Art. 540 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Rapporto di parentela

Articolo 540 - codice penale

Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela (307) è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio (250 ss. c.c.) (1) è equiparata alla filiazione nel matrimonio (2) (235 ss. c.c.).
Il rapporto di filiazione fuori del matrimonio (1) è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile (250 ss., 269, 278, c.c.), anche se per effetti diversi dell’accertamento dello stato delle persone (193 c.p.p.).

Articolo 540 - Codice Penale

Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela (307) è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio (250 ss. c.c.) (1) è equiparata alla filiazione nel matrimonio (2) (235 ss. c.c.).
Il rapporto di filiazione fuori del matrimonio (1) è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile (250 ss., 269, 278, c.c.), anche se per effetti diversi dell’accertamento dello stato delle persone (193 c.p.p.).

Note

(1) La parola: «illegittima» è stata così sostituita dalle attuali: «fuori del matrimonio» dall’art. 93, comma 1, lett. i), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).
(2) La parola: «legittima» è stata così sostituita dalle attuali: «nel matrimonio» dall’art. 93, comma 1, lett. i), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

Massime

La norma dell’art. 540 c.p. non può essere applicata per la ricerca degli elementi qualificanti un rapporto di filiazione illegittima, ai fini dell’accertamento di un presupposto del reato, ma può essere utilizzata solamente ai fini dell’accertamento degli elementi costitutivi di un reato, delle relative circostanze, e delle eventuali esimenti. La norma suddetta non consente pertanto l’accertamento del rapporto di filiazione illegittima, come presupposto del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 222 del 22 febbraio 1971 (Cass. pen. n. 222/1971)

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