Art. 308 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Cospirazione: casi di non punibilità

Articolo 308 - codice penale

Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l’accordo è intervenuto o l’associazione è costituita, e anteriormente all’arresto, ovvero al procedimento:
1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell’associazione;
2) non essendo promotori o capi, recedono dall’accordo o dall’associazione.
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque (564) che sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui l’accordo è intervenuto o l’associazione è stata costituita.

Articolo 308 - Codice Penale

Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l’accordo è intervenuto o l’associazione è costituita, e anteriormente all’arresto, ovvero al procedimento:
1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell’associazione;
2) non essendo promotori o capi, recedono dall’accordo o dall’associazione.
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque (564) che sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui l’accordo è intervenuto o l’associazione è stata costituita.

Massime

Ai fini della sussistenza della causa speciale di non punibilità prevista per i delitti di cospirazione politica, l’espressione «anteriormente al procedimento» designa — tenuto conto della dilatazione che ha subito il concetto di procedimento — la fase temporale precedente l’inizio dell’attività di polizia giudiziaria effettuata su delega dell’autorità giudiziaria. (La Cassazione ha chiarito che in tale attività rientra tutta una serie di atti che sono diretti a produrre conseguenze giuridiche così rilevanti e di decisiva importanza per l’accertamento della notitia criminis e per la costituzione del rapporto processuale da non potersi escludere dall’ambito del processo. E ciò è tanto vero che la persona che può essere considerata imputata ha diritto di chiedere la protezione delle norme che regolano gli atti processuali anche quando si tratti di atti rientranti nell’attività predetta). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9357 del 21 ottobre 1981 (Cass. pen. n. 9357/1981)

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