Art. 307 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Articolo 307 - codice penale

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (110) o di favoreggiamento (378), dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione (1) a taluna delle persone che partecipano all’associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti (305, 306), è punito con la reclusione fino a due anni (308).
La pena è aumentata se l’assistenza è prestata (2) continuatamente (64).
Non è punibile (309) chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto (3).
Agli effetti della legge penale, si intendono per «prossimi congiunti» gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, (4) i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole (540).

Articolo 307 - Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (110) o di favoreggiamento (378), dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione (1) a taluna delle persone che partecipano all’associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti (305, 306), è punito con la reclusione fino a due anni (308).
La pena è aumentata se l’assistenza è prestata (2) continuatamente (64).
Non è punibile (309) chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto (3).
Agli effetti della legge penale, si intendono per «prossimi congiunti» gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, (4) i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole (540).

Note

(1) Le originarie parole: «dà rifugio o fornisce il vitto» sono state così sostituite dalle attuali: «dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione» dall’art. 1, comma 5 bis, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438.
(2) Le originarie parole: «se il rifugio o il vitto sono prestati» sono state così sostituite dalle attuali: «se l’assistenza è prestata» dall’art. 1, comma 5 ter, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438.
(3) Per specifici casi di non punibilità ed attenuanti, nell’ambito di reati commessi a scopo di terrorismo e di eversione, si vedano gli artt. 1, 2 e 3 della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell’ordinamento costituzionale.
(4) Le parole: «la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso,» sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 19 gennaio 2017, n. 6.

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 307 c.p. (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata), nella nozione di «rifugio» rientra anche un luogo di cura nel quale, in assenza di immediata urgenza di trattamenti sanitari, taluno dei soggetti menzionati nel primo comma del citato art. 307 venga accolto e, successivamente agli interventi anzidetti, trattenuto fino a completa guarigione, in condizioni di clandestinità, nulla rilevando, in contrario, per quanto attiene la posizione del sanitario, l’esonero di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 365, secondo comma, c.p., dall’obbligo del referto, giacché tale esonero, previsto solo con riguardo alla prestazione dell’attività strettamente sanitaria, non può implicare la irrilevanza penale, sotto qualsivoglia altro profilo diverso da quello del reato di omissione di referto, dell’intera condotta, nel cui ambito la detta prestazione si sia collocata. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 11344 del 11 dicembre 1993 (Cass. pen. n. 11344)

Ai fini della configurabilità del delitto di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, il riconoscimento della natura tassativa dell’espressione «dà rifugio o fornisce vitto» non può condurre ad escludere dalla previsione normativa tutti gli atti che sono strumentali alla realizzazione dell’ospitalità, come quelli suscettibili di rientrare comunque in una ricostruzione teleologica del fatto oggetto di incriminazione. Ne consegue che anche il fatto di raccogliere un ferito appartenente alla banda, di accompagnarlo in un luogo sicuro, dargli ospitalità e fornirgli i necessari medicinali insieme con il vitto, può rientrare nel concetto di prestazione di vitto e fornitura di alloggio, senza che ciò comporti necessariamente adesione al programma operativo della banda, e partecipazione quindi al delitto di cui all’art. 306 c.p. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5437 del 9 maggio 1992 (Cass. pen. n. 5437/1992)

Per l’integrazione del reato sussidiario previsto dall’art. 307 c.p. il fatto di dare rifugio o vitto al partecipe dell’associazione o della banda armata richiede, da parte di chi presta tale assistenza, la necessaria consapevolezza dell’attualità e della permanenza dell’associazione o della banda armata. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 14612 del 30 ottobre 1989 (Cass. pen. n. 14612/1989)

La differenza tra il delitto di partecipazione a banda armata e di assistenza ai partecipi è da individuarsi nell’elemento psicologico che caratterizza il comportamento dell’agente. È così configurabile il paradigma legale dell’art. 307 c.p., quando l’ospitalità è consapevolmente prestata al singolo od anche a singoli componenti della banda, per soddisfare un bisogno esclusivo dello stesso. Ricorre invece l’ipotesi di cui all’art. 306 c.p., quando l’adesione a fornire rifugio sia ispirata dall’intento di soddisfare un bisogno della banda nella sua visione associativa e, quindi, di concorrere alla realizzazione dei fini ed alla permanenza in vita della stessa. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2101 del 11 febbraio 1989 (Cass. pen. n. 2101/1989)

Il delitto di assistenza ai partecipi di cospirazione politica mediante associazione o di banda armata riguarda il dare rifugio o fornire vitto a taluna delle persone che partecipano alla banda armata o all’associazione, cioè a singoli componenti e non alla banda nel suo complesso. Ne consegue che risponde di concorso nel rispettivo reato associativo e non del delitto di cui all’art. 307 c.p. colui che presta assistenza o altro aiuto all’associazione o alla banda, sia pure a mezzo di un suo appartenente. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 11949 del 28 novembre 1987 (Cass. pen. n. 11949/1987)

Il delitto di banda armata, anche nell’ipotesi di semplice partecipazione, ha natura di reato permanente, sicché ogni aiuto consapevolmente prestato alla banda in quanto tale non configura né reato di favoreggiamento personale (che richiede la cessazione della permanenza) né quello di assistenza ai partecipanti a banda armata (che è limitato all’assistenza a singoli associati e non alla banda), ma si risolve in un consapevole contributo all’esistenza della banda, ossia, giuridicamente, in una partecipazione alla stessa. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6092 del 28 giugno 1984 (Cass. pen. n. 6092/1984)

Il delitto di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, può trovare applicazione, secondo l’espressa previsione legislativa, al di fuori dei casi di concorso nel reato di favoreggiamento e riguarda il dare rifugio o fornire vitto a taluna delle persone che partecipano alla banda armata, ossia a singoli componenti e non alla banda nel suo complesso. L’ipotesi criminosa, prevista tra i delitti contro la personalità dello Stato, di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, corrisponde a quella, prevista tra i delitti contro l’ordine pubblico, di assistenza agli associati, dalla quale differisce per la qualità della persona aiutata. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 617 del 23 gennaio 1984 (Cass. pen. n. 617/1984)

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