di una condotta di induzione ossia per l’esercizio di una subdola attività di persuasione e di pressione finalizzata a determinare il minore al compimento di atti sessuali che altrimenti non avrebbe compiuto. Cass. pen. sez. III 27 aprile 2015 n. 17383

Le circostanze aggravanti previste rispettivamente dall’art. 609 ter comma primo n. 1 c.p. (violenza sessuale commessa ai danni di minore infraquattordicenne) e dall’art. 609 ter comma primo n. 5 c.p. (violenza sessuale commessa dal reo legato da rapporto di parentela con la vittima infrasedicenne) sono equipollenti per quanto riguarda la misura dell’aumento di pena. Cass. pen. sez. III 19 dicembre 2011 n. 46766

Il delitto di violenza sessuale aggravato dalla circostanza speciale dell’uso di sostanze alcoliche narcotiche o stupefacenti gravemente lesive della salute della persona offesa assorbe quello di procurata incapacità mediante somministrazione di sostanze stupefacenti. (Fattispecie nella quale erano stati contestati entrambi i reati ad un soggetto che aveva costretto alcune donne al compimento di atti sessuali ponendole in condizioni di incapacità mediante somministrazione di un caffè mescolato con narcotici). Cass. pen. sez. III 25 luglio 2011 n. 29603

Il genitore esercente la potestà sul figlio minore vittima di abusi sessuali commessi dal coniuge risponde del reato se venuto a conoscenza di detti abusi ove omette un intervento diretto a impedire l’evento. (Nella specie relativa ad abusi sessuali commessi dal padre ai danni della glia minore e personalmente constatati dalla madre la Corte ha affermato che l’obbligo di intervento imponeva a quest’ultima di denunciare il marito). Cass. pen. sez. III 24 marzo 2010 n. 11243

La circostanza aggravante della violenza sessuale “su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale” include anche le ipotesi nelle quali lo stato del soggetto passivo non discenda da un potere pubblicistico ed abbia natura illecita comprensiva del sequestro di persona. Cass. pen. sez. III 28 dicembre 2009 n. 49586

È configurabile l’aggravante prevista dall’art. 61 n. 9 c.p. (nella specie abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro del culto) anche se il reato non sia stato commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale in quanto è sufficiente da un lato che a facilitarlo siano serviti l’autorità ed il prestigio connessi alla qualità di sacerdote e dall’altro che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità. (Fattispecie in tema di violenza sessuale commessa da sacerdote). Cass. pen. sez. III 23 settembre 2009 n. 37068

Con riferimento al reato di violenza sessuale nei confronti di minore infraquattordicenne la posizione di convivenza dell’imputato con la madre del minore stesso può rappresentare presupposto dell’”abuso di autorità”. Cass. pen. sez. III 20 gennaio 2009 n. 2119

In tema di violenza sessuale in danno di minori la circostanza aggravante della minorata difesa è compatibile con quella della minore età a condizione che il reo non si limiti solo ad approfittare della minore età della vittima in quanto mentre l’aggravante speciale prescinde dalle modalità dell’azione quella comune riguarda proprio tali modalità. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la compatibilità delle due aggravanti avendo il reo approfittato della gracilità sica delle vittime circostanza fattuale apprezzata ai fini dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p. ). Cass. pen. sez. III 16 maggio 2008 n. 19725

In tema di violenza sessuale è configurabile l’aggravante speciale di cui all’art. 609 ter comma primo n. 2 c.p. (aver commesso il fatto con l’uso di sostanze narcotiche ) quando lo stato di incoscienza della vittima sia stato provocato mediante la somministrazione di farmaci anestetici allo scopo di consentire all’agente di porre in essere la condotta vietata. (Fattispecie di violenza sessuale posta in essere da medico anestesista e consistita nel denudare toccare e fotografare gli organi sessuali di alcune pazienti mentre si trovavano in stato di incoscienza ). Cass. pen. sez. III 7 maggio 2008 n. 18360

Il genitore esercente la potestà sui gli minori come tale investito a norma dell’art. 147 c.c. di una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell’integrità psico – sica dei medesimi risponde a titolo di causalità omissiva di cui all’art. 40 cpv. c.p. degli atti di violenza sessuale compiuti dal coniuge sui gli allorquando sussistano le condizioni rappresentate: a) dalla conoscenza o conoscibilità dell’evento; b) dalla conoscenza o riconoscibilità dell’azione doverosa incombente sul «garante»; c) dalla possibilità oggettiva di impedire l’evento. Cass. pen. sez. III 30 gennaio 2008 n. 4730

Il delitto di violenza sessuale aggravata dalla circostanza che la persona era «comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale» non assorbe quello di sequestro di persona perchè non rappresenta un reato complesso per la sussistenza del quale è necessario che l’astratta formulazione della fattispecie incriminatrice faccia riferimento – o come elemento costitutivo o come circostanza aggravante – ad un fatto che costituisca di per sè reato. La descrizione legislativa dell’aggravante di cui al n. 4 dell’art. 609 ter c.p. non presenta invece tale caratteristica: essa include non solo la condizione di vittima di un sequestro di persona ma una pluralità di situazioni anche prive di rilevanza penale (ad esempio lo stato di detenzione o quello di ricovero presso una struttura ospedaliera con restrizioni ovvero l’accidentale restrizione della libertà di locomozione all’interno di un edificio). Cass. pen. sez. II 25 novembre 2003 n. 45645

In caso di procedimento per il reato di violenza sessuale in danno di un figlio minore degli anni dieci risulta legittimo il provvedimento di sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale venendo tale misura ad incidere sull’esercizio di quegli stessi poteri in relazione ai quali l’abuso appare perpetrato ed avvalendosi dei quali non solo potrebbe verificarsi una reiterazione di analoghe condotte ma altresì porsi in essere comportamenti idonei ad influire sulla genuina acquisizione della prova nel successivo iter processuale. Cass. pen. sez. III 25 settembre 2001 n. 34793

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