Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela (307) è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio (250 ss. c.c.) (1) è equiparata alla filiazione nel matrimonio (2) (235 ss. c.c.).
Il rapporto di filiazione fuori del matrimonio (1) è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile (250 ss., 269, 278, c.c.), anche se per effetti diversi dell’accertamento dello stato delle persone (193 c.p.p.).